RC auto: cosa prevede il nuovo regolamento IVASS sulla repressione delle frodi Truffa assicurazione auto

RC auto: cosa prevede il nuovo regolamento IVASS sulla repressione delle frodi

Il nuovo modello di relazione sull'RC auto, definito dal Regolamento n. 59 dell'IVASS, aiuta le compagnie a contrastare le frodi

 

Il nuovo modello di relazione sull'RC auto, definito dal Regolamento n. 59 dell'IVASS, aiuta le compagnie a contrastare le frodi

21 Ottobre 2026 - 15:20

L’IVASS ha adottato il Regolamento n. 59 del 22 settembre 2026, che rinnova il modello di relazione sull’attività antifrode che ogni anno le compagnie assicurative devono inviare all’Istituto. Il testo dà attuazione all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 1/2012, convertito nella legge n. 27/2012, e sostituisce il Regolamento ISVAP n. 44 del 2012. Non cambia l’impianto di fondo: aggiorna lo strumento con cui l’Istituto di vigilanza misura l’impegno delle imprese contro le frodi nell’RC auto, adeguandolo alle nuove tecnologie e ai fenomeni che negli ultimi anni hanno preso più piede.

A CHI SI APPLICA

Le regole valgono per le imprese autorizzate in Italia e per quelle comunitarie che operano nel nostro Paese, in libera prestazione di servizi o con una sede stabile, purché abilitate all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto. L’obiettivo del modello di relazione, spiega il regolamento, è fornire gli elementi per valutare l’efficienza di processi, sistemi e persone. In pratica serve a capire se l’organizzazione di una compagnia è adeguata a prevenire e contrastare le frodi.

COSA SI INTENDE PER FRODE

Il regolamento definisce il “rischio frode” come il rischio di un danno economico per l’impresa causato da condotte che possono consistere anche in semplici raggiri, sia al momento della stipula del contratto sia durante la gestione del sinistro. La definizione è ampia: non riguarda solo i raggiri più organizzati, ma anche i comportamenti scorretti più semplici. Un sinistro è “esposto al rischio frode” quando gli si può ricondurre almeno un indicatore di rischio, cioè un fattore individuato dall’impresa che segnala una possibile esposizione. Se poi la compagnia dispone verifiche aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, il sinistro diventa “oggetto di approfondimento”. Se queste verifiche portano all’archiviazione senza alcun pagamento al presunto danneggiato, è “chiuso senza seguito per attività antifrode”.

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I DATI DA TRASMETTERE

Il modello di relazione si compone di quattro prospetti numerici e di un questionario (scaricabili in questa pagina nella sezione Allegati).

Il primo prospetto contiene dati distinti per provincia, per posizione di danno (cioè il numero di richieste di risarcimento per sinistro, distinte tra danni a cose e lesioni alla persona), per gestione propria o in qualità di impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e per esercizio di riferimento. Riguardano i sinistri denunciati nell’anno rispetto alle unità di rischio, quelli esposti al rischio frode, quelli oggetto di approfondimento, quelli chiusi senza seguito, quelli per cui sono state presentate denunce o querele e quelli oggetto di disconoscimento.

Il secondo prospetto riporta le stesse informazioni per i sinistri gestiti nell’ambito della CARD, la convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Il terzo prospetto raccoglie dati aggregati sulle denunce o querele relative ai sinistri, sulla successiva partecipazione dell’impresa ai procedimenti e sul loro esito.

Il quarto prospetto riguarda invece le denunce o querele riferite ai contratti e alla documentazione contrattuale, anche con riferimento ai contratti annullati per furto d’identità e intestazione fittizia.

Il questionario, infine, descrive il sistema organizzativo e le procedure, anche informatiche, che l’impresa ha adottato per prevenire e contrastare le frodi, sia quando assume i contratti sia quando liquida i sinistri.

LE NOVITÀ SUI FENOMENI PIÙ RECENTI

La novità sostanziale è l’attenzione a tre fenomeni che, secondo la relazione illustrativa, hanno assunto crescente importanza nel mercato: i furti d’identità, l’intestazione fittizia dei veicoli e i sinistri oggetto di disconoscimento.

Il furto d’identità è la sottrazione illecita di dati personali riconducibile ai reati di sostituzione di persona e di frode informatica. L’intestazione fittizia è un’intestazione o cointestazione simulata, o comunque tale da eludere l’individuazione del responsabile civile della circolazione, secondo quanto stabilito dall’articolo 94-bis del Codice della Strada. Si ha disconoscimento quando una delle parti coinvolte nega che l’evento sia accaduto. Tra i dati richiesti compaiono anche i sinistri pagati ai propri assicurati in difformità da quanto accertato in sede CARD.

COME E QUANDO SI INVIA LA RELAZIONE

La relazione, approvata dall’organo amministrativo dell’impresa, va trasmessa entro il 31 maggio di ogni anno. La trasmissione avviene tramite la piattaforma informatica INFOSTAT, già usata dalle compagnie dal 2016 per le segnalazioni di vigilanza Solvency II, i bilanci d’esercizio e la modulistica regolamentare. Le istruzioni tecniche e un esempio di tracciato dati in formato Excel sono disponibili sul sito dell’IVASS, nella sezione dedicata alle banche dati RC auto e antifrode.

Il regolamento prevede anche un regime semplificato. Le imprese che nell’esercizio hanno gestito soltanto sinistri, senza stipulare nuovi contratti, sono esonerate dall’invio del quarto prospetto. Quelle che, pur autorizzate, non hanno esercitato il ramo nell’anno sono esonerate dall’invio di tutti i modelli.

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IMPATTO ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO IVASS

Secondo la relazione di accompagnamento, il provvedimento non comporta costi aggiuntivi per i destinatari. I nuovi dati richiesti sono già in possesso delle imprese e in gran parte già comunicati alla Banca Dati Sinistri, con un diverso livello di dettaglio. Fa eccezione quello sui sinistri pagati in difformità dalla CARD, già monitorato attraverso la reportistica della Stanza di Compensazione. Per questo l’IVASS non ha condotto l’analisi di impatto della regolamentazione.

Il Regolamento abroga il Regolamento ISVAP n. 44 del 2012 e il Provvedimento IVASS n. 1 del 2013. Sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino e sul sito dell’IVASS ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta. Nel complesso, l’IVASS punta su continuità e leggerezza per gli operatori, ma allarga il quadro informativo sulle frodi nell’RC auto: più dati, più dettaglio sui fenomeni emergenti e un controllo più sistematico sull’organizzazione delle compagnie.

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