Quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo?

Quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo?

Sai quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo? Verificalo leggendo con attenzione tutte le casistiche previste dal Codice della Strada

26 Marzo 2024 - 21:00

Diverse violazioni del codice stradale prevedono, insieme alla multa, la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo. La rimozione forzata consiste nel prelevamento del veicolo da parte delle forze di polizia che accertano l’infrazione con un mezzo specificamente attrezzato, il cosiddetto carro attrezzi, e il suo trasporto in uno specifico luogo di custodia autorizzato dall’ente proprietario della strada. Ma quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo? Per la risposta occorre aprire il Codice della Strada alla pagina dell’articolo 159.

CASI GENERICI CHE PREVEDONO LA RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO

L’articolo 159 del CdS è appunto quello che regola la rimozione e il blocco dei veicoli riportando tutte le casistiche che prevedono la rimozione forzata:

  • nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell’ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall’apposito pannello aggiuntivo;
  • nelle strade urbane a senso unico di marcia quando la sosta lungo il margine sinistro della carreggiata, generalmente permesso, non lascia spazio sufficiente al transito di almeno di una fila di veicoli, che dev’essere comunque non inferiore a tre metri di larghezza,
  • nei casi di divieto di sosta e fermata previsti da commi 1, 2 e 3 dell’articolo 158 del Codice della Strada, che elenchiamo dettagliatamente nel prossimo paragrafo;
  • quando il veicolo è lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall’ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.

Gli organi di polizia possono inoltre procedere alla rimozione dei veicoli in sosta se per il loro stato, o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l’ente proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di polizia.

Quando è prevista la rimozione forzata di un veicolo

RIMOZIONE FORZATA DEL VEICOLO PER DIVIETO DI SOSTA E FERMATA

La fermata e la sosta vietata dei veicoli prevedono, oltre alla multa, la sanzione accessoria della rimozione forzata del veicolo con il carro attrezzi nei seguenti specifici casi:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino a essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  • nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
  • negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.

Si applica la rimozione forzata anche nelle seguenti ipotesi di solo divieto di sosta (non fermata):

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito di accedere a un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti a impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale e in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione;
  • nelle aree riservate ai veicoli per il carico e scarico di merci, nelle ore stabilite.

Nei centri abitati vengono rimossi forzatamente anche i rimorchi in divieto di sosta quando sono staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.

L’ALTERNATIVA ALLA RIMOZIONE FORZATA: IL BLOCCO

In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote (le cosiddette ganasce), senza onere di custodia. L’applicazione delle ganasce non è tuttavia consentita se il veicolo in posizione irregolare costituisce intralcio o pericolo alla circolazione. In questo caso occorre rimuoverlo.

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