Piste ciclabili: i ciclisti sono obbligati a percorrerle? Non basta dipingere piste ciclabili in città: ecco quali soluzioni possono migliorare la sicurezza dei ciclisti nel traffico urbano

Piste ciclabili: i ciclisti sono obbligati a percorrerle?

Un quesito interessante che riguarda le piste ciclabili: i ciclisti sono obbligati a percorrerle quando ci sono? Ecco cosa dispone il Codice della Strada, con le relative sanzioni

18 Settembre 2019 - 12:09

C’è una domanda, a cui non tutti sanno rispondere, che riguarda le piste ciclabili: i ciclisti sono obbligati a percorrerle? Ci spieghiamo meglio: se una strada aperta al traffico è costeggiata da una pista ciclabile, i ciclisti devono necessariamente transitare su quest’ultima o possono liberamente scegliere di procedere sulla strada insieme alle automobili? Vediamo cosa dice a proposito la normativa sulla circolazione.

PISTE CICLABILI: QUANDO IL CICLISTA DEVE PERCORRERLE

In realtà il Codice della Strada è molto preciso perché l’articolo 182 comma 9 dispone chiaramente che “i velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”. Quindi nessun dubbio: se c’è una pista ciclabile (“parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”, art. 3 del CdS), le biciclette sono obbligate a percorrerle, non intralciando il traffico veicolare e pedonale. Sono esclusi dall’obbligo i ciclisti che partecipano a competizione sportive autorizzate, mentre del fantomatico regolamento citato nell’art. 182 non c’è mai stata traccia.

PISTE CICLOPEDONALI: NON C’È OBBLIGO

Dunque, questione risolta? Neanche per sogno. Va infatti precisato un aspetto molto importante. Il ciclista è obbligato a transitare sulle piste ciclabili, quando esistono, ma solo se sono a uso esclusivo dei velocipedi. Come più volte specificato dal Ministero dei Trasporti con apposite circolari, se la pista prevede un utilizzo promiscuo (per esempio ciclopedonale) l’obbligo di percorrenza delle biciclette non sussiste più. Il comma 9 dell’art. 182 CdS parla infatti di piste ‘riservate’ ai velocipedi, mentre una pista ciclopedonale non lo è, essendo aperta anche alla circolazione dei pedoni. Ovviamente durante l’attraversamento di una pista ciclopedonale il ciclista deve procedere a velocità molto moderata (non oltre i 10 km/h) per evitare pericolose collisioni con le persone.

Piste ciclabili ciclisti

SANZIONI PER I CICLISTI CHE NON PERCORRONO LE PISTE CICLABILI

Una volta spiegata per benino la questione, scopriamo quali sanzioni sono previste per i ciclisti che trasgrediscono l’obbligo di percorrere le piste ciclabili, quando ci sono. Ebbene, chiunque viola le disposizioni dell’art.182 del Codice della Strada è soggetto al pagamento di una multa da euro 25 a euro 99. Naturalmente il ciclista sanzionato può fare ricorso se esistono valide motivazioni (da dimostrare dinanzi a un giudice). Per esempio in caso di scarsa manutenzione o insufficiente visibilità della pista stessa; oppure per segnaletica errata o assente, per misure non a norma, o per la presenza di pericoli sulla pista come cani randagi o animali selvatici. Per quanto riguarda invece l’ambito assicurativo, un ciclista che non usa la pista ciclabile e rimane coinvolto in un sinistro con una vettura, rischia di vedersi imputare il concorso di colpa. Con conseguente riduzione o azzeramento del risarcimento.

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2 Commenti

eure_15331409
21:33, 14 Marzo 2021

Dopo le modifiche all’Art. 182 Comma 9 apportate dalla legge 120/2020 del 11/09/2020, come si configura l’obbligo di percorrenza riguardo alle corsie ciclabili delimitate da linea discontinua, che possono essere impegnate anche da altri veicoli e quindi non sono a uso esclusivo dei velocipedi?

    Raffaele Dambra
    10:59, 16 Marzo 2021

    Salve, riteniamo che l’obbligo di percorrenza per i velocipedi sussista anche sulle nuove corsie ciclabili, sia perché lo prevede espressamente l’art. 182 comma 9 CdS (“I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono”), sia perché l’attraversamento di altri veicoli è permesso solo “per brevi tratti” e in genere per manovre temporanee e occasionali (art. 3 commi 12-bis e 12-ter CdS). Ovviamente, trattandosi di definizioni stradali nuove, manca un orientamento giurisprudenziale in merito al loro utilizzo.

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