Pedone investito: i giudici devono accertare la prevedibilita'

Pedone investito: i giudici devono accertare la prevedibilita' La Cassazione annulla condanna per l'investimento mortale di una bambina. Non basta dire che andando più piano non sarebbe successo

La Cassazione annulla condanna per l'investimento mortale di una bambina. Non basta dire che andando più piano non sarebbe successo

5 Giugno 2017 - 07:06

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta su un caso fatale di investimento di pedone, con la sentenza n. 24907 depositata il 19 maggio 2017. Si trattava di un tragico caso di fatale investimento di una minore che aveva attraversato improvvisamente la strada. L'impatto era avvenuto a bassa velocità, stimata in 30 km orari, e questo rende questo caso particolare, dato che di solito gli incidenti mortali avvengono sempre per franche imprudenze. Il ricorrente, condannato in primo e secondo grado a 10 mesi e 20 giorni, si è rivolto alla Suprema Corte per una serie di motivi inerenti alla contraddittorietà della sentenza di condanna della Corte di Appello di Cagliari, che lo aveva condannato ritenendo che egli avrebbe potuto evitare l'impatto se avesse tenuto una velocità inferiore. Questo non è da escludersi, secondo gli Ermellini, ma andava fatta un'indagine concreta sulle circostanze di fatto del terribile incidente, mentre la Corte territoriale ha fatto un'applicazione troppo generica dell'art. 141 C.d.S., che impone un generale obbligo di prudenza.

LA TRAGEDIA VICINO A UN SUPERMERCATO La dinamica, nei suoi tratti sommari, è semplice e non difficile da immaginare. Una bambina che vuole raggiungere la madre che stava sistemando la spesa nella propria auto, un veicolo che stava svoltando proprio in quella strada, un veicolo in sosta che occultava la visuale, il tragico impatto. Non è difficile immaginare un incrocio caotico, come sono tutti gli incroci nei pressi di supermercati, come non è difficile immaginare l'imprudenza di una bambina. Più difficile è però andare in profondità, per capire quanto fosse prevedibile, ovvero evitabile, quell'incidente. E' dalla imprevedibilità che può scaturire l'assoluzione del ricorrente, su cui grava la presunzione di colpa data dall'art. 141 C.d.S., che in un certo senso discende dallo stesso fatto che è stato investito un pedone. Secondo gli Ermellini, l'indagine sulla prevedibilità dell'incidente non è stata espletata a dovere dai giudici di merito, quindi il processo, va rifatto.

NON BASTA DIRE “A 20 KM ALL'ORA NON SAREBBE SUCCESSO” Gli Ermellini argomentano partendo dall'ipotesi di esclusione di responsabilità nei casi di investimento di pedone: essi si verificano quando il conducente si trovi “nella oggettiva impossibilità di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile” (Cass. Rv.255995/13). Il Giudice di Appello ha invece indicato apoditticamente la velocità di 20 km/h, quale velocità salvifica per la povera minore investita, senza completare il ragionamento con gli elementi concreti che potessero far presumere che a tale velocità l'urto non ci sarebbe stato. Si consideri che la bambina era spuntata da dietro una macchina in sosta vietata, che l'aveva tenuta nascosta, che l'investitore aveva appena completato una svolta. Invece avrebbe dovuto esaminare tempi e spazi relativi all'incidente, per capire se davvero il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta diversa. Quindi, vista che “l'addebito al *** non risulta calato e interpretato nell'ambito della concreta evoluzione dei fatti”, scrivono gli Ermellini, “nè d'altro canto risulta adeguatamente esplorata la condotta della bambina che attraversò la sede stradale”, si impone l'annullamento della condanna.

LA CACCIA AL COLPEVOLE, LA MACCHINA IN SOSTA IRREGOLARE Gli investimenti di pedoni sono, nell'immaginario collettivo, tragedie evitabili usando la prudenza. E, in effetti, nella maggior parte dei casi è senz'altro così. Aggiungiamoci poi che l'entità della pena, considerando anche che si applica la normativa precedente all'introduzione del c.d. “omicidio stradale” era davvero modesta, specie se in quei 10 mesi e 20 giorni si vuol vedere qualcosa di collegato alla gravità dell'evento. Quando si parla di utenti deboli della strada si tende a colpevolizzare gli utenti forti, è inevitabile, e d'altronde ci sono alcuni inveterati comportamenti degli automobilisti che mettono quotidianamente a repentaglio i pedoni, come ad esempio la mancata precedenza agli attraversamenti pedonali (SicurAUTO.it ne aveva parlato in questo articolo). Tuttavia non si deve cadere per questo nella tendenza alla semplificazione, che già dilaga nelle decisioni sugli incidenti lievi, ma che non dovrebbe avere ingresso in quelli mortali. Nel caso di specie, l'incidente è avvenuto a una velocità di 30 km/h, guarda caso proprio la velocità prevista dai limiti che vogliono tutelare gli utenti deboli. Per dire che l'investitore avrebbe dovuto andare più piano, bisogna addurre elementi concreti, altrimenti non è una decisione ma il suo esatto contrario. Sarebbe interessante sapere se sia stata indagata anche la condotta del proprietario della macchina in sosta irregolare. In via teorica è passibile di condanna in omicidio colposo (SicurAUTO.it ha trattato l'argomento in precedenza, in questo articolo). Alzi la mano chi ha mai pensato all'eventualità di causare un omicidio lasciando la macchina in seconda fila. Ecco, l'attenzione a ciò che si fa in strada va posta da tutti: pedoni, o tutori di questi, automobilisti, nella marcia e nel parcheggio, e anche giudici. Specie ora che le pene sono aumentate a dismisura, per una discussa riforma che sa un po' di populismo.

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