Nuove regole per riqualificazione bombole CNG: cosa cambia col decreto 98/2026 Metano auto

Nuove regole per riqualificazione bombole CNG: cosa cambia col decreto 98/2026

Scopri le nuove regole per la riqualificazione bombolo CNG, introdotte dal Decreto MASE n. 98 del 12 marzo 2026

 

Scopri le nuove regole per la riqualificazione bombolo CNG, introdotte dal Decreto MASE n. 98 del 12 marzo 2026

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15 Giugno 2026 - 17:45

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MASE n. 98 del 12 marzo 2026, in vigore dal successivo 24 giugno 2026, che introduce una massiccia revisione delle modalità di gestione e riqualificazione delle bombole di metano installate sui veicoli alimentati a gas naturale compresso (CNG). Il provvedimento attua quanto previsto dall’articolo 62-bis del Decreto-legge n. 76/2020 e mira a semplificare gli adempimenti amministrativi, migliorare la tracciabilità delle bombole e rafforzare i controlli di sicurezza. Come riporta Metanoauto.com, la principale novità del decreto consiste nell’attribuzione a SFBM – Servizi Fondo Bombole Metano SpA, società controllata da Acquirente Unico SpA, di un ruolo centrale nell’intero processo di riqualificazione delle bombole. Alla società vengono infatti affidati compiti di organizzazione, controllo, vigilanza e gestione operativa del sistema, e tra le funzioni assegnate figurano l’istituzione di un Servizio interno di ispezione, il riconoscimento delle officine abilitate, la gestione dei registri degli operatori qualificati, l’organizzazione dei centri di revisione e l’implementazione di un sistema nazionale di tracciabilità delle bombole.

RIQUALIFICAZIONE DIFFERENZIATA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI BOMBOLA

Il nuovo decreto distingue quattro categorie di bombole CNG, in funzione dei materiali costruttivi e delle caratteristiche tecniche:

  • CNG1: bombole metalliche;
  • CNG2: bombole metalliche rinforzate con avvolgimento parziale in materiale composito;
  • CNG3: bombole metalliche completamente avvolte in materiale composito;
  • CNG4: bombole interamente composite.

Le procedure di riqualificazione vengono adattate alle diverse tipologie, secondo quanto previsto dal Regolamento UNECE n. 110.

Le diverse tecnologie costruttive determinano comportamenti differenti sotto il profilo meccanico, della resistenza alla pressione e dell’invecchiamento dei materiali. Le bombole metalliche tradizionali (CNG1), ad esempio, possono essere sottoposte nel tempo a fenomeni di corrosione, usura e deformazione plastica, che richiedono verifiche approfondite mediante prove idrostatiche. Le bombole composite (CNG2, CNG3 e soprattutto CNG4), invece, presentano problematiche differenti: eventuali danneggiamenti si manifestano principalmente attraverso alterazioni superficiali, urti, abrasioni, delaminazioni o deterioramenti delle fibre composite. Per tali bombole assume quindi particolare rilevanza l’ispezione visiva effettuata da personale qualificato.

LA NOVITÀ PER INTERCETTARE SUBITO EVENTUALI DANNEGGIAMENTI

Nelle premesse del provvedimento, sottolinea sempre Metanoauto.com, il legislatore evidenzia come l’esperienza maturata nel settore abbia mostrato che gli scarti riscontrati alla prima riqualificazione derivano sostanzialmente da difetti individuabili attraverso l’esame visivo. Questa considerazione costituisce uno dei presupposti della riforma.

Per questo motivo il decreto rafforza il ruolo della riqualificazione visiva, affidandola alle Officine riconosciute e ai Responsabili tecnici appositamente certificati. L’obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali danneggiamenti senza ricorrere a procedure più onerose quando non strettamente necessarie.

Il nuovo sistema può essere quindi letto come articolato su due livelli.

  • Riqualificazione visiva

La prima verifica consiste nell’ispezione della bombola installata sul veicolo. Il Responsabile tecnico controlla lo stato esterno del recipiente e valuta la presenza di:

– corrosioni;
– ammaccature;
– incisioni;
– danneggiamenti da urto;
– deterioramenti del materiale composito;
– alterazioni che possano compromettere la sicurezza.

In caso di esito positivo, la riqualificazione viene attestata mediante apposita etichetta identificativa fornita da SFBM.

  • Riqualificazione mediante prova idrostatica

Per le bombole che richiedono verifiche più approfondite, in particolare le CNG1, intervengono i Centri di revisione.

La prova idrostatica consiste nel sottoporre il recipiente a una pressione controllata superiore a quella di esercizio per verificarne l’integrità strutturale e la capacità di mantenere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa UNECE. Al termine della verifica, le bombole idonee vengono punzonate con la data della riqualificazione e con il marchio della Repubblica Italiana. Quelle non idonee vengono definitivamente escluse dal servizio e avviate al recupero.

Dal testo emerge poi una particolare attenzione verso le bombole metalliche CNG1. Il decreto prevede infatti la possibilità per SFBM di affidare a Centri di revisione terzi le attività di prova idrostatica e riqualificazione esclusivamente per questa categoria di bombole, qualora i centri direttamente gestiti da SFBM non siano sufficienti a soddisfare la domanda del mercato. Questa scelta appare coerente con il fatto che le bombole metalliche richiedono operazioni tecniche più strutturate, laboratori attrezzati e procedure consolidate già ampiamente diffuse sul territorio.

COL NUOVO DECRETO MAGGIORE SICUREZZA E TRACCIABILITÀ

Ma indipendentemente dalla tipologia costruttiva, tutte le bombole oggetto di riqualificazione confluiranno nel nuovo sistema nazionale di tracciatura previsto dal decreto. Ogni intervento sarà associato ai dati identificativi della bombola, al veicolo sul quale è installata, all’operatore che ha effettuato la verifica e alla data della riqualificazione. Questo consentirà di ricostruire l’intera storia tecnica del recipiente e di monitorarne il ciclo di vita fino alla sostituzione definitiva.

La riqualificazione, quindi, mantiene generalmente validità quadriennale, salvo diversa indicazione del costruttore o specifiche prescrizioni riportate nell’omologazione della bombola. Il nuovo decreto interviene soprattutto sulle modalità operative con cui tale controllo viene eseguito e certificato, non sulla sua frequenza.

Riqualificazione bombole CNG

La classificazione in quattro categorie non rappresenta quindi una semplice distinzione tecnica, ma costituisce il presupposto per un modello di controllo più mirato e proporzionato alle caratteristiche di ciascuna tecnologia costruttiva.

L’approccio adottato dal decreto punta a concentrare le verifiche più complesse sulle bombole che ne hanno effettivamente necessità, mantenendo elevati standard di sicurezza e riducendo al contempo tempi, costi e adempimenti per operatori e utenti finali.

IL RUOLO IMPORTANTE DELLE OFFICINE RICONOSCIUTE

Le attività di controllo visivo delle bombole saranno affidate a officine espressamente riconosciute da SFBM. Per ottenere il riconoscimento, le imprese dovranno dimostrare il possesso di specifiche attrezzature tecniche, il rispetto dei requisiti normativi e la presenza di uno o più Responsabili tecnici qualificati.

Le officine potranno effettuare:

Il riconoscimento avrà durata quinquennale e sarà soggetto a controlli periodici.

Una delle innovazioni più rilevanti riguarda poi l’introduzione del Responsabile tecnico, professionista incaricato di eseguire la riqualificazione visiva delle bombole. Per svolgere questa funzione sarà necessario possedere:

  • una specifica certificazione professionale conforme alle norme UNI o ISO di settore;
  • requisiti minimi di formazione ed esperienza;
  • idoneità visiva certificata.

Il Responsabile tecnico sarà iscritto in un apposito registro nazionale gestito da SFBM e potrà operare anche per più officine riconosciute.

Il decreto istituisce inoltre un Servizio interno di ispezione incaricato di verificare il corretto svolgimento delle attività da parte di officine, responsabili tecnici, centri di revisione e depositi fiduciari.

In caso di irregolarità sono previste:

  • diffide ad adempiere;
  • sospensioni fino a sei mesi;
  • cancellazione dai registri ufficiali;
  • revoca degli affidamenti per i soggetti che operano in violazione delle regole.

Il sistema introduce quindi un modello di vigilanza strutturato e continuo, finalizzato ad aumentare l’affidabilità dell’intera filiera.

TRACCIABILITÀ DIGITALE DELLE BOMBOLE

Particolarmente innovativa è la previsione di un sistema informatico nazionale di tracciatura delle bombole. In particolare, il database consentirà di associare a ogni bombola informazioni quali:

  • matricola;
  • capacità;
  • costruttore;
  • data di scadenza;
  • storico delle riqualificazioni;
  • targa e telaio del veicolo sul quale è installata.

L’obiettivo è garantire una completa tracciabilità del ciclo di vita delle bombole, migliorando la sicurezza e semplificando le verifiche da parte degli operatori.

Bombole CNG

TARIFFE E CONTRIBUTI ECONOMICI

L’articolo 12 del decreto 98/2026 è uno degli aspetti più innovativi perché introduce il concetto di “costo standard del servizio di riqualificazione“, superando la logica storica dei corrispettivi determinati caso per caso e costruendo un sistema economico uniforme a livello nazionale.

In particolare, nel nuovo modello SFBM non remunera gli operatori sulla base delle spese effettivamente sostenute da ciascuna officina o deposito, ma attraverso importi predeterminati, differenziati in funzione dell’attività svolta. L’obiettivo è triplice:

  • Uniformare i costi sul territorio nazionale, evitando forti differenze tra aree geografiche.
  • Garantire certezza economica agli operatori (officine, depositi fiduciari, centri di revisione).
  • Consentire a SFBM di programmare il Fondo Bombole Metano sulla base di costi prevedibili e controllabili.

Ma quali attività vengono remunerate? Dalla lettura coordinata degli articoli 11, 12 e 13 emerge che i costi standard dovrebbero coprire le principali attività della filiera:

  • riqualificazione visiva effettuata presso le Officine riconosciute;
  • attività del Responsabile tecnico;
  • movimentazione delle bombole;
  • gestione dei Depositi fiduciari;
  • prove di revisione e prove idrostatiche eseguite dai Centri di revisione;
  • attività di sostituzione e logistica delle bombole.

Un elemento particolarmente interessante è che il decreto non fissa direttamente gli importi. La determinazione dei valori economici viene affidata a SFBM, ma con il coinvolgimento del Comitato tecnico consultivo previsto dall’articolo 13, che esprime pareri sulle tariffe e sui contributi economici del sistema. Questo meccanismo sostituisce il vecchio modello previsto dalla Legge n. 640/1950, nel quale i corrispettivi erano definiti da uno specifico comitato ministeriale.

È utile distinguere però due concetti:

  • Tariffa: importo applicato all’utente o utilizzato nella gestione economica del sistema.
  • Costo standard: valore riconosciuto all’operatore per una specifica attività.

Nel nuovo sistema il costo standard rappresenta sostanzialmente il “prezzo di riferimento” che SFBM riconosce per una determinata operazione, indipendentemente dai costi effettivi sostenuti dal singolo operatore.

Per un’officina riconosciuta il nuovo meccanismo presenta alcuni vantaggi:

  • certezza del compenso;
  • eliminazione di negoziazioni individuali;
  • uniformità di trattamento tra operatori.

Al tempo stesso introduce una maggiore responsabilizzazione: l’officina dovrà organizzarsi in modo efficiente perché il compenso sarà legato al costo standard e non alle spese effettivamente sostenute.

EFFETTI PRATICI PER GLI UTENTI

Ma cosa cambia, all’atto pratico, per gli automobilisti? Secondo Metanoauto.com, per il proprietario del veicolo il sistema dovrebbe tradursi in maggiore uniformità dei costi di riqualificazione, minori differenze territoriali, maggiore trasparenza nella formazione del prezzo.

L’effettivo impatto economico dipenderà però dagli importi che SFBM definirà nei successivi provvedimenti attuativi. Anche perché il decreto istituisce il principio del costo standard ma non pubblica ancora il tariffario, e pertanto gli importi unitari per ispezione visiva, prova idrostatica, gestione logistica, attività dei depositi fiduciari e sostituzione delle bombole, saranno definiti successivamente da SFBM nell’ambito del sistema previsto dagli articoli 12 e 13. Per questo motivo, oggi si può comprendere l’architettura economica del nuovo sistema, ma non ancora quantificare con precisione quanto verrà riconosciuto a officine, depositi e centri di revisione.

Dal punto di vista regolatorio, l’articolo 12 segna comunque il passaggio da un sistema fondato su rimborsi e corrispettivi storici a un modello assimilabile a quelli già utilizzati nei servizi regolati (energia, reti e trasporti), basato su costi standard e remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate.

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