Noleggio camper da privati: attenzione allo sharing irregolare

Noleggio camper da privati: attenzione allo sharing irregolare

È ammesso il noleggio camper da utenti privati? Il Viminale segnala diversi casi di sharing irregolare e ricorda le regole che differenziano condivisione e locazione

13 Giugno 2023 - 18:00

Negli ultimi tempi si è diffusa la condivisione, con la modalità del car sharing, di camper che vengono messi a disposizione da soggetti privati, proprietari dei veicoli, anche mediante siti web che svolgono la funzione di intermediari favorendo l’incontro tra domanda e offerta. Dalla ricerca su internet, utilizzando come parola chiave ‘locazione camper’, possiamo in effetti verificare l’esistenza di numerosi siti attraverso cui i proprietari dei camper possono condividere con altri soggetti i propri veicoli dietro pagamento di un ‘compenso’. E qui casca l’asino. Un’attività di questo genere, descritta su questi siti come semplice condivisione del veicolo e nulla più (sharing, appunto), non dovrebbe prevedere alcun compenso se non un generico rimborso spese per la manutenzione del camper. Altrimenti diventa ‘noleggio senza conducente’, che richiede l’adempimento di numerose formalità senza le quali l’attività diventa irregolare e si rischiano pesanti sanzioni.

CAMPER SHARING: QUANDO DIVENTA NOLEGGIO IRREGOLARE?

A seguito di alcune segnalazioni, il Ministero dell’Interno ha voluto vederci chiaro e ha provveduto a diffondere la circolare prot. 300/STRAD/1/0000019289.U/2023 del 9 giugno 2023 per fare il punto della situazione e ricordare le norme che regolano l’attività di noleggio senza conducente.

In pratica le indagini hanno rilevato che su questi siti, o comunque sulla maggior parte di essi, ciò che viene pubblicizzata come semplice ‘condivisione’ del camper, presuppone invece:

  • la stipula di un contratto con cui il proprietario del mezzo cede il godimento del proprio veicolo a tempo determinato;
  • e soprattutto il pagamento di un corrispettivo che molti siti provano a motivare in effetti come ‘rimborso spese’, ma che in realtà risulta di importo abbondantemente superiore. Proprio l’entità dell’importo che viene generalmente richiesto per l’utilizzo del camper fa venir meno lo spirito di liberalità che costituisce la causa del comodato (il cui contratto, ancorché oneroso, presuppone che gli eventuali obblighi e compensi posti a carico del comodatario non costituiscano il corrispettivo per il godimento della cosa, ma oneri accessori all’utilizzo del bene), finendo per inquadrare il rapporto nel paradigma del contratto di locazione o noleggio.

L’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CAMPER SENZA CONDUCENTE RICHIEDE SPECIFICHE FORMALITÀ

E questo è un bel problema perché non ci si può improvvisare noleggiatori di veicoli a scopo di lucro senza adempiere precise formalità. Infatti, come ricorda la circolare del Viminale, l’esercizio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente richiede:

  • la creazione di un’impresa attraverso l’apertura di una partita IVA e l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
  • la presentazione di una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) al SUAP del Comune ove ha sede l’impresa che effettua l’attività e al Comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell’impresa stessa;
  • l’immatricolazione del veicolo oggetto del noleggio a ‘uso di terzi, da locare senza conducente’.

Inoltre, non meno importante, chi noleggia un veicolo è tenuto a comunicare al CED del Ministero dell’Interno i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio, per finalità di prevenzione al terrorismo (decreto-legge n. 113/2018).

Per intenderci, è classificabile come attività di ‘condivisione’ quella svolta, ad esempio, su siti come BlaBlaCar in cui un soggetto privato offre passaggi in auto ad altre persone dietro il pagamento di un semplice ‘rimborso spese’ per i costi del carburante ed eventualmente dell’autostrada, senza chiedere alcun compenso per il servizio svolto (altrimenti diventerebbe noleggio con conducente, attività professionale che richiede anch’essa specifici requisiti).

Noleggio camper da privati

SANZIONI PER CHI NOLEGGIA CAMPER SENZA AVERNE TITOLO

Alla luce di ciò il Viminale avverte che, soprattutto considerando l’approssimarsi della stagione estiva con presumibile aumento della richiesta di camper, durante i controlli su strada sarà posta la massima attenzione nei confronti dei camper immatricolati per uso proprio e intestati a persona diversa dall’utilizzatore/conducente. Se dai successivi accertamenti dovesse emergere che la disponibilità del veicolo deriva dalla stipula di un contratto tra l’utilizzatore e il proprietario, in favore del quale è stato o sarà corrisposto un corrispettivo non avente valore esiguo (cioè palesemente superiore a un generico rimborso spese), configurando quindi l’attività di noleggio senza conducente priva delle necessarie autorizzazioni, l’impiego e la circolazione del camper in questione dovranno ritenersi irregolari in violazione dell’articolo 84 del Codice della Strada.

La sanzione per un’infrazione di questo tipo prevede il pagamento di una multa da 430 a 1.731 euro e il ritiro del libretto di circolazione da due a otto mesi. Importante: detta violazione sarà contestata sia al conducente e sia al proprietario che ha noleggiato il camper senza averne titolo.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X