Vademecum sulle multe stradali per Coronavirus: motivazioni, sanzioni, termini e modalità dei pagamenti, ricorsi alle Autorità
Le multe stradali per chi viene sorpreso a violare le norme contro il Coronavirus senza giustificati motivi sono piuttosto pesanti: da 533,33 a 4000 euro (la sanzione standard da 400 a 3.000 euro sale infatti di 1/3 se l’infrazione avviene a bordo di un veicolo), con la possibilità di usufruire del pagamento ridotto del 30% se si paga entro 30 giorni dalla notifica, al posto dei canonici 5. Visto che gli automobilisti sanzionati o a rischio sanzione sono tanti facciamo un rapido riepilogo sulle motivazioni delle multe. E sulle tempistiche e le modalità dei pagamenti e degli eventuali ricorsi.
MULTE STRADALI PER CORONAVIRUS: I MOTIVI
Le multe scattano quando, in occasione di un controllo, le Forze dell’ordine constatano che l’interessato o gli interessati non rispettano le norme sulle restrizioni degli spostamenti disposte con i vari decreti. Come abbiamo già scritto, violare le norme utilizzando un’auto o un altro mezzo di trasporto (moto, bici, ecc.) costituisce un’aggravante e prevede una sanzione maggiorata. Le misure che un automobilista non deve trasgredire sono in particolare due:
– sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (da autocertificare con l’apposito modulo). E in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un altro Comune. Salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera a);
– è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena. Ovvero risultati positivi al virus (DPCM 10 aprile 2020, art. 1, comma 1, lettera c).
MULTE STRADALI PER CORONAVIRUS: SANZIONI
L’infrazione dell’art. 1, comma 1, lettera a del DPCM 10/4/2020 è sanzionata con una multa da 533,33 a 4.000 euro se commessa utilizzando un veicolo. Non fa differenza tra conducente e passeggero. In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Si può comunque accedere al pagamento ridotto del 30% se la multa viene pagata entro 30 giorni dalla notifica (l’importo minimo della sanzione amministrativa può scendere quindi a 373,34 euro). Ancor più severa la sanzione per chi è beccato in auto nonostante fosse sottoposto alla quarantena obbligatoria perché trovato positivo al Coronavirus. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, questa violazione è punita con l’arresto da 3 a 18 mesi; e con l’ammenda da 500 a 5.000 euro.
MULTE STRADALI PER CORONAVIRUS: PAGAMENTI
Per quanto riguarda le multe stradali per Coronavirus bisogna ricordare che a causa dell’emergenza sono state modificate sia le tempistiche che le modalità di pagamento di tutte le sanzioni per violazione del Codice della Strada (e non solo, ma in quest’ambito ci interessano quelle). Alla luce di ciò, tenuto conto che è stato disposto un periodo di sospensione dei procedimenti amministrativi, chi ha ricevuto una multa per il mancato rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, in auto o anche a piedi, entro quando deve pagare per usufruire della riduzione del 30%? E da quando decorrono i 30 giorni? Ebbene, l’art. 103 comma 1 del Decreto Cura-Italia ha sospeso fino al 15 aprile 2020 (scadenza successivamente prorogata al 15 maggio) i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti dal 23 febbraio 2020. Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020. In seguito, con la circolare n. 300/A/2790/20/115/28 del 9 aprile 2020 (scarica qui), il Ministero dell’Interno ha specificato che “tra i procedimenti amministrativi, oggetto della sospensione di cui all’art. 103 del Cura-Italia, sono da intendersi inclusi anche quelli d’irrogazione delle sanzioni introdotte per il mancato rispetto delle misure di contenimento al Coronavirus”. Di conseguenza con sanzione irrogata tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, il termine comincia a decorrere da quest’ultima data (come da ulteriore circolare del Viminale, scarica qui). Ricordiamo che le multe stradali ricevute durante l’emergenza Coronavirus, precisamente dal 16 febbraio al 31 maggio 2020, si possono pagare con lo sconto del 30% entro 30 giorni anziché entro i consueti 5.
MULTE STRADALI PER CORONAVIRUS: RICORSI
In base ai suggerimenti dell’associazione dei consumatori ADUC, chi prende una multa per aver trasgredito le misure contro il Coronavirus, ma ritiene di avere ragioni valide da opporre alla sanzione, può presentare ricorso con le seguenti modalità.
– Non pagare la multa (altrimenti il ricorso è nullo). E inviare degli scritti difensivi entro 30 giorni dal momento in cui si riceve il verbale all’Autorità competente. In genere il Comune se a verbalizzare sono stati vigili urbani; la Provincia se Polizia Provinciale; il Prefetto se Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc. Gli scritti difensivi si inviano per raccomandata A/R o PEC, in carta libera;
– l’Autorità interpellata (entro i 5 anni successivi), può accogliere gli scritti difensivi, oppure rigettarli emettendo un’ordinanza d’ingiunzione, e l’importo della multa raddoppia. In quest’ultimo caso, si può fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica davanti al giudice di pace.
Importante: attualmente i termini per gli scritti difensivi o il ricorso sono sospesi fino al 15 maggio 2020. Solo a partire dal 16 maggio, quindi, decorre il termine di 30 giorni entro cui presentarli.