Multe stradali non pagate: come funziona lo stralcio fino a 1000 euro sui carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015. L'annullamento è solo parziale
Dopo la nota diffusa dal sito dell’Agenzia delle Entrate appare finalmente chiaro il funzionamento dello stralcio dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio, che interessa potenzialmente milioni di multe stradali non pagate. L’ente di riscossione ha pubblicato infatti le modalità con le quali i Comuni devono comunicare all’agenzia stessa, entro il 31 gennaio 2023, l’adozione dell’eventuale provvedimento di non applicazione dell’annullamento ‘parziale’ dei loro crediti.
STRALCIO 2023 MULTE STRADALI: COSA PREVEDE LA NORMA
La Legge di Bilancio 2023 prevede, per i carichi di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), lo stralcio automatico alla data del 31 marzo 2023 delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica restano interamente dovute.
Si tratta quindi di un annullamento automatico di tipo ‘parziale’ considerato che, diversamente da quanto previsto per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano comunque dovute le somme residue riferite alla quota capitale.
Più precisamente per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diversamente da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale o stralcio riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella si devono sempre pagare.
Tuttavia la norma specifica che gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, quindi con riferimento in particolare ai Comuni, possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento ‘parziale’ (e quindi evitare lo stralcio anche delle somme dovute a titolo di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento da tramettere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione sempre entro la stessa data.
COSA DEVONO FARE I COMUNI PER NON APPLICARE LO STRALCIO DELLE MULTE
I Comuni e gli altri enti che scelgono di non applicare lo stralcio 2023 devono comunicarne l’intenzione trasmettendo all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, la copia del provvedimento adottato insieme a un apposito modulo (scarica qui), compilato in tutte le sue parti, nel quale dev’essere inserita la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella Enti Creditori Beneficiari. Il modulo va firmato digitalmente e rinominato con il citato Codice ente creditore (p.es. 98765.pdf).
Tale comunicazione può essere effettuata esclusivamente dagli enti creditori che hanno affidato i loro carichi all’Agente dell’Entrate – Riscossione.
STRALCIO MULTE STRADALI FINO A 1000 EURO: A CHI SPETTA?
Quindi ricapitolando:
- È previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro.
- Tuttavia per quanto riguarda le multe per violazioni del Codice della strada l’annullamento è solo ‘parziale’, in quanto si applica solamente agli interessi e invece non cancella le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, che restano interamente dovute.
- Allo stesso tempo i Comuni e gli altri enti creditori di multe stradali non pagate o pagate solo parzialmente possono non applicare lo stralcio, dandone comunicazione all’AdE – Riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Pertanto solo dopo questa data i cittadini interessati sapranno se potranno beneficiare dello stralcio 2023 sugli interessi, in base alla scelta fatta da ciascun Comune (o altro ente). Ad esempio Roma e Milano hanno già fatto sapere che, per esigenze di bilancio, non aderiranno al mini condono.
Si precisa infine che:
- dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello stralcio, compresi quelli iscritti a ruolo dai Comuni;
- la misura relativa allo stralcio fino a 1.000 euro non trova applicazione per il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea, per i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti, per multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e per i debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” UE e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.