Multa da agente fuori servizio: per la Cassazione è valida Si può prendere una multa da un agente fuori servizio? Per la Cassazione il provvedimento è lecito se sussistono determinate condizioni

Multa da agente fuori servizio: per la Cassazione è valida

Si può prendere una multa da un agente fuori servizio? Per la Cassazione il provvedimento è lecito se sussistono determinate condizioni, ecco quali

12 Ottobre 2020 - 04:10

Con la sentenza n. 20529 del 29 settembre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della multa comminata da un agente di polizia fuori servizio ma in divisa, per violazione di una norma del Codice della Strada. La multa è valida anche se l’agente in questione si trova a bordo di una vetture civile e redige il verbale a distanza di qualche giorno dall’accertamento, dopo averlo comunque contestato verbalmente al trasgressore, poiché sprovvisto dei moduli necessari.

MULTA DA AGENTE FUORI SERVIZIO: IL CASO IN QUESTIONE

Il caso sottoposto alla Suprema Corte vede protagonista un agente di Polizia di frontiera, in divisa ma non in servizio, che al volante della sua automobile civile raggiunge una conducente per contestarle alcune violazioni stradali. Un paio di giorni dopo l’accertamento ‘a voce’ l’agente redige due verbali per altrettante infrazioni, verso i quali la donna fa però ricorso al Giudice di pace. Tuttavia quest’ultimo rigetta l’opposizione e in sede di Appello non va diversamente. Per i giudici, infatti, gli agenti abilitati al servizio di Polizia stradale operano sull’intero territorio nazionale (al contrario della Polizia locale che opera solo nell’ambito dei confini territoriali del Comune d’appartenenza) e debbono ritenersi sempre in servizio. Inoltre l’omessa redazione immediata del verbale di contestazione deve considerarsi giustificata, essendo plausibile che l’agente accertatore, in quanto fuori servizio, non disponesse dei moduli per redigere il verbale. La vicenda finisce in Cassazione.

IL VERBALE PUÒ ESSERE REDATTO IN UN SECONDO MOMENTO SE LA CONTESTAZIONE RISULTA FATTA A VOCE

Nel confermare la bontà dell’azione dell’agente della Polizia di frontiera, la Corte di Cassazione ritiene innanzitutto legittima l’intimazione dell’ALT ‘manuale’ (ossia senza paletta rossa) quando la divisa e il distintivo siano chiaramente percepibili dal soggetto destinatario dell’ordine. E nella fattispecie l’agente, sebbene fuori servizio e su un’auto civile, era ancora in divisa. Ma soprattutto non c’è nulla che impedisca di redigere il verbale in un secondo momento se la contestazione è stata comunque immediata.

multa da agente fuori servizio

QUANDO È LECITA LA MULTA DI UN’AGENTE DELLA POLIZIA STRADALE FUORI SERVIZIO MA IN DIVISA

A questo proposito, come riporta il portale giuridico Altalex, la Cassazione precisa quanto segue:

– l’operazione di accertamento delle infrazioni stradali si dipana in tre momenti, ossia contestazione, verbalizzazione e consegna della copia del verbale;

– la contestazione dev’essere immediata ogni qualvolta sia possibile, a pena d’illegittimità dei successivi atti dello stesso procedimento;

– l’articolo 201 del Codice della Strada contempla l’eventualità che l’immediata contestazione della violazione non risulti in concreto possibile. E stabilisce che nell’ipotesi il verbale debba essere notificato al trasgressore con l’indicazione della circostanza impeditiva;

– la ‘verbalizzazione’ è operazione distinta e successiva, rispetto alla già avvenuta contestazione;

– l’articolo 200 comma 3 CdS dispone che una copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore;

– la contestazione deve ritenersi immediatamente avvenuta, anche con consegna del verbale in un secondo momento (ammesso che sussistono i validi motivi dell’art. 201 CdS), se il trasgressore viene fermato e l’agente accertatore gli indica la violazione commessa, ponendolo così in grado di formulare le proprie osservazioni.

Quest’ultima ipotesi è proprio quella verificatasi nella vicenda in questione, considerando la dinamica dei fatti e il contenuto dei verbali che riportano testualmente la dicitura “Violazione contestata successivamente oralmente al trasgressore, in quanto libero dal servizio e con veicolo privato”. Dove l’avverbio ‘successivamente’, precisa la Cassazione, non allude a una contestazione differita fatta qualche giorno dopo con la verbalizzazione (circostanza che avrebbe comportato la cancellazione del provvedimento), bensì all’immediato accertamento delle violazioni già contestate oralmente.

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