Incidente tra ciclista e pedone: chi paga i danni? Cosa succede in caso di incidente tra ciclista e pedone? Di chi è la responsabilità e chi paga i danni? Ci viene in soccorso una recente sentenza della Cassazione

Incidente tra ciclista e pedone: chi paga i danni?

Cosa succede in caso di incidente tra ciclista e pedone? Di chi è la responsabilità e chi paga i danni? Ci viene in soccorso una recente sentenza della Cassazione

13 Maggio 2020 - 04:05

Pedoni e ciclisti sono gli utenti deboli della strada e per questo sono particolarmente tutelati dalla legge nel caso di incidente con un veicolo a motore. In un’eventualità del genere, infatti, la responsabilità ricade quasi sempre sul conducente del mezzo, salvo che riesca a dimostrare la condotta imprudente e imprevedibile della controparte. Ma cosa prevede invece la normativa se l’incidente riguarda un ciclista e un pedone? Chi paga i danni in questi casi?

IL CASO DELL’INCIDENTE TRA CICLISTA E PEDONE

A una domanda del genere ha risposto recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13591 del 5 maggio 2020 su un procedimento penale per lesioni personali, dettando un indirizzo che d’ora in poi tornerà utile anche in episodi analoghi. La vicenda è la seguente: in un parco pubblico un ciclista investe un pedone intento a praticare jogging procurandogli numerose lesioni. Il danneggiato cita in giudizio il ciclista per ottenere un risarcimento, quest’ultimo ribatte sostenendo che la collisione è stata causata dall’imprevedibile mutamento di direzione da parte del corridore. Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di secondo grado danno ragione al pedone condannando il ciclista a una multa pecuniaria per il reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), nonché al risarcimento dei danni. Tuttavia la vicenda si trascina fino in Cassazione.

IL PEDONE È IL VERO UTENTE DEBOLE DELLA STRADA

A questo punto va fatta una doverosa precisazione. Sebbene i ciclisti e i pedoni siano entrambi utenti deboli della strada, i pedoni lo sono un po’ di più e quindi godono di maggiore protezione. Anche perché, non dimentichiamolo, le biciclette sono considerati veri e propri veicoli (art. 47 del Codice della Strada) e pertanto sono tenute a rispettare le comuni norme sulla circolazione come divieti, precedenze, limiti di velocità, stop, regole sul sorpasso, ecc. Di conseguenza tra un ciclista e un pedone è soprattutto il primo che deve preoccuparsi del secondo e non viceversa, mantenendo sempre una condotta prudente. In caso di incidente, infatti, il ciclista può avere ragione solo se dimostra di aver osservato con rigore le regole del codice stradale e fatto il possibile per scongiurare lo scontro. E che l’imprudente e azzardato comportamento del pedone non poteva essere previsto né evitato.

Incidente tra ciclista e pedone

LA BICICLETTA È UN VEICOLO E DEVE RISPETTARE LE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

Cosa non verificatasi nella vicenda sentenziata dalla Corte di Cassazione, che nel rigettare il ricorso del ciclista ha rilevato che costui, affrontando i sentieri di un parco, avrebbe dovuto prefigurarsi la possibilità di incontrare molti pedoni intenti a praticare jogging e adottare normali criteri di prudenza. Adeguando per esempio la velocità allo stato dei luoghi e mantenendo un ampio margine di distanza dai corridori. Un accorgimento che, se messo in atto, gli avrebbe permesso di evitare l’impatto col danneggiato, anche in caso di improvviso cambio di direzione da parte di quest’ultimo, oppure di frenare la bici in piena sicurezza. Inoltre il ciclista avrebbe dovuto segnalare la propria presenza mediante i dispositivi acustici (il campanello), dei quali però la bicicletta non era dotata, come invece impone l’art. 68 del Codice della Strada.

CI VUOLE L’ASSICURAZIONE PER LE BICICLETTE?

Ci sembra superfluo ricordare che per un ciclista provocare un incidente potrebbe risultare particolarmente oneroso, non essendo prevista per le biciclette l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi (periodicamente qualcuno la propone, insieme all’obbligo del caschetto, ma finora non si è mai arrivati al dunque). Quindi qualsiasi danno provocato con la bici a cose e persone va risarcito personalmente. Esistono però assicurazioni per ciclisti facoltative che coprono eventi di questo genere.

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