Incidente stradale: il concorso di colpa del danneggiato è rilevabile d’ufficio Nella verifica delle responsabilità di un incidente stradale

Incidente stradale: il concorso di colpa del danneggiato è rilevabile d’ufficio

Nella verifica delle responsabilità di un incidente stradale, il concorso di colpa del danneggiato è rilevabile d'ufficio, come ha precisato la Corte di Cassazione

23 Marzo 2020 - 05:03

Ci siamo già occupati in passato del concorso di colpa nei sinistri stradali, spiegandone gli aspetti più importanti. Oggi, invece, puntiamo la nostra attenzione su un’ipotesi particolare chiarita da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la 6387/2020. Quest’ipotesi prevede che in caso di incidente stradale il concorso di colpa del danneggiato sia rilevabile d’ufficio e non solo su richiesta della controparte.

INCIDENTE STRADALE E CONCORSO DI COLPA: IL CASO IN QUESTIONE

La vicenda in questione ha visto protagonista un uomo che ha perso il controllo del mezzo a causa delle cattive condizioni del manto stradale, mentre percorreva una statale, finendo in posizione obliqua sulla corsia di sorpasso e venendo violentemente colpito da un’auto sopraggiunta in quell’istante dal senso opposto di marcia. L’uomo ha agito in giudizio per ottenere l’integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali e il giudice di primo grado gli ha dato ragione, condannando l’Anas, ente responsabile del tratto stradale su cui si è verificato il sinistro (e che per questo aveva l’obbligo di curarne la manutenzione), a pagargli una cifra cospicua.

LA CORTE D’APPELLO DIMEZZA IL RISARCIMENTO

Anas ha però impugnato la decisione dinanzi alla Corte d’Appello, assumendo che l’incidente fosse avvenuto per responsabilità totale ed esclusiva dell’automobilista, distrattosi mentre guidava la vettura a velocità elevata. L’appello è stato accolto parzialmente, perché se è vero che le pessime condizioni del fondo stradale avevano senz’altro contribuito a provocare il sinistro, dai rilievi della polizia stradale e dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio (CTU), è in effetti emerso che il conducente al momento del sinistro stava procedendo alla velocità di 120 km/h in un tratto stradale con limite di 90 km/h. Una velocità non adeguata alla condizioni stradali e meteorologiche e che, pur non avendo direttamente causato lo sbandamento dell’auto, aveva impedito al guidatore di riacquistarne il controllo, aggravando le conseguenze della collisione. La sentenza d’appello ha determinato la decurtazione del 50% dell’importo del risarcimento stabilito in primo grado.

Incidente stradale concorso di colpa del danneggiato

CASSAZIONE PRECISA: IL CONCORSO DI COLPA DEL DANNEGGIATO È RILEVABILE D’UFFICIO

Ovviamente il guidatore ha ricorso in Cassazione per riottenere l’indennizzo completo, lamentando, come riporta il sito Responsabile Civile, che il concorso di colpa non era mai stato oggetto di richiesta da parte di Anas, la quale aveva invece sempre insistito per la responsabilità esclusiva dell’automobilista. Di conseguenza, non avendo costituito domanda in primo grado né motivo di appello, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto pronunciarsi su di esso, per non incorrere nella violazione della corrispondenza tra ‘chiesto e pronunciato’. Questa motivazione è stata però bocciata dalla Corte di Cassazione, perché il fatto colposo del danneggiato che ha contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è rilevabile d’ufficio, pertanto non è necessario che ci sia esplicita richiesta della controparte. In altri termini il giudice può sempre proporre d’ufficio l’indagine riguardo al concorso di colpa del danneggiato, se tale indagine risulta intrinseca alla ricostruzione dell’evento.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA

Ciò vale anche nel caso in cui il comportamento del conducente danneggiato abbia prodotto soltanto un aggravamento delle conseguenze dannose, concorrendo a peggiorare l’evento (che peraltro si sarebbe ugualmente verificato). Con conseguente applicazione della disciplina giuridica secondo cui il pregiudizio da risarcire, sia sotto forma di perdita subita che di lucro cessante, dev’essere conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del ritardo di esso. Alla luce di tutto questo, come già anticipato, la Cassazione ha rigettato il ricorso del guidatore, ribadendo che il giudice, indipendentemente dalla richiesta della parte interessata, è libero di accertare se ci sia stato un concorso causale al verificarsi del danno da parte del danneggiato, tenendo conto di tutte le circostanze compresi il verbale della polizia stradale e i risultati della CTU.

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