Incidente per gasolio sull’asfalto: il Fondo di Garanzia non risarcisce

Nel caso di incidente per gasolio sull'asfalto, il Fondo di Garanzia risarcisce solo se si dimostra la chiara provenienza della macchia di carburante
Un incidente causato da una macchia di gasolio sull’asfalto non ha diritto sempre e comunque al risarcimento dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, soprattutto quando non sia chiaro chi abbia lasciato a terra il carburante. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8653 dell’8 maggio 2020, ha stabilito infatti che non basta accertare che il sinistro sia stato determinato dalla presenza del liquido sull’asfalto, ma il danneggiato deve fornire la prova che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato.
QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA
Com’è noto il Fondo di Garanzia per le vittime della strada è un organismo, amministrato dal MISE e dalla CONSAP, che risarcisce i danni provocati da un incidente stradale in cui, per una serie di motivi, non ci si può rivalere sulla compagnia assicurativa del responsabile. La tipologia di sinistri liquidata dal Fondo di Garanzia è specificata dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni e comprende tra gli altri i danni alle persone provocati da veicolo o natante non identificato. Per richiedere il risarcimento danni occorre rivolgersi a una delle compagnie che l’IVASS designa ogni triennio alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo.
INCIDENTE PER MACCHIA DI GASOLIO SULL’ASFALTO: IL FONDO RISARCISCE?
Nel caso in questione un motociclista ha perso il controllo del mezzo a causa di una macchia di gasolio sull’asfalto, procurandosi delle lesioni personali in seguito alla caduta. Essendo stato, a suo parere, un sinistro causato da un mezzo non identificato che ha disperso del carburante durante la marcia, ha chiesto di essere risarcito dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, trovando però l’opposizione della compagnia assicuratrice designata alla liquidazione del sinistro per conto del Fondo. In primo grado il Giudice di Pace ha accolto, seppur parzialmente, le richieste del danneggiato, riconoscendogli un indennizzo perché “il liquido che ha provocato la caduta non poteva che provenire da un precedente mezzo, rimasto ignoto, in transito sul medesimo tratto stradale, apparendo evento assai eccezionale e improbabile la dispersione di gasolio da parte di pedoni o di ciclisti”.
INCIDENTE PER GASOLIO SULL’ASFALTO: PER IL RISARCIMENTO DEL FONDO SERVE L’ASSOLUTA CERTEZZA
Tuttavia il giudizio di secondo grado ha ribaltato la decisione, annullando il risarcimento e condannando il danneggiato pure al pagamento delle spese legali. Nel motivare la sentenza il Tribunale ha rilevato che il motociclista caduto (a cui toccava l’onere della prova) non è riuscito a dimostrare che il gasolio sia effettivamente fuoriuscito da un veicolo rimasto ignoto, e di conseguenza non è possibile desumere con assoluta certezza che il sinistro abbia avuto origine da un veicolo non identificato soggetto all’obbligo di assicurazione RC. Ossia il requisito richiesto per l’intervento risarcitorio del Fondo di Garanzia per le vittime della strada. E purtroppo per il conducente danneggiato anche la Corte di Cassazione ha adottato pienamente questa linea, confermando la sentenza d’appello a favore della compagnia di assicurazione. Non basta presupporre, come ha fatto il GdP, che il carburante provenisse da un altro mezzo rimasto ignoto, bisogna provarlo.