Incidente auto con cinghiale: la Regione deve pagare i danni
Scopri come un incidente d'auto causato da un cinghiale ha portato a un risarcimento danni confermato dalla Corte di Cassazione
Scopri come un incidente d'auto causato da un cinghiale ha portato a un risarcimento danni confermato dalla Corte di Cassazione
Ci sono voluti 17 anni ma alla fine un’automobilista si è visto riconoscere un congruo risarcimento danni a seguito di un incidente d’auto causato dalla collisione con un cinghiale. Lo ha confermato la Corte di Cassazione, stabilendo che se l’auto finisce distrutta da un animale selvatico in strada, la Regione (in questo caso l’Emilia Romagna trattandosi di un sinistro accaduto in provincia di Modena) deve pagare i danni.
INCIDENTE AUTO CON CINGHIALE: RISARCIMENTO RICONOSCIUTO IN APPELLO
Come riporta Il Messaggero, l’episodio risale al 27 luglio 2008, quando un’automobilista che stava percorrendo la via Benedello a Pavullo nel Frignano (Modena) si è scontrato con un cinghiale uscito dalla vegetazione a margine della strada. Nell’urto il veicolo si è ribaltato ed è finito distrutto. Una volta ristabilitosi, l’uomo ha citato in giudizio il Comune di Pavullo nel Frignano, la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Modena, vedendosi tuttavia respingere in primo grado la richiesta di risarcimento danni.
I giudici d’appello, invece, hanno riconosciuto la responsabilità della Regione e del Comune, condannandoli a pagare un indennizzo di 20.300 euro. La Regione ha però deciso di impugnare la sentenza in Cassazione, sostenendo di essere “priva di poteri di concreta gestione e controllo della fauna selvatica” e di avere trasferito “le relative funzioni alle Province“. L’ente regionale riteneva inoltre che l’automobilista dovesse dimostrare in concreto la colpa della Regione Emilia Romagna.
INCIDENTE CON CINGHIALE: ECCO PERCHÉ LA REGIONE DEVE PAGARE I DANNI
Queste spiegazioni sono state rigettate dalla Suprema Corte, che ha pienamente confermato la sentenza d’appello riconoscendo il risarcimento in favore dell’automobilista, dato che “i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione“. Nelle motivazioni non viene fatto valere il dovere di custodia degli animali, ma la proprietà. “Le specie selvatiche protette“, si legge nella ordinanza degli Ermellini, “rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Quindi nella relativa azione risarcitoria la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione“, in quanto titolare della competenza normativa “in materia di patrimonio faunistico” e anche “delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica“, anche quando vengono svolte, per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari, da altri enti.
IL PRECEDENTE DELLA REGIONE MARCHE
Ovviamente nulla impedisce che la Regione possa poi rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata la sorveglianza. Occorre ricordare che la stessa Cassazione, a gennaio, aveva condannato la Regione Marche per i danni subiti da un uomo che, mentre percorreva in auto una strada provinciale, si era scontrato con un capriolo. L’articolo del Codice civile che viene considerato, il 2052, è quello che prevede che “il proprietario di un animale, o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito“.
