Guidare drogati e poi ubriachi: per la Cassazione non c’è recidiva Per la Corte di Cassazione guidare una volta drogati e la volta successiva ubriachi nello stesso biennio (o triennio per i neopatentati) non configura l'aggravante delle recidiva

Guidare drogati e poi ubriachi: per la Cassazione non c’è recidiva

Per la Corte di Cassazione guidare una volta drogati e la volta successiva ubriachi nello stesso biennio (o triennio per i neopatentati) non configura l'aggravante delle recidiva

25 Novembre 2020 - 01:11

Chi viene fermato alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito, per giunta da neopatentato, e nel triennio precedente era stato trovato, sempre al volante di un’auto, sotto l’effetto di stupefacenti, non subisce la sanzione accessoria della revoca della patente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32209 del 17/11/2020, in cui si precisa che guidare ubriachi e guidare drogati sono due reati diversi e, pertanto, non configurano l’aggravante della recidiva che farebbe altrimenti scattare la revoca.

LA REVOCA DELLA PATENTE PER RECIDIVA NEL CODICE DELLA STRADA

La Suprema Corte ha così sentenziato affrontando il ricorso di un conducente condannato per guida in stato di ebbrezza con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, affibbiatagli perché poco più di due anni prima era incorso in un’analoga violazione per  guida sotto l’effetto di droghe. Gli articoli 186 bis e 187 del Codice della Strada dispongono infatti che la patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio per i conducenti con meno di 21 anni, o che hanno preso la patente da meno di 3 anni (cosiddetti neopatentati), trovati alla guida con tasso alcolico oltre il consentito (186 bis CdS) oppure in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (187 CdS).

GUIDARE DROGATI E GUIDARE UBRIACHI NON SONO LO STESSO REATO

Tuttavia, nell’accogliere il ricorso del conducente sanzionato e richiedere l’annullamento della sentenza impugnata nella sola parte relativa alla disposta revoca della patente, la Corte di Cassazione ha rilevato che in tema di revoca della patente per guida in stato di ebbrezza, per la realizzazione della condizione di recidiva nel triennio (che si riduce a biennio per i conducenti sopra i 21 anni e con più di 3 anni di guida, ai sensi dell’art. 186 CdS) è necessario che la stessa abbia luogo con riferimento al medesimo reato. Stante infatti la diversità strutturale tra il reato di guida in stato di ebbrezza e quello di guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di sostanze stupefacenti, la precedente commissione di uno dei due reati non determina recidiva nel biennio o nel triennio rispetto all’altro.

Guidare drogati e poi ubriachi cassazione

LA QUESTIONE DEL CONTEGGIO DEI TERMINI PER l’APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA

Ma non solo: la Cassazione ha spiegato pure che il conducente non poteva in ogni caso considerarsi recidivo nel triennio, dato che in occasione del suo primo reato aveva chiesto e ottenuto la ‘messa alla prova’ (art. 168 bis del Codice penale), che consiste nella sospensione del procedimento giudiziario in cambio dell’esecuzione di lavori socialmente utili o della riparazione del danno cagionato, al termine dei quali (in caso di condotta positiva) si dichiara l’estinzione del reato. Ebbene, visto che i termini per la recidiva devono conteggiarsi dalla data del passaggio in giudicato del primo reato e non da quella in cui risulta commesso, e visto che il secondo reato era avvenuto durante il periodo di messa alla prova del conducente (e pertanto, essendoci stata la sospensione del procedimento non vi era stata alcuna sentenza), quest’ultimo non poteva qualificarsi come ‘recidivo’.

Per chi fosse interessato al testo integrale della sentenza della Cassazione, che contiene diversi spunti interessanti, cliccare qui.

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