Guida sotto stupefacenti: cosa cambia col nuovo Codice della Strada

Guida sotto stupefacenti: cosa cambia col nuovo Codice della Strada

Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti: scopriamo cosa cambia con il nuovo Codice della Strada che diventa molto più severo

22 Novembre 2024 - 12:15

La guida sotto stupefacenti è una delle materie maggiormente rivisitate dal nuovo Codice della Strada approvato in via definitiva il 20 novembre 2024 (in realtà non si dovrebbe parlare di ‘nuovo’ codice quanto di ‘riforma’ del vecchio, ma questa è un’altra storia). Il testo ha introdotto sanzioni più severe e, soprattutto, nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di Polizia stradale. Premesso che sarebbe preferibile non mettersi mai alla guida dopo aver assunto stupefacenti, anzi sarebbe meglio non assumerli proprio, in questo articolo proviamo a spiegare nel dettaglio cosa cambia con la nuova normativa allo scopo di informare gli utenti sulle conseguenze in caso di futuri controlli.

LA GUIDA SOTTO STUPEFACENTI NEL CODICE DELLA STRADA

La norma di riferimento nel Codice della Strada sulla ‘guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti‘ è l’articolo 187, al quale sono state apportate diverse modifiche. Sintetizzando al massimo, l’articolo 187 dispone che:

  • chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Tali sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà nei confronti dei neopatentati e dei conducenti professionali, o quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7;
  • con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato;
  • se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene elencate in precedenza sono raddoppiate e, fatte salve alcune eccezioni, la patente di guida è sempre revocata;
  • durante i controlli su strada, gli organi di Polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, per verificare l’eventuale stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Qualora tali accertamenti forniscano esito positivo, o si abbia ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di droghe, costui può essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, anche tramite prelievo di mucosa dal cavo orale, a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di Polizia. Qualora non sia possibile effettuare questo prelievo o qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi al prelievo stesso, gli agenti di Polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie pubbliche o equiparate per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI: CON IL NUOVO CODICE È SEMPRE REATO 

Fatto questo riassunto dell’attuale normativa, spieghiamo adesso cosa cambia con la prossima entrata in vigore del ‘nuovo’ Codice della Strada.

Innanzitutto, allo scopo di superare l’accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull’organismo, il nuovo CdS ha soppresso al comma 1 dell’art. 187 la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, così che il reato diventa guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti. In parole povere, c’è reato solo per il fatto di essersi messi alla guida dopo aver assunto stupefacenti, senza la necessità di essere in uno “stato di alterazione psico-fisica” o di mostrarlo.

Occhio che la norma non fa distinzione tra sostanze stupefacenti leggere o pesanti, per cui basta guidare dopo aver fumato una ‘cannetta’ (anche molto tempo dopo, dipende da quanto ci mette l’organismo ad assorbire la sostanza) per commettere il reato e rischiare da 1.500 a 6.000 euro di multa, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente che in certi casi può trasformarsi in revoca e, con la sentenza definitiva di condanna, la confisca del veicolo. Pene che in presenza delle già citate aggravanti (reato commesso nelle ore notturne o da neopatentati o da conducenti professionali, oppure qualora si provochi un incidente stradale) possono addirittura aumentare.

Controllo polizia

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI: NUOVE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E SANZIONI

Il nuovo Codice della Strada prevede inoltre nuove modalità di accertamento del reato da parte degli agenti di Polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati.

Gli agenti di Polizia stradale possono poi disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l’esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo. Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli agenti di Polizia stradale possono pure impedire al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre il Prefetto, sulla base dell’esito positivo della prova preliminare, deve disporre che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. E qualora il giudizio della commissione medica attesti l’inidoneità alla guida del conducente, applica la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni.

Sono poi previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. Infatti, il conducente sotto i 21 anni nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non potrà conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni. Inoltre, quando i medesimi reati siano commessi da persona non munita di patente, a prescindere dall’età, si applica:

  • in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni;
  • all’esito del giudizio, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all’accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.

Non è tutto: nel delineare un percorso di verifica dell’idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, si prevede che, nei casi in cui si disponga la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni. Infine, si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l’ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il Prefetto disponga anche la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione.

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