Firenze e obbligo casco sui monopattini: no del Consiglio di Stato

Firenze e obbligo casco sui monopattini: no del Consiglio di Stato

Casco obbligatorio a Firenze per i conducenti di monopattini elettrici: bocciatura definitiva del Consiglio di Stato

14 Ottobre 2024 - 12:30

La sicurezza, compresa quella stradale, è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, che la esercita con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali come i Comuni, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario. È questo uno dei motivi, probabilmente il principale, per cui il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del TAR, ha definitivamente bocciato l’ordinanza del Comune di Firenze che tre anni fa aveva introdotto il casco obbligatorio per tutti i conducenti di monopattini elettrici, maggiorenni compresi (mentre la legge nazionale lo richiede solo ai minorenni da 14 a 17 anni). In sintesi, quindi, un Comune non può fare di testa sua in materia di sicurezza stradale, imponendo regole valide solo sul proprio territorio. Comunque l’obbligo del casco sui monopattini è solo rimandato perché la norma è prevista nel Ddl di riforma del Codice della Strada.

COMUNE DI FIRENZE E L’OBBLIGO DEL CASCO PER TUTTI I CONDUCENTI DI MONOPATTINI

Ricordiamo che l’ordinanza del Comune di Firenze aveva stabilito “per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali nel territorio di Firenze, l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo”, fissandone l’entrata in vigore dal 1° dicembre 2021. Nel motivare questa decisione, la Giunta fiorentina si era basata sull’articolo 7 comma 1 del Codice della Strada, secondo cui ogni Comune può stabilire “obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti”, ricordando altresì che la legge attribuisce ai sindaci il potere di adottare, con atto motivato, “provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione”. Specie considerando la specificità dell’ambiente urbano della città di Firenze e in particolare “l’elevata estensione delle pavimentazioni stradali lapidee, specie nel centro storico, le quali, anche in condizioni normali di manutenzione, possono presentare un livello aggiuntivo di pericolosità per i monopattini”.

RICORSO CONTRO L’ORDINANZA DEL COMUNE SUL CASCO DEI MONOPATTINI: IL GIUDIZIO DI TAR E CONSIGLIO DI STATO

In realtà già a metà del 2022 una sentenza del TAR di Firenze, a cui si era rivolto una società di noleggio in sharing dei monopattini, aveva annullato l’ordinanza comunale sull’obbligo del casco per tutti i conducenti di monopattini elettrici. La vicenda si è poi trascinata fino al Consiglio di Stato per l’opposizione del Comune toscano, ma l’esito non è cambiato. I giudici hanno infatti rispedito al mittente le motivazioni adottate dalla Giunta di Firenze per giustificare il provvedimento: né quelle contenute nell’art. 6 comma 4 del CdS, che prevede il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale, tra i quali però “non rientra certamente quello di imporre l’uso di caschi protettivi“; e nemmeno quelle del già citato art. 7 comma 1 CdS, che sebbene contempli la possibilità, per i Comuni, di introdurre, nei centri abitati, una (nutrita) serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta, “non comprende tuttavia in alcun modo il potere di imporre l’utilizzazione del casco sui monopattini elettrici, o su qualsivoglia tipologia di veicolo a due ruote“.

Monopattino con il casco

PERCHÉ IL CONSIGLIO DI STATO HA DEFINITIVAMENTE BOCCIATO L’OBBLIGO DEL CASCO

Per tali ragioni, recita la sentenza del Consiglio di Stato, “è evidente il difetto di potere da parte dell’organo emanante (cioè il Comune di Firenze, ndr), dovendo l’alto e nobile intento di evitare incidenti stradali coordinarsi con la normativa statale (e segnatamente: il Codice della Strada) in tema di circolazione stradale; normativa che non assegna in alcun modo ai Comuni il potere di imporre l’adozione di caschi protettivi in sede di utilizzo di monopattini (o qualsiasi mezzo a due ruote) sul territorio comunale. La qual cosa è tanto più vera se si considera che quella della ‘sicurezza’, inclusa quella stradale, è una materia devoluta alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 lettera h della Costituzione), che la esercita pertanto con l’adozione di norme valevoli su tutto il territorio nazionale, e che per tale ragione non può essere delegata alle Regioni e agli altri enti territoriali, pena la frammentazione, su base locale, di un tessuto di regole che deve invece rimanere unitario“.

CASCO SUI MONOPATTINI PRESTO OBBLIGATORIO PER TUTTI?

Come anticipavamo, il casco obbligatorio per tutti potrebbe diventare comunque realtà, a livello nazionale, perché previsto dal disegno di legge di revisione del Codice della Strada, attualmente in discussione al Senato e, si dice, in fase di avanzamento verso l’ok definitivo dopo un lungo periodo di stand-by. In tema di monopattini elettrici sono infatti previste queste misure:

  • vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi di contrassegno (targa) o di copertura assicurativa. Sarà inoltre esteso l’obbligo di uso del casco alla guida dei monopattini a tutti i conducenti, oggi previsto esclusivamente per gli under 18.
  • obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.
  • l’ambito di circolazione dei monopattini elettrici sarà limitato esclusivamente alle strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Disposto il divieto assoluto di circolazione contromano mediante monopattini, prima consentito nelle strade con doppio senso ciclabile. Per contro, rimarrà ferma la previsione in base alla quale è vietata la circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità di conduzione a mano. Verrà inoltre introdotto un divieto generalizzato di sosta dei monopattini sui marciapiedi. I Comuni potranno però derogare a tale divieto a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta. In ogni caso le aree destinate alla sosta dei monopattini dovranno essere individuate con opportuna segnaletica verticale e orizzontale.

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