Eccesso di velocità per bisogni fisiologici: multa annullabile? Se viene contestato l'eccesso di velocità causato da improcrastinabili bisogni fisiologici

Eccesso di velocità per bisogni fisiologici: multa annullabile?

Se viene contestato l'eccesso di velocità causato da improcrastinabili bisogni fisiologici, la multa è annullabile o bisogna rassegnarsi a pagare?

9 Marzo 2021 - 03:03

Ok, quando scappa scappa e non è facile trattenersi. E se la circostanza capita durante la guida rischia davvero di trasformare il viaggio in un incubo, specie se non ci sono soluzioni a portata di mano. A quel punto potrebbe sorgere la tentazione di schiacciare forte sull’acceleratore per raggiungere quanto prima un bagno pubblico. Col rischio, però, non solo di mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, ma anche di vedersi appioppare una multa per superamento dei limiti di velocità. La domanda è appunto questa: la multa è annullabile se l’eccesso di velocità è dovuto a impellenti bisogni fisiologici, invocando per esempio lo stato di necessità?

CHE COS’È LO STATO DI NECESSITÀ

Lo ‘stato di necessità’ è previsto dall’art. 54 del Codice penale, secondo cui “non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”. Un concetto pienamente applicabile alle norme del Codice della Strada, come conferma l’art. 4 comma 1 della legge 689/1981, per cui “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”. Ma superare i limiti di velocità per il bisogno urgente di fare la pipì o la pupù, può essere considerato uno ‘stato di necessità’?

CANCELLAZIONE DI UNA MULTA PER STATO DI NECESSITÀ

In base alla normativa vigente e alle recenti interpretazioni giurisprudenziali, l’annullamento di una multa per eccesso di velocità (e per altre infrazioni) è possibile se ricorrono i seguenti elementi:

– necessità di salvare qualcuno da un danno;

– il danno deve essere grave e non lieve;

– il danno deve riferirsi a una persona (oppure a un animale, secondo alcune recenti sentenze), ma non al patrimonio;

– il pericolo del danno deve essere ‘attuale’, cioè ‘in corso’ o comunque imminente.

– il danno non deve essere volontariamente causato.

Il caso più comune per cui un conducente può superare i limiti di velocità e ottenere l’annullamento della multa per ‘stato di necessità’ riguarda quindi il pericolo attuale, in corso o imminente di un danno grave alla persona del conducente stesso, di uno dei passeggeri o di un terzo soggetto non necessariamente presente nell’auto.

Eccesso di velocità per bisogni fisiologici

ECCESSO DI VELOCITÀ PER BISOGNI FISIOLOGICI E STATO DI NECESSITÀ

Alla luce di ciò appare molto difficile considerare i bisogni fisiologici, seppure urgenti, come uno stato di necessità, per vari motivi. Ad esempio la Corte di Cassazione, chiamata in passato a esprimersi sull’argomento, ha precisato che, a meno di non soffrire di patologie clinicamente accertabili e documentabili tramite un certificato medico, bisogna prevedere con congruo anticipo la necessità fisiologica e organizzarsi per tempo prima che il problema diventi serio. Tra l’altro lo stato di necessità presuppone un pericolo grave per la salute propria o altrui, e il rischio di ‘farsela sotto’ non può essere considerato alla stessa maniera di un malore o di un ferimento. Pertanto, salvo possibili eccezioni che saranno valutate caso per caso, l’eccesso di velocità, seppur causato da urgenti bisogni fisiologici, comporterà sempre il rischio di una forte multa.

MULTA PER BISOGNI FISIOLOGICI AI MARGINI DELLA STRADA

La soluzione non è neppure quella di fermarsi a fare i propri bisogni a bordo strada o nelle piazzole di sosta. Si rischia infatti una pesantissima multa per l’illecito di ‘atti contrari alla pubblica decenza’, ai sensi dell’art. 726 del Codice penale (“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000”). Per la Cassazione (sentenza n. 3254/86) “sono atti contrari alla pubblica decenza tutti quegli atti che, in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto e disapprovazione, come l’orinare in luogo pubblico”. Attenzione: per essere multati non è necessario che l’atto abbia effettivamente offeso o sia stato percepito da qualcuno, basta soltanto che se ne sia verificata la possibilità.

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