Disabile fa incidente con auto senza adattamenti: l'assicurazione paga i danni

Disabile fa incidente con auto senza adattamenti: l'assicurazione paga i danni L'assicurazione prova a rivalersi sui familiari

L'assicurazione prova a rivalersi sui familiari, ma per la Cassazione il ricorso è respinto anche se l'auto non aveva gli adattamenti per disabili

7 Aprile 2016 - 09:04

Con una interessante pronuncia, depositata il 1 aprile 2016, n. 6403, la Suprema Corte di Cassazione, sezione VI civile, ha respinto il ricorso di una primaria compagnia di assicurazioni, che mirava ad ottenere in rivalsa, dagli eredi di un conducente disabile, deceduto in un incidente da lui causato, il rimborso di quanto pagato agli altri danneggiati. Il motivo della rivalsa risiedeva nel fatto che il disabile al momento dell'incidente era alla guida di un'auto priva degli adattamenti necessari alla sua condizione di mutilato, portatore di protesi al braccio destro e titolare di patente speciale. Secondo l'assicuratore, guidare un'auto normale per il disabile equivaleva all'ipotesi di “guida senza patente”, che comportava l'inoperatività della copertura. Il Tribunale di Milano aveva dato ragione alla compagnia, ma in appello e ora in Cassazione, la decisione di primo grado viene totalmente ribaltata.

L'ASSICURAZIONE CHIEDE 911 MILA EURO Per quanto ogni soggetto giuridico abbia il diritto di azionare le proprie pretese dove e quando crede, bisogna pur sottolineare che la compagnia davanti al notevole esborso affrontato per ripianare i danni causati dal conducente disabile, non si è fatta alcuno scrupolo nel richiedere una somma da capogiro ai parenti/eredi del responsabile rimasto ucciso sulla strada. La richiesta presentata al Tribunale era di ben 911.300,00 euro. D'altronde, se il Tribunale di Milano ha accolto la richiesta, vorrà ben dire che una qualche fondatezza, almeno per qualcuno, la suddetta pretesa l'aveva. Ma la tesi dell'assicuratore, accolta dai Giudici di primo grado, non ha poi convinto né la Corte d'Appello, né gli Ermellini.

IL NODO E' NEGLI ADATTAMENTI La tesi dell'assicuratore, portata avanti fin da principio, è che se un conducente è autorizzato a guidare veicoli muniti di particolari adattamenti, qualora si metta alla guida di veicoli “normali”, dev'essere equiparato a colui che guida senza patente. Di conseguenza, poiché la guida senza patente è una tipica causa di inoperatività delle polizze Rc Auto, gli eredi del disabile deceduto nell'incidente avrebbero dovuto rimborsare quanto pagato dalla compagnia ai terzi danneggiati. Già in sede di appello, questa tesi era stata rigettata con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio, ora la Suprema Corte chiude il discorso. Per gli Ermellini, la mancanza di patente, che comporta l'inoperatività della copertura assicurativa, è circostanza diversa dall'utilizzo di un veicolo diverso da quello per cui si è autorizzati. Nel caso di specie infatti, la patente non era assente, ma prescriveva alcuni adempimenti aggiuntivi che il conducente responsabile del sinistro non aveva effettuato. A riprova della distinzione tra assenza di patente e patente “condizionata”, c'è il trattamento sanzionatorio previsto per le diverse ipotesi dal Codice della Strada: l'art. 125, leggi qui, che sanziona i casi di guida di veicoli diversi da quelli per cui si è abilitati, prevede infatti unicamente sanzioni pecuniarie, nemmeno troppo elevate.

LA CLAUSOLA INTERPRETATA “CONTRA STIPULATOREM” Se nella relazione riportata in sentenza si svolge un ragionamento ampio sulla non assimilabilità della mancanza di patente, con il caso della guida di veicoli per cui manca l'autorizzazione, nella parte motiva si dà ampio risalto a un altro principio. La clausola del contratto di assicurazione, quando è di interpretazione incerta, dev'essere interpretato in senso favorevole a chi non l'ha predisposto, o contra stipulatorem. Per questo la clausola invocata dalla compagnia, per rifarsi sugli eredi del defunto dell'esborso effettuato per colpa di quello, che recitava “l'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore”, non può essere interpretata come chiede l'assicuratore ricorrente in Cassazione. Questo principio, derivante dall'art. 1370 c.c., può costituire una vera spina nel fianco per l'assicuratore che invoca le clausole che lui stesso ha predisposto, al fine di sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi. In questo caso ha impedito a un colosso assicurativo di rovesciare sugli eredi di un morto della strada le conseguenze economiche del tragico evento. Al di là della bontà delle tesi dell'assicuratore, accolte in primo grado, pare una buona notizia.

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