Consiglio di Stato: revisione patente, la competenza è del Giudice di pace Scopriamo quali sono i termini per la notifica dei verbali delle multe. Se non vengono rispettati si può fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace

Consiglio di Stato: revisione patente, la competenza è del Giudice di pace

Recente sentenza del Consiglio di Stato: per opporsi al provvedimento di revisione patente per azzeramento dei punti, l'autorità competente non è il TAR ma il Giudice di pace

10 Settembre 2020 - 02:09

L’articolo 126-bis comma 6 del Codice della Strada dispone che alla perdita totale dei punti sulla patente, il titolare del documento di guida deve sottoporsi all’esame di revisione della patente stessa. Tale obbligo riguarda anche il conducente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell’arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Ovviamente chiunque è libero di opporsi al provvedimento di revisione della patente per azzeramento dei punti, facendo ricorso nelle modalità stabilite dalla legge. Non era però ben chiara l’autorità competente chiamata a decidere sull’opposizione al provvedimento, ma una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 4775/2020 depositata il 27 luglio 2020) ha sciolto ogni dubbio.

OPPOSIZIONE REVISIONE PATENTE PER AZZERAMENTO PUNTI: CHI È L’AUTORITÀ COMPETENTE?

Tutto è partito dal ricorso di un automobilista che ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il provvedimento di revisione della patente di guida a causa dell’esaurimento dei punti, impostogli dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti mediante obbligo di sottoporsi a un nuovo esame di idoneità tecnica. Il TAR ha accolto il ricorso dell’automobilista, tuttavia il MIT si è rifugiato in appello sollevando la questione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR) a favore del giudice ordinario (Giudice di pace).

LA NATURA DEL PROVVEDIMENTO DI REVISIONE PATENTE PER AZZERAMENTO PUNTI

Nel prendere in mano la matassa il Consiglio di Stato ha preliminarmente evidenziato che non si può dichiarare inammissibile la doglianza del difetto di giurisdizione soltanto perché nessuno l’aveva sollevata in primo grado. Andando poi al nocciolo della vicenda, è risultato che, come aveva già sentenziato la Corte di Cassazione con una precedente pronuncia, il provvedimento con cui si impone al titolare della patente di sottoporsi all’esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti, partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale.

CONSIGLIO DI STATO: OPPOSIZIONE PER LA REVISIONE PATENTE SOLO DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Di conseguenza non ci sono dubbi che il provvedimento di revisione patente rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, dato che contro tale sanzione deve sempre proporsi opposizione dinanzi al medesimo giudice competente per i ricorsi ai verbali di contestazione, così come previsto dall’art. 7 comma 4 del decreto legislativo 150/2011, secondo cui “l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie”. Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto il ricorso del MIT, dichiarando il difetto di giurisdizione del TAR in favore dell’autorità giudiziaria ordinaria. Ne deriva che l’opposizione avverso il provvedimento di revisione della patente di guida per azzeramento dei punti dev’essere sempre proposta dinanzi al Giudice di pace.

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