Confisca del veicolo illegittima con tasso alcolemico sotto 1,5 g/l La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che la confisca del veicolo è illegittima quando il tasso alcolemico è inferiore a 1

Confisca del veicolo illegittima con tasso alcolemico sotto 1,5 g/l

La Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito che la confisca del veicolo è illegittima quando il tasso alcolemico è inferiore a 1,5 g/l, disponendo al suo posto il fermo amministrativo

14 Gennaio 2020 - 02:01

La legge italiana è molto severa con gli automobilisti che guidano in stato di ebbrezza. A maggior ragione se guidando sotto l’influenza dell’alcool provocano un incidente stradale. L’articolo 186 del Codice della Strada prevede infatti una multa fino a 6.000 euro e, a seconda della gravità del fatto, l’arresto, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente, il fermo amministrativo e perfino la confisca del veicolo. Che però è illegittima se il tasso alcolemico del conducente risulta inferiore a 1,5 g/l.

CONFISCA DEL VEICOLO ILLEGITTIMA: L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

Lo ha precisato di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 274/2020, mediante cui ha parzialmente accolto il ricorso di un uomo che era stato condannato a un mese e dieci giorni di carcere, con pena sospesa, sospensione della patente per un anno e confisca del veicolo per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla circostanza di aver provocato un incidente in orario notturno. L’imputato si è rivolto alla Suprema Corte per farsi annullare o quanto meno ridurre parte delle sanzioni accessorie. Ciò in considerazione del suo tasso alcolemico al momento del sinistro, che dopo gli appositi controlli degli agenti di polizia era risultato effettivamente inferiore a 1,5 g/l (per la precisione: 1,4 g/l).

Confisca del veicolo illegittima

CORTE DI CASSAZIONE: NO ALLA CONFISCA DEL VEICOLO SE IL TASSO ALCOLEMICO È INFERIORE A 1,5 G/L

Del resto l’art. 186 del CdS è molto chiaro. Il comma 2 lettera B dispone per chi guida sotto l’influenza dell’alcool un’ammenda da 800 a 3.200 euro, la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Pena raddoppiata (comma 2-bis) se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale. E ammenda aumentata da un terzo alla metà (comma 2-sexies) quando il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7. Viceversa la confisca del veicolo è disposta solo in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (comma 2 lettera C). Di conseguenza i giudici di Cassazione hanno considerato congrue sia la sanzione penale che quella amministrativa della sospensione della patente; ritenendo tuttavia illegittima la confisca del veicolo, essendo stato accertato un tasso alcolemico inferiore al limite per il quale la normativa contempla tale sanzione accessoria. Al posto della confisca gli Ermellini hanno disposto il fermo amministrativo dell’auto per 180 giorni.

FERMO AMMINISTRATIVO AL POSTO DELLA CONFISCA

Nell’ordinanza la Corte di Cassazione ha infine ribadito che, in base al Codice della Strada, quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, pur avendo applicato la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia competente. Affinché quest’ultimo disponga il fermo amministrativo del veicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214 CdS, in quanto compatibili.

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