Cellulare alla guida: la contestazione immediata non è obbligatoria

Importante sentenza della Corte di Cassazione sull'uso improprio del cellulare alla guida: la contestazione immediata dell'infrazione non è obbligatoria

17 Dicembre 2019 - 12:12

Se si viene beccati a maneggiare un cellulare alla guida di un’auto, non è necessaria la contestazione immediata della sanzione. La multa può arrivare a casa con notifica successiva entro 90 giorni dall’avvenuto accertamento (o 360 se si risiede all’estero) e non ci sono grandi margini per farsela annullare, soprattutto alla luce della recente sentenza n. 10840/2019 che ha ritenuto del tutto legittima la contestazione differita di un’infrazione per improprio utilizzo dello smartphone durante la guida.

CONTESTAZIONE IMMEDIATA DI UNA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Secondo l’articolo 200 del Codice della Strada, “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta”. La contestazione immediata è quindi preferibile, tant’è vero che l’articolo successivo, il 201 CdS (comma 1), dispone che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata”, il verbale deve comunque indicare i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”. Il comma 1-bis elenca poi le infrazioni che non necessitano di contestazione immediata (per esempio quelle rilevate con l’autovelox e dispositivi simili) e tra queste non compare la guida con il cellulare, sanzionata dall’articolo 173 comma 2 CdS (“È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici” con esclusione degli “apparecchi a viva voce o dotati di auricolare […] che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani”).

MULTA PER CELLULARE ALLA GUIDA: CONTESTAZIONE IMMEDIATA NON OBBLIGATORIA?

Proprio basandosi sull’assenza di quest’infrazione tra quelle che per il CdS si possono contestare in via differita, una conducente di Roma multata con 323,30 euro per aver usato il telefonino non in viva voce né con auricolare durante la guida di autoveicolo, aveva fatto ricorso fino in Cassazione perché a suo dire la contestazione doveva essere immediata. Mentre nel suo caso gli era stata notificata solo nei giorni successivi, tramite verbale su cui l’agente accertatore motivava la contestazione differita della violazione con l’impossibilità di fermare il veicolo in condizioni di sicurezza e nei modi richiesti poiché impegnato a regolamentare la circolazione. Una motivazione che però la ricorrente rifiutava in quanto fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia e sprovvista di riferimenti specifici.

Cellulare alla guida contestazione immediata

LA RISPOSTA DELLA CASSAZIONE: QUANDO LA CONTESTAZIONE NON È NECESSARIA

La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso confermando che la contestazione immediata non era necessaria, essenzialmente per due ragioni. Per prima cosa conta poco che il cellulare alla guida non rientri tra le violazioni che non necessitano di contestazione immediata. L’elenco del comma 1-bis dell’articolo 201 CdS ha infatti carattere meramente esemplificativo, ammettendosi pacificamente che possano ricorrere casi ulteriori in cui l’impossibilità di contestazione immediata sia ugualmente ravvisabile, purché la circostanza impeditiva risulti espressamente dal verbale di accertamento e abbia una sua intrinseca logica. In secondo luogo la motivazione addotta dall’agente accertatore per giustificare la notifica differita (non poteva fermare il veicolo perché impegnato a regolare il traffico) è da considerarsi congrua, dato che non spetta ai giudici censurare le modalità organizzative del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni di una pubblica amministrazione.

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