Bull bar auto: il Ministero fa chiarezza su montaggio e omologazione Ecco la circolare chiarificatrice che disciplina montaggio e omologazione dei paraurti Bull Bar sulle auto che non ne sono provvisti in origine

Bull bar auto: il Ministero fa chiarezza su montaggio e omologazione

Ecco la circolare chiarificatrice che disciplina montaggio e omologazione dei paraurti Bull Bar sulle auto che non ne sono provvisti in origine

23 Gennaio 2020 - 01:01

E’ possibile montare una Bull Bar su un’auto che non ce l’ha? Una domanda che prima della circolare del Ministero con i chiarimenti su montaggio e omologazione delle Bull bar auto trovava risposte controverse. Ecco cosa bisogna sapere se si vuole montare una Bull Bar all’auto, con le indicazioni ufficiali e le valutazioni da fare sulla sicurezza di guida.

IL MONTAGGIO DELLE BULL BAR SULLE AUTO E LE MULTE IN STRADA

Con la circolare n. 36551 del 26 novembre 2019 (in allegato, in basso clicca su “Sacrica PDF”) il Ministero dei Trasporti fa chiarezza su un’impasse che riguardava il montaggio del paraurti Bull Bar sulle auto. La situazione sibillina che riguarda la possibilità di montare un Bull Bar ha origini piuttosto datate. Nel 1999 il MIT emette una circolare (552/4315/CG del 30 aprile 1999) che riguardava l’applicazione di paraurti supplementari, in cui ricadevano anche le Bull Bar. Dopo qualche tempo però i rilievi degli incidenti hanno creato terreno fertile per un ripensamento e con la circolare n.1410/4300/CG (C1) del 14 dicembre 1999 si mise un freno al montaggio indiscriminato di Bull Bar sulle auto. Dietrofront contro sui una delle aziende produttrici di Bull Bar si è opposta, vincendo il ricorso al Consiglio di Stato.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO SUL MONTAGGIO DELLE BULL BAR

Nel 2005 nuovo colpo di scena: con il recepimento della direttiva 2003/102/CE sui crash test frontali, il Ministero emana il Decreto per la sicurezza dei pedoni, in cui si approva il montaggio delle sole Bull Bar che hanno superato i crash test. Si fa una prima chiarezza quindi sulla possibilità di montare un Bull Bar solo a particolari condizioni, cioè che non sia pericoloso per i pedoni oltre certe soglie verificate nei test. Con l’ultima circolare il Ministero chiarisce anche quanto segue.

Si precisa che nella scheda informativa, a corredo della documentazione di omologazione, il costruttore del dispositivo è tenuto a riportare:
– descrizione tecnica dettagliata (con fotografie o disegni);
– istruzioni per l’assemblaggio e il montaggio, incluse le coppie di serraggio da rispettare;
– tipi di veicoli sui quali può essere installato;
– eventuali limitazioni d’impiego e condizioni di montaggio.

Si comunica che per un sistema di protezione frontale omologato quale entità tecnica separata ai sensi delle citato Regolamento (CE) n. 78/2009 non ricorre l’applicazione dell’articolo 78 del Codice della Strada.

MONTARE LE BULL BAR SULLE AUTO HA ANCORA SENSO?

Oltre tutte le considerazioni del caso sull’utilità di montare una Bull Bar su un’auto, c’è un aspetto da non sottovalutare che riguarda gli airbag. Sebbene montare un Bull Bar sia contemplato a patto che rispetti i dettami normativi, un uso non prettamente fuoristradistico lo riduce ad una mera appendice estetica. La speranza che l’auto in un piccolo impatto non riporti danni viene smentita dalla necessità di tutelare i pedoni. Inoltre quella quantità di energia assorbita dalla Bull Bar potrebbe ritardare l’azionamento degli airbag, sebbene di frazioni di secondo, che a cascata attivano anche i pretensionatori delle cinture di sicurezza.

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