Auto guidate da minorenni: tutte le sanzioni (anche per i genitori)

Auto guidate da minorenni: tutte le sanzioni (anche per i genitori)

Scopri le conseguenze legali per i minorenni alla guida di un'auto e il ruolo e la responsabilità dei genitori in queste situazioni

 

Scopri le conseguenze legali per i minorenni alla guida di un'auto e il ruolo e la responsabilità dei genitori in queste situazioni

26 Febbraio 2026 - 14:00

I recentissimi episodi che hanno visto protagonisti dei ragazzini alla guida inseguiti dai Carabinieri per le strade di Napoli, sono l’occasione per ricordare le norme e soprattutto le sanzioni che si applicano in caso di auto guidate da minorenni. In situazioni del genere lo Stato è piuttosto severo ma non tanto verso i giovanissimi conducenti quanto nei confronti dei loro genitori, o di chi era tenuto alla sorveglianza dei minori.

MINORENNI ALLA GUIDA: I RECENTI EPISODI DI NAPOLI

L’altra sera, verso le 23, i Carabinieri della compagnia Napoli Stella intimano l’alt a una Fiat Panda con a bordo tre persone. L’auto non si ferma e parte l’inseguimento ad alta velocità. La fuga termina dopo 30 minuti nella cittadina di Villaricca, a nord della provincia di Napoli: i tre scendono dall’auto e tentano di scappare a piedi, due di questi vengono fermati e si scopre che sono due minorenni napoletani di 14 e 15 anni.

Nelle stesse ore, e più o meno nella stessa zona, i Carabinieri del medesimo nucleo operativo intimano l’alt a una Bmw X6. Il grosso Suv percorre piazza Di Vittorio e non si ferma. L’inseguimento, con punte di 150 km/h, termina in corso Secondigliano: i militari fermano l’auto e a bordo ci sono sei persone, tutte minorenni. Chi guida ha 16 anni mentre gli altri cinque hanno tra i 17 e i 16 anni.

AUTO GUIDATE DA MINORENNI: COSA DICE LA LEGGE

In tali situazioni la legge non ammette repliche: il Codice della Strada e in particolare l’articolo 116 comma 15 prevede che “chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro” + fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (e confisca in caso di recidiva). Attenzione: guidare un veicolo con una patente inferiore (ad esempio guidare un’auto avendo solamente la patente A1 per i 125) equivale a non averla affatto.

Allo stesso tempo, però, il dispositivo dell’articolo 194 del Codice della Strada dispone che in tutte le ipotesi in cui lo stesso CdS prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

E andiamo dunque a vedere cosa impone la legge 689/81. La norma è chiarissima: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere”.

Quindi non ci sono dubbi: un minore di 18 anni non è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa. Ciò però non vuol dire che la violazione commessa dal minorenne non debba essere punita. Sempre la legge 689 dispone infatti che della violazione ne risponde chi era tenuto alla sua sorveglianza, di solito i genitori. Insomma, è un classico caso in cui le colpe dei figli ricadono sui padri (o sulle madri).

È bene ricordare che, a seguito di ricorsi, diverse sentenze della Corte di Cassazione (anche una molto recente, la n. 14000/2025) hanno ribadito la fondatezza della responsabilità genitoriale nei casi di minorenni alla guida, chiarendo che, per escludere la responsabilità presunta del genitore, occorre dimostrare non soltanto di non aver acconsentito all’uso del veicolo, ma di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento, esercitando un controllo effettivo, coerente con l’età e le inclinazioni del minore.

Auto guidate da minorenni

MINORI ALLA GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI DROGHE: NIENTE PATENTE FINO A 24 ANNI

A parte questo, la parziale revisione del Codice della Strada di fine 2024 ha introdotto una sanzione che riguarda specificatamente tutti i minori di 21 anni (quindi anche gli under 18) colti alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la patente e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. In particolare, l’articolo 187 comma 6-bis del CdS dispone che “il conducente minore degli anni 21, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e del rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non potrà conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all’estero, prima del compimento del 24° anno di età“.

Il successivo comma 6-ter specifica inoltre che, fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e del rifiuto di sottoporsi ai relativi accertamenti sono commessi da persona non munita di patente, si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all’estero, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni di legge dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all’accertamento dei predetti reati.

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