Auto aziendali a uso promiscuo: chi paga gli optional?

Auto aziendali a uso promiscuo: chi paga gli optional?

Scopri chi deve pagare gli optional delle auto aziendali in uso promiscuo secondo l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/2025

 

Scopri chi deve pagare gli optional delle auto aziendali in uso promiscuo secondo l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 233/2025

10 Settembre 2025 - 16:15

L’Agenzia delle Entrate, con documento n. 233/2025, ha risposto a un’istanza di interpello presentata da una società che chiedeva un parere su chi dovesse pagare gli optional delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La società affermava che toccava ai dipendenti interessati farsene carico, continua a leggere per scoprire la risposta dell’AdE.

CHI PAGA GLI OPTIONAL DELLE AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI?

Nell’interpello inviato all’Agenzia delle Entrate, questa società prospettava di concedere ai propri dipendenti il godimento di veicoli in uso promiscuo e che era sua intenzione offrire agli stessi la possibilità di richiedere alcuni optional per tali veicoli, previo pagamento del relativo prezzo, mediante trattenuta in busta paga. Il costo degli optional sarebbe stato, quindi, a pieno carico dei dipendenti interessati. La società ha chiarito di concedere gratuitamente i veicoli a uso promiscuo ai dipendenti e che il pagamento dell’optional avrebbe costituito l’unico importo effettivamente dovutogli dal dipendente.

La società ha inoltre specificato che il valore del fringe benefit sul quale il dipendente avrebbe pagato imposte e contributi sarebbe stato determinato sulla base delle tabelle ACI al tempo vigenti. Il valore dell’optional, invece, sarebbe derivato direttamente dalla relativa fattura di acquisto emessa dal noleggiante nei confronti della società.

Riguardo al trattamento fiscale ai suddetti optional, la società ha fatto presente che in base alle disposizioni contenute nell’articolo 51 comma 4 lettera a) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), il valore del
fringe benefit da assoggettare a tassazione in capo al dipendente sarebbe stato determinato in modo forfettario, sulla base dei costi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle nazionali dell’ACI, e che tale valore sarebbe stato assunto al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

Fatta questa lunga premessa, la società, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto pertanto all’AdE se, ai fini della corretta applicazione delle ritenute fiscali e previdenziali, le somme eventualmente trattenute ai dipendenti, per gli optional dagli stessi richiesti sui veicoli loro assegnati in uso promiscuo, debbano essere sottratte o meno dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CITANDO IL TUIR E LA CIRCOLARE 326/1997

L’Agenzia delle Entrate ha risposto premettendo che il già citato articolo 51 comma 4 lettera a) del Tuir, nel definire il regime fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit, basato sul loro valore normale, un criterio di determinazione forfettaria del quantum da assoggettare a tassazione (criterio che, come ricorderete, è stato modificato di recente in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo).

Un’altra premessa riguarda la circolare n. 326/1997 del ministero delle Finanze, secondo cui il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (ad esempio l’immobile per custodire il veicolo, ecc.). Beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. La circolare specifica anche che se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d’imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.

Al riguardo, l”Agenzia ha sottolineato che la disposizione contenuta nel Tuir, dove si prevede che il valore dei veicoli concessi a uso promiscuo sia assoggettato a tassazione al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326/97, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

La citata disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la determinazione forfettaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional.

Auto aziendali a uso promiscuo chi paga gli optional

COME COMPORTARSI CON LE SOMME PAGATE DAL DIPENDENTE PER L’ACQUISTO DEGLI OPTIONAL

Ne consegue, scrive l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta, che nell’ipotesi in cui il dipendente versi delle somme per la fruizione di altri benefit legati al veicolo concesso in uso promiscuo, le stesse non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfettariamente determinato in base al costo di percorrenza riportato nelle tabelle ACI. In relazione al caso specifico, l’AdE ritiene pertanto che, qualora la società trattenga in capo ai dipendenti delle somme per la richiesta di optional aggiuntivi da installare sui veicoli concesso in uso promiscuo, che non sono ricompresi nella valorizzazione determinata nelle tabelle ACI, le stesse non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione.

Di conseguenza, parere finale, le eventuali somme corrisposte dal dipendente per l’acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

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