Alcoltest: due esami con risultati diversi, Cassazione chiarisce
Se due test alcolemici danno risultati differenti bisogna considerare l‘esito con i risultati più bassi. A dirlo è la Cassazione
Se due test alcolemici danno risultati differenti bisogna considerare l‘esito con i risultati più bassi. A dirlo è la Cassazione
La legge n. 177/2024 che ha parzialmente revisionato il Codice della Strada ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato d’ebbrezza introducendo tra le altre cose lo strumento dell’alcolock, diventato obbligatorio a certe condizioni. Questa maggiore attenzione sul tema dell’alcol alla guida ha riacceso di conseguenza i riflettori sull’alcoltest, l’esame che misura il tasso alcolemico (ovvero la quantità di alcol etilico nel sangue) e dal quale dipende l’applicazione delle sanzioni per chi supera i limiti di legge, che nei casi più gravi possono perfino condurre al carcere. Recentemente ha fatto per esempio scalpore una sentenza della Corte di Cassazione (n. 24614/2025) che ha chiarito quale test bisogna considerare se due esami alcolemici hanno dato risultati differenti.
DUE ALCOLTEST CON DUE RISULTATI DIVERSI: COSA SUCCEDE?
La Cassazione ha accolto il ricorso di un automobilista che nei primi due gradi di giudizio era stato condannato alla revoca della patente di guida per aver violato i commi 2 lettera b) e 2-bis dell’articolo 186 CdS (Guida sotto l’influenza dell’alcool). Il ricorso si fondava tra le altre cose sul presupposto che, in presenza di due rilevazioni differenti, nel primo alcoltest l’uomo era risultato avere un tasso pari a 1,56 g/l, sufficiente per far scattare le sanzioni penali massime, mentre nella seconda misurazione il livello era sceso a 1,32 g/l, valore che invece non prevede la revoca della patente ma comporta solo la sospensione da sei mesi a un anno.
LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Nell’annullare la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, e rinviando per un nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della Corte d’appello, la Suprema Corte ha definito errato l’assunto contenuto nei giudizi di primo e secondo grado secondo cui, sul presupposto che possono essere diverse le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo, deve essere considerato, quale tasso alcolemico rilevante, quello rilevato dalla prima (pari ad 1,56 g/l) delle due misurazioni effettuate.
In realtà, come ha ricordato la Cassazione, la stessa disciplina legale (art. 379 del Regolamento d’attuazione del CdS), che prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, al fine di assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile (considerato anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico), svolge un ruolo di garanzia, essendo intesa a evitare che errori dell’apparato o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito procedura di misurazione possano erroneamente condurre all’affermazione di responsabilità, o comunque risolversi in senso deteriore per l’imputato.

ALCOLTEST: SI CONSIDERA LA MISURAZIONE CON IL VALORE PIÙ BASSO
Ne consegue che, qualora le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come avvenuto nel caso in questione, deve sempre considerarsi quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei. E quindi l’ipotesi di reato da contestare all’automobilista imputato diventa il meno severo comma 2 lettera b) dell’art. 186 CdS, perché il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione era inferiore a 1,5 g/l, valore che non prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, ma solo la sospensione della stessa.