Cassazione: pubblicità ingannevole, ma l'acquirente dell'auto ha torto

Cassazione: pubblicità ingannevole, ma l'acquirente dell'auto ha torto Il proprietario ha invocato la risoluzione del contratto d'acquisto di una vettura usata risultata priva dell'ABS promesso. Dapprima l'ha avuta vinta

Il proprietario ha invocato la risoluzione del contratto d'acquisto di una vettura usata risultata priva dell'ABS promesso. Dapprima l'ha avuta vinta, ma in terzo grado ha perso la causa

30 Luglio 2011 - 04:07

La corte suprema ha condannato il proprietario di una Peugeot 306 1.8 Cabrio usata che l'aveva acquistata nel 2001 confidando nella presenza dell'ABS, dichiarata dal venditore in un'inserzione pubblicitaria, ma che in realtà non era presente sulla vettura.

ABS INDISPENSABILE – Nell'ottobre 2001, l'acquirente aveva dato il via a un procedimento legale istituito presso il tribunale di Terni nei confronti del venditore, accusato d'aver proposto la macchina tramite un'inserzione pubblicitaria menzognera che evidenziava chiaramente la presenza dell'ABS tra gli accessori. Secondo le dichiarazione del cliente, infatti, la presenza dell'ABS era uno dei motivi dell'acquisto di quell'auto, e la sua mancanza configurava un errore del venditore, supportato dalla pubblicità ingannevole, tale da giustificare l'annullamento del contratto e la restituzione della somma pagata.

92 MILA KM IN PIÙ – In primo grado, nell'ottobre 2003, il giudice gli aveva dato ragione, condannando l'autosalone a restituirgli circa 9.300 euro più altri 1.032 da versargli al momento in cui il venditore si sarebbe ripreso l'auto, intestandosela nuovamente con regolare passaggio di proprietà. La controparte, però, era ricorsa in appello, motivato a suo parere dal fatto che la vettura, effettivamente restituita nel 2004, aveva accumulato fino allora una percorrenza totale di 168 mila km, quindi ben 92 mila in più rispetto a quelli percorsi al momento della vendita (76 mila). Ciò, secondo l'autosalone, era sufficiente a dimostrare che in realtà la presenza o meno dell'ABS non era rilevante, visto che il proprietario della vettura l'aveva comunque utilizzata intensamente senza problemi e aveva continuato a utiizzarla per un certo periodo anche dopo la sentenza che annullava il contratto, senza alcun riguardo per il chilometraggio ulteriormente accumulato e senza fare alcunché per contenerlo prima della restituzione. Inoltre, il venditore evidenziava che l'acquirente aveva ripetutamente controllato e provato su strada la vettura prima di perfezionare l'acquisto, che durante la trattativa non s'era mai menzionata come necessaria la presenza dell'ABS e che quindi non era materialmente possibile per il venditore stesso rendersi conto che l'avere a bordo il dispositivo costituiva per il cliente una condizione indispensabile per comprare la macchina. La corte d'appello aveva accolto questa tesi e nel luglio 2005 aveva ribaltato la sentenza.

CLIENTE OSTINATO – L'acquirente non s'era dato per vinto, dando il via a un ricorso in cassazione sorretto da tutta una serie di rilievi sull'operato dei giudici di secondo grado e con l'aggiunta, a supporto delle sue tesi,  del fatto che dopo la restituzione della vettura ne aveva acquistata un'altra identica, ma dotata di ABS. Tuttavia, la corte di cassazione ha confermato lo scorso maggio la sentenza di secondo grado, sostenendo la rispondenza delle sue motivazioni alle leggi vigenti. L'acquirente è stato costretto a riprendersi la vettura e a pagare 2.700 euro di spese processuali, oltre a rifondere quelle generali.

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