Cassazione: Il figlio deceduto non incrementa il risarcimento

Cassazione: Il figlio deceduto non incrementa il risarcimento Una sentenza della cassazione certifica che il danno esistenziale dovuto alla perdita di un figlio non incrementa il risarcimento se non argomentata.

Una sentenza della cassazione certifica che il danno esistenziale dovuto alla perdita di un figlio non incrementa il risarcimento se non argomentata.

17 Maggio 2011 - 05:05

La perdita di un figlio in un incidente stradale non aumenta automaticamente il risarcimento. Secondo la Cassazione (sentenza n. 10527, terza Sezione, depositata il 13 maggio 2011) non esiste un diritto automatico al risarcimento per danno esistenziale dovuto alla perdita di un figlio, ma questo va argomentato e documentato spiegando quali siano stati gli sconvolgimenti familiari avvenuti a seguito dell'incidente.

GLI EVENTI – In seguito ad uno scontro frontale di un'automobile con un muro, avvenuto nel novembre del 1996, perdono la vita due ragazzi, mentre un terzo rimane gravemente ferito. La famiglia di uno dei due ragazzi deceduti effettua una richiesta di danno non patrimoniale al tribunale di Bologna, additando tale richiesta ad una cosiddetta “sindrome da mancanza”, descrivibile come danno esistenziale. In primo grado il tribunale da torto alla famiglia, ne consegue un ricorso che ribalta la sentenza di primo grado. Stavolta è quindi l'assicurazione a ricorrere in Cassazione giustificando il ricorso sulla base dell'articolo 2697 del codice civile, che vincola chi intende esercitare un diritto a provare l'esistenza del diritto stesso, e non considerarlo esercitato in re ipsa (ovvero automaticamente).

DOLORE DA CERTIFICARE – La Cassazione ritiene che il dolore causato dalla perdita di un familiare, per quanto comprensibile, non è sufficiente a fare scattare automaticamente un aumento del risarcimento dovuto. Va infatti documentato che la perdita del familiare sconvolga in modo sensibile le abitudini della famiglia e che si abbia una chiara differenza nel modus vivendi nel periodo pre e post incidente, anche se il deceduto è l'unico figlio. Il tribunale si basa su una serie di incongruenze e mancanze nella documentazione, dovute ad un difetto di forma, come ad esempio il porre il problema come “necessità di educazione del figlio”, quando il figlio era in realtà già un lavoratore. Il problema della famiglia è stato quindi più burocratico che altro, pertasnto in casi simili risulta necessario allegare un documento che attesti chiaramente il benessere familiare precedente l'incidente e lo sconvolgimento fisico ed emotivo causato dall'incidente stesso. Se ciò avviene, diventa onere della controparte dimostrare il contrario. Il dolore per la perdita di un familiare di primo grado è palese a chiunque, ma il tribunale non può considerare il dolore come un diritto acquisito senza giustificazione, pur essendo tra i più gravi che possano accadere ad una famiglia.

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