Cassazione: Autovelox fissi solo sulle strade urbane di scorrimento

Cassazione: Autovelox fissi solo sulle strade urbane di scorrimento Autovelox

Autovelox, le postazioni fisse solo su strade larghe a scorrimento veloce ed il posizionamento non è a discrezione dell'amministrazione.

7 Aprile 2011 - 11:04

Depositata ieri in cancelleria la sentenza n. 7872 (in allegato in basso) della II Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione: accolto il ricorso di un romano il quale era stato sanzionato dall'amministrazione trevigiana per eccesso di velocità. Perché? E' stato riscontrato un vizio di forma relativo alla determinazione della tipologia del tratto stradale incriminato e al conseguente vizio di forma determinato dall'errato posizionamento di una postazione fissa per il rilevamento della velocità.

COSA DICE LA LEGGE – L'articolo 2 del Codice della Strada, alla lettera D, stabilisce i requisiti per determinare le “strade urbane di scorrimento”: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate. Queste le caratteristiche che deve possedere una strada per permettere al Comune di posizionare un autovelox fisso e considerare valido il rilevamento dell'infrazione e, successivamente, la sanzione amministrativa. In virtù di ciò tutte le multe rilevate tramite postazioni fisse in strade che non presentano tali caratteristiche sono da considerare annullabili.

PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE – L'errata determinazione della tipologia di tratto stradale sancisce, per la Cassazione, l'illegittimità dell'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione della velocità non presidiate da agenti di Polizia Stradale. Il tribunale ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento prefettizio col quale era stato disposto l'inserimento di Viale F.lli Cairoli (Treviso) nell'apposito elenco ai fini dell'utilizzo dell'apparecchiatura fissa non presidiata. Nonostante per il Tribunale non tutti gli incroci debbano essere semaforizzati e la presenza di un'area “non recintata o comunque non delimitata non fa venire meno la qualifica di strada urbana di scorrimento posto che le aree o fasce laterali esterne alla carreggiata non debbono necessariamente fiancheggiare la strada per tutta la sua lunghezza e altre aree con caratteristiche diverse non essendo espressamente vietate risultano ammissibili oltre che compatibili, mentre nulla prevede la norma circa l'obbligatorietà di corsie di accelerazione/decelerazione”, c'era stato un errore del Prefetto riguardo l'interpretazione estensiva delle norme e il conseguente inserimento di viale Cairoli nel famoso elenco. Ergo: postazioni fisse solo nelle strade che vengono considerate, in maniera corretta, strade urbane di scorrimento.

AGENTI ASSENTI? – Un'altra sentenza, la n. 7785/2011 (sempre in allegato) della medesima sezione civile della Cassazione ha stabilito che la multa può essere invalidata qualora non siano presenti gli agenti durante il rilevamento dell'infrazione per eccesso di velocità attraverso un autovelox fisso. Accolto quindi anche il ricorso di un automobilista al quale era stata contestata una multa per eccesso di velocità nel comune di Bolzano. Dunque l'automobilista ha presentato ricorso e lo ha vinto. Pare che il Comune avesse appaltato ad una ditta privata la gestione degli apparecchi di rilevamento e aveva dichiarato che questa attività era stata svolta sotto la supervisione della Polizia Municipale, senza specificare in cosa consistesse tale supervisione. In sostanza erano stati seguiti i lavori di installazione ma il rilevamento dell'infrazione era avvenuto in assenza degli agenti. Pertanto è stato disposto l'annullamento della sanzione amministrativa. In questa direzione si è mosso Giovanni D'Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” che vuole richiamare l'attenzione dei consumatori e degli utenti sulla questione delle multe con apparecchiatura autovelox, ad oggi sempre più controversa.

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4 Commenti

giovanni
13:26, 2 Luglio 2012

sono stato multato in data 01/08/2011 dal comune di imola(BO)per eccesso di velocità alle ore 03,15 in via emilia levante loc.tà selva km. 74,170 da autovelox fisso viaggiavo a 90 km. orari velocità consentita in loco km.70 ò fatto ricorso al prefetto segnalando la segnaletica inadeguata e la scarsa visibilità dell'impianto durante le ore notturne in assenza di illuminazione publica dato che la zona è fuori dal centro abitato ma mi è stato respinto e quindi raddoppiato, essendo che tra il cartello che indica la presenza dell'impianto e l'impianto, esiste una interzione di strada posso ricorrere al G.di pace perchè non è stato ripetuto il segnale? attendo risposta termine ultimo per il ricorso 05/07/2012. grazie.

benedetto
10:34, 20 Dicembre 2013

Se la norma dispone che l'apparecchio di rilevazione deve essere indicato all'automobilista 400 metri prima della sua collocazione (pena la nullità del verbale), nelle ore notturne non dovrebbe essere visivo un preavviso luminoso ? Se si, è proponibile il ricorso c/ il verbale pervenutomi dal Comando polizia locale di Gaeta per la presunta infrazione alle ore 21,10 del 02/11/2013 in S.R. Flacca Km 22+900 direzione Roma? Grazie

Redazione
15:44, 20 Dicembre 2013

Sig. Benedetto,la invitiamo a formulare la sua richiesta sul nostro forum, nella sezione Codice della Strada e Ricorsi multe, affinchè possa essere visionata dai nostri esperti consulenti.cordiali saluti,Redazione SicurAUTO.it

Carlo
20:03, 31 Agosto 2015

E' a norma di legge l autovelox al km 22,9 sulla Flacca a Gaeta?

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