Cassazione: Anche il danneggiante può avvertire la compagnia assicurativa

Cassazione: Anche il danneggiante può avvertire la compagnia assicurativa Non solamente la parte lesa

Non solamente la parte lesa, ma anche chi provoca il danno in un sinistro stradale può informare la compagnia assicurativa dell'incidente avvenuto.

9 Maggio 2011 - 03:05

Avvertire la compagnia assicurativa che è avvenuto un incidente è sempre stato compito di chi subisce l'incidente. La procedura si attua perché la compagnia possa agire di conseguenza, prima ancora che si arrivi alle aule di un tribunale. Tuttavia, secondo una sentenza della Corte di Cassazione, questo impegno non è strettamente di competenza della parte lesa: la comunicazione può anche essere inoltrata da chi ha provocato l'incidente.

IL FATTO – Nel 1993 avvenne un incidente stradale per l'invasione di corsia da parte di un veicolo. La parte danneggiante chiamò in giudizio il danneggiato per non avere rispettato i tempi imposti dal giudice di pace. Il tribunale di Napoli ha confermato l'obbligo di pagamento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, la quale è ricorsa in appello. Contrariamente a quanto aveva stabilito il giudizio di primo grado, la Corte d'Appello ha posto in risalto gli obblighi della parte lesa e ha emesso una sentenza favorevole alla compagnia assicurativa. La Corte di Cassazione, a 18 anni di distanza, e con l'avvento del rimborso diretto nel frattempo, ha ribaltato nuovamente l'esito.

OBBLIGHI VIGENTI NEL 1993 – A seguito di un incidente stradale, si imponeva l'invio di una raccomandata, con ricevuta di ritorno, alla compagnia assicurativa sia nel caso in cui il danneggiato avesse richiesto il risarcimento alla parte danneggiante, sia nel caso in cui intendesse rivolgersi direttamente all'assicurazione. Nella maggior parte dei casi, tale informativa veniva inviata da chi era stato effettivamente danneggiato, come indica l'articolo 22 della legge numero 990 del 1969.

PARTI INVERTITE – Cosa succede se è invece il danneggiante ad avvisare, via raccomandata, la propria compagnia assicurativa? La Corte di Cassazione, con sentenza del 5 Maggio 2011, ha certificato che non è obbligatoria l'avvertimento secondo le normative vigenti, ma è anche possibile che la compagnia assicurativa sia avvisata da un'altra parte coinvolta nel sinistro, ammettendo che la rendicontazione è equipollente. In questa decisione è stato confermato quanto deliberato in primo grado. L'onere risulta fondamentalmente compiuto in quanto viene comunque raggiunto l'obiettivo posto in essere, che è soltanto quello di informare l'assicurazione. La legge 990/1969 nfatti, non indica chiaramente che tale informativa sia obbligatoriamente ed esclusivamente a carico del danneggiato.

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