Cartelli pubblicitari abusivi: paga anche il proprietario del suolo

Cartelli pubblicitari abusivi: paga anche il proprietario del suolo Un sentenza della cassazione mette ordine in una materia controversa: anche il proprietario del terreno risponde della pubblicità abusiva

Un sentenza della cassazione mette ordine in una materia controversa: anche il proprietario del terreno risponde della pubblicità abusiva

25 Ottobre 2011 - 06:10

Con la sentenza n° 21606 del 19 ottobre 2011, la sezione II della Suprema Corte ha fatto chiarezza sulla fattispecie di illecito prevista dall'art. 23, commi 7 e 13 bis del Codice della Strada così come modificato dalle Leggi 472/99, 214/03 e 120/2010. Il principio di diritto espresso chiarisce che l'effettivo trasgressore e il proprietario/possessore del suolo sono gravati da due responsabilità distinte e autonome, ancorché connesse tra loro.

UNA NORMA DESTINATA A CHI POSSIEDE IL SUOLO – Il senso di questa pronuncia è quello di responsabilizzare il proprietario/possessore del suolo, che i giudici di Piazza Cavour ritengono essere il principale destinatario della sanzione. Infatti, se fino al 1999 il comma 13 dell'art. 23 del Codice prevedeva obblighi di rimozione a carico dell'autore materiale dell'illecito, con l'introduzione del comma 13bis e le successive modifiche, avvenuta appunto con la Legge 1472 del 1999, l'obbligo di rimozione grava innanzitutto sul proprietario/possessore del terreno. Quest'ultimo diventa il principale destinatario della norma, perché essendo più sicuro e rintracciabile deve garantire la rimozione in tempi brevi dei cartelli abusivi. In pratica, il meccanismo prevede che, dopo una diffida all'autore materiale dell'illecito a rimuovere i cartelli entro dieci giorni, il proprietario/possessore del suolo deve provvedere alla rimozione a proprie spese, salvo rivalersi sull'effettivo responsabile.

NOTIFICHE SEPARATE – La cassazione, tuttavia, chiarsce anche che si tratta di responsabilità autonome che portano allo notificazione separata di distinte violazioni. Una, diretta all'effettivo trasgressore, è quella conseguente all'apposizione di cartelli abusivi; l'altra, diretta al proprietario del suolo, è quella conseguente alla mancata rimozione. Quindi non è necessario che al proprietario del suolo venga notificato anche il primo verbale, che sanziona l'autore materiale della condotta illecita. Su questo punto si basava il controricorso della proprietaria del suolo nel caso di specie deciso dalla Corte di Cassazione. Questa ha sostenuto che se il procedimento sanzionatorio parte dal primo verbale, e il proprietario/possessore viene coinvolto come previsto dal Codice della Strada, questi deve essere posto in grado di difendersi sulla regolarità della contestazione. Il procedimento, di conseguenza, sarebbe nullo senza la notifica del primo verbale al proprietario/possessore del suolo. La Corte di Cassazione ha superato questo problema da un lato chiarendo, come si è detto, che si tratta di responsabilità distinte e autonome, dall'altro affermando che nulla vieta al proprietario/possessore di difendersi sul merito dell'infrazione commessa dall'autore materiale dell'illecito, anche senza dover impugnare il primo verbale, notificato solo a quest'ultimo.

di Antonio Benevento

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