Calze da neve legali? Tutta la verità a gennaio 2014

Calze da neve legali? Tutta la verità a gennaio 2014 Ecco la nostra inchiesta sulle calze da neve AutoSock e i dispositivi antisdrucciolevoli omologati V5121

Ecco la nostra inchiesta sulle calze da neve AutoSock e i dispositivi antisdrucciolevoli omologati V5121

16 Gennaio 2014 - 10:01

Quello che state per leggere non è un articolo qualunque. E' un vera e propria inchiesta con tutte le informazioni più aggiornate e scrupolose sullo stato della legalità delle calze da neve (inventate dall'azienda norvegese AutoSock) e più in generale dei dispositivi omologati secondo la norma austriaca ONORM V5121. Prima di scrivere questo articolo abbiamo pertanto sentito numerose fonti, cercando di fare chiarezza su una questione che di chiaro ha poco o niente. Leggetelo con attenzione, perché solo così potrete farvi un'idea precisa ed aggiornata sulla questione calze da neve, AutoSock e i dispositivi antisdrucciolevoli omologati V5121. Ovviamente, siccome nessuno è infallibile, potete usare i commenti per inviarci eventuali suggerimenti.

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI – Prima di entrare nel dettaglio della questione tecnico legale che ha permesso alle calze da neve di essere attualmente (temporaneamente) sdoganate e rese utilizzabili su strada da una circolare del Ministero dell'Interno, è bene fare un excursus sulla lunghissima storia che vede le calze da neve AutoSock essere al centro di una battaglia burocratica e legale degna di un vero e proprio romanzo all'italiana. Per ragioni di completezza e rapidità riportiamo qui di seguito un elenco sintetico di tutte le varie fasi:

  1. Nel 2003 le calze da neve della AutoSock entrano sul mercato. Dopo un iniziale successo arrivano i primi problemi: gli organi di polizia, durante i consueti filtri per controllare gli utenti con catene da neve a bordo, respingono gli automobilisti con le AutoSock;
  2. Nel 2004 la Rivolta Automotive s.r.l., uno dei distributori per l'Italia delle AutoSock, dopo le lamentele di alcuni rivenditori chiede un parere alla Polizia di Stato che risponde così (mail rif 69189/04) “il legislatore disciplina l'obbligo di fare uso di mezzi antisdrucciolevoli […], tale obbligo, sulla base della tecnologia sino ad oggi sviluppata, può essere assolto con: catene da neve, pneumatici chiodati, pneumatici termici, autosocks […]”. La risposta appare chiara, ma i problemi su strada restano (la mail che citiamo non era mai uscita e, secondo una nostra fonte, risulterebbe essere stata fornita da un funzionario poco aggiornato sulla materia in un forum pubblico della polizia stradale);
  3. Tuttavia in quel periodo è in vigore il DECRETO del Ministero dei Trasporti 13 marzo 2002, “Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1“, che appunto si riferisce solo alle catene da neve. E anche nel CdS si fa riferimento solo a catene da neve e gomme da neve (allora la dicitura gomme invernali non era ancora stata adottata). Per tanti anni, quindi, vi era un problema legale apparentemente insormontabile;
  4. Il 10 agosto 2011, finalmente, viene pubblicato in G.U. il DECRETO del Ministero dei Trasporti del 10 maggio 2011, “Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2“, che recepisce il Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento e Consiglio Europeo del 9 luglio 2008. Il decreto non parla più di sole catene e recepisce il regolamento 765/2008 che serviva proprio a permettere la libera circolazione delle merci in Europa ed il mutuo riconoscimento delle omologazioni presenti nei vari paesi europei (questo per evitare che tutte le merci dovessero essere omologate in ogni singolo paese);
  5. A quel punto l'ufficio legale dell'AutoSock scrive al Ministero dei Trasporti per sapere se dopo questo decreto fosse chiaro che le AutoSock (omologate in Austria secondo la norma V5121) potessero essere utilizzate in Italia. Ma, con stupore degli stessi legali, con una lettera del 11 luglio 2012 (n° 19882 RU) il Ministero dei Trasporti ribadisce che le calze da neve non sono equiparabili alle catene da neve perché omologate secondo la V5121 e non con la V5117 (riferita però alle sole catene metalliche) citata espressamente nel Decreto del 10 maggio 2011;
  6. AutoSock non è d'accordo e presenta ricorso urgente al TAR (n° 8446 del 2012) poiché il Ministero dei Trasporti non applica il mutuo riconoscimento delle omologazioni già ottenute in altro paese dell'Unione Europea. Grazie alle motivazioni contenute nel ricorso il 7 dicembre 2012 il TAR con l'ordinanza n° 4432/2012 sospende, in via cautelare, il provvedimento del Ministero;
  7. Nel frattempo il 24 giugno 2013, l'Antitrust scrive al Ministero dei Trasporti, invitandolo ad aggiornare il decreto del 10 maggio 2011 con altre omologazioni estere da accettare in Italia visto che, così facendo, il mercato delle catene metalliche resterebbe un mercato chiuso e senza concorrenza solo per via di “una barriera all'entrata di tipo amministrativo”;
  8. Il 28 giugno 2013, arriva la sentenza n° 6482/2013 del TAR che da ragione all'AutoSock e annulla il provvedimento del Ministero poichè, scrivono i giudici, “l'amministrazione non ha enunciato, come avrebbe dovuto, le ragioni dell'eventuale 'non equivalenza' tra i dispositivi conformi alla norma V5117 e quelli prodotti dalla ricorrente, muniti, secondo le incontestate allegazioni di quest'ultima, di marchio di qualità TÜV (comprovante l'osservanza di una serie di condizioni tecniche) e di certificazione di conformità alla norma austriaca V5121 (riguardante in generale i 'sistemi di controllo e di stabilità della trazione', il cui standard non differirebbe da quello V5117, concernente specificamente le catene da neve)”;
  9. Ma il Ministero dei Trasporti non è d'accordo e il 18 settembre 2013 emana la nota n° 22977 in risposta al quesito del Ministero dell'Interno n° 300/A/6727/13/105/1/2 in cui precisa di voler fare ricorso al Consiglio di Stato;
  10. Il 31 ottobre 2013 il Ministero dei Trasporti presenta, quasi allo scadere dei termini, ricorso al Consiglio di Stato (n° DGR 7890/2013), ricorso attualmente in giudizio presso la IV sezione;
  11. Considerata la situazione poco chiara, a metterci una pezza temporanea ci pensa il Ministero dell'Interno, che il 5 novembre 2013 emana la circolare n° 300/A/8321/13/105/1/2 in cui invita gli organi di Polizia a non fare nulla sino a quando non si conoscerà l'esito del ricorso al Consiglio di Stato (“prima di assumere qualsiasi atteggiamento operativo, attendere l'esito del ricorso”). La cirolare però fa un errore, cita solo le AutoSock e non specifica che lo stesso “atteggiamento operativo” andrebbe adottato verso tutti i dispositivi omologati V5121;
  12. Il 12 novembre 2013 arriva presso il Consiglio di Stato il fascicolo del TAR;
  13. Il 20 dicembre 2013 la società AutoSock si è costituisce davanti al Consiglio di Stato presentando la propria memoria difensiva;
  14. Al Consiglio di Stato non è ancora stata perà fissata la data dell'udienza preliminare. Il processo, considerato che tratta una materia non urgente, potrebbe durare tranquillamente 1-2 anni.

MA LE DUE NORME SONO UGUALI – Dove sta il nocciolo della questione? Perché le calze da neve e tutti i dispositivi omologati secondo la norma ONORM V5121 non riescono ad essere accettati dal nostro Ministero dei Trasporti? Il problema nascerebbe dal fatto che la norma V5117 (espressamente citata nel decreto del 10 maggio 2011 ed equivalente alla UNI 11313) sarebbe diversa dalla V5121. Tuttavia noi di SicurAUTO.it le abbiamo studiate con attenzione e le abbiamo confrontate, rendendoci conto che le due normative sono, di fatto, identiche, anzi in quella per i dispositivi non metallici alcuni requisiti sono più restrittivi. La vera differenza risiede nei test di laboratorio che nella V5117 (riferita alle sole catene metalliche) si fanno sui materiali con cui sono costruite le catene. Ma, esclusi questi test che sono riferiti appunto alle sole catene, tutte le prove dinamiche, di guida e di usura sono praticamente identiche sia per metodo che per condizioni di prova. Tra le altre cose, i dispositivi “non metallici”, per ottenere la omologazione V5121 vengono confrontati con una “catena metallica di riferimento”, la stessa identica catena presente nella V5117. Insomma, secondo le due normative, i requisiti di sicurezza su strada e durabilità dei due tipi di prodotti sono assolutamente identici. Ricordiamo che sia le catene che le calze da neve devono essere considerati dei dispositivi di emergenza, la cui velocità massima consentita dal codice della strada è di 50 km/h.

QUALI PROVE? – Quali sono, quindi, le prove che devono superare i dispositivi antisdrucciolevoli omologati secondo le norme V5117 e V5121? Parliamo di ben 7 prove dinamiche, nelle quali il dispositivo (metallico e non) deve raggiunge almeno l'80% del valore medio della catena di riferimento.

  • Prova di handling su neve e ghiaccio che comprenda tutte le condizioni di guida più usuali e una velocità non superiore ai 50 km/h. Solo per i dispositivi non metallici si effettuano anche “percorsi in discesa (con pendenze di almeno 10%) su piano stradale coperto da neve, utilizzando processi di frenata tipici di questi casi”;
  • Prova di frenata a 50 km/h su asfalto asciutto a <10° con ABS. La frenata si ripete per 2 volte nel caso delle catene e 4 nel caso dei dispositivi non metallici. Per entrambi i casi il dispositivo non deve rompersi, lacerarsi o sfilarsi dallo pneumatico;
  • Handling su rotatoria del raggio di 15 metri a <10°. Obiettivo, un giro completo alla massima velocità costante: "il collaudatore aumenta la velocità di marcia in modo costante fino a raggiungere il limite della condizione di guida stabile";
  • Prova di usura su asfalto asciutto di almeno 120 km, da percorrere in massimo tre ore alla temperatura del piano stradale: da 0 °C a +5 °C. In alternativa 80 km su cemento da 0 °C a +25 °C in massimo due ore;
  • Prova di frenata e accelerazione su fondo ghiacciato: le prove, ripetute 10 volte, devono essere effettuate su un veicolo di potenza nominale di almeno 50 kW, trazione posteriore e una trasmissione senza convertitore di coppia idraulico ad una temperatura del ghiaccio di -1 °C fino a -10 °C e su superficie ghiacciata possibilmente liscia e planare (massima inclinazione ammissibile ± 2%). In una prova si frena a 30 km/h con ABS, mentre nell'altra si deve accelerare da fermo e percorrere un tratto di 50 m nel minor tempo possibile con ASR inserito;
  • Trazione su fondo nevoso: viene calcolata la forza di trazione massima in un range di velocità compreso tra 10 km/h e 30 km/h, con carico crescente o mediante influenza di pendenze. Il piano stradale deve essere ricoperto da uno strato sufficientemente spesso ed uniforme di neve con temperatura della neve compresa tra -1 °C e -10 °C.

ASSOCATENE E MINISTERO COSA NE PENSANO? – Assodato che le prove in questione sono identiche, abbiamo sentito anche il parere di Assocatene e dell'arch. Maurizio Vitelli, dirigente generale della motorizzazione, che è la persona competente per materia al Ministero dei Trasporti (è sua la firma sul famoso provvedimento annullato dal TAR). “Io ritengo che la catena metallica sia lo strumento più efficace in tutte le condizioni di neve e ghiaccio – esordisce al telefono Alberto Guidotti presidente di Assocatene – anche perché sulla durata e l'efficacia delle calze da neve ci sono troppi dubbi. Tuttavia noi siamo aperti al confronto con qualsiasi altro prodotto diverso dalle catene metalliche, purché garantisca la massima sicurezza di guida ai consumatori. Per noi la sicurezza è la vera priorità e non vogliamo porre barriere di alcun tipo al mercato. Saranno gli organismi preposti a fare le loro valutazioni e sul procedimento in corso non posso esprimermi, però se il Ministero dei Trasporti non vuole autorizzarle avrà i suoi motivi”. A questo punto abbiamo contattato direttamente il Ministero dei Trasporti. “Io ho una responsabilità che devo rispettare – precisa subito Maurizio Vitelli della DGMCTC -, devo garantire la sicurezza della circolazione. Per farlo devo essere sicuro che qualsiasi dispositivo in commercio, autorizzato dalla mia divisione, sia sicuro e non crei problemi. Per le calze da neve AutoSock abbiamo chiesto un parere all'Austria che ci ha risposto che per loro non vi è equivalenza tra le catene da neve e le calze da neve. Se non le autorizzano nemmeno loro che hanno fatto la normativa come posso farlo io?”. Qualcuno dice che in Austria la lobby delle catene sia riuscita a porre una barriera all'ingresso delle calze, mentre in tutta Europa vengono accettate senza problemi, potrebbe essere questo il problema? “Direttore, io non voglio nemmeno pensare che le istituzioni siano permeabili a queste pressioni quando di mezzo c'è la sicurezza. Inoltre non è vero che in Europa le calze circolano senza problemi, consideri anche che ci sono ordinamenti diversi da Paese a Paese. In Francia, ad esempio, se resti in panne la responsabilità è solo tua e puoi essere chiamato a risponderne di persona. Qui in Italia è lo Stato garante della sicurezza dei cittadini. Se qualcuno si fa male per colpa delle calze che si lacerano ci vado di mezzo io che le ho autorizzate, lo capisce? Nemmeno posso prevedere una sanzione per chi viaggia con le calze lacere perché è difficile da definirla come norma. La situazione come vede è complessa, se ci fosse una direttiva europea che parli esplicitamente di calze io non avrei alcun problema ad accettarle, perché non ho nessun interesse a proteggere i produttori di catene. Consideri che ho appena speso 800 euro per montare gli pneumatici invernali nella mia auto, non catenabile, e quindi avrei pure risparmiato dei soldi comprando le calze. Io nemmeno so come si chiamano quelli che producono le catene visto che non le compro. Mi risulta, infine, che in Austria la AutoSock non abbia fatto causa, come mai?”. Resta il fatto che il TAR e la circolare del Ministero dell'Interno le vanno contro: “la circolare del Ministero dell'Interno non è stata concertata con me – replica Vitelli – e quindi non posso esprimermi, mentre ritengo che il TAR non ha voluto ascoltare le nostre ragioni. Sono fiducioso che il Consiglio di Stato comprenderà meglio la nostra posizione e ci darà ragione”. Ma nel frattempo la gente circola con calze che però potrebbero essere pericolose secondo la vostra idea, non sarebbe il caso quindi di prendere posizione? “Io uso gli strumenti legali che ho a disposizione e quindi attendo che il Consiglio di Stato si pronunci. Inoltre non è così scontato che i possessori di calze da neve non abbiano problemi con le forze di Polizia. Ad esempio, mi è stato riferito che 4 giorni fa a Cortina hanno rimandato indietro alcuni utenti con le calze da neve”.

A METTERE PACE CI PENSERA' LA NUOVA EN 16662 – Per cercare di fare chiarezza, ed eliminare i problemi degli standard più o meno accettati dai vari Stati della Comunità Europea, ci sta pensando il CEN (Comitato Europeo per la Standardizzazione) che da circa 3 anni ha istituito un tavolo tecnico europeo per lavorare alla EN 16662, norma che, una volta approvata e richiamata in un regolamento europeo (recepito dai vari Stati), farà decadere le varie norme nazionali. A rappresentare l'Italia c'è il CUNA, ente federato all'UNI, che si occupa di unificazione tecnica nel campo delle auto e non solo. Per quanto la strada per la definizione dello standard sia ancora lunga (circa 1-2 anni), lo scorso settembre 2013 si è finalmente arrivati alla prima bozza della norma. Standard che, per la prima volta, si riferirà sia ai dispositivi metallici che “non metallici” (tessili, a rete, etc.) effettuando, di fatto, una specie di fusione tra la V5117 e la V5121, ma con l'introduzione di nuovi test.

SU COSA SI STA LAVORANDO? – Il vero nocciolo della questione, che sino ad oggi ha animato le discussioni tra i vari esperti del CEN, è quello del mantenimento delle performance dopo l'endurance. Per dirla in breve, i produttori di catene metalliche sostengono che i dispositivi tessili con l'andare del tempo perdono le proprie caratteristiche di performance e sicurezza, mentre le catene no. Ecco perché nella bozza della EN 16662 sono stati introdotti, tra gli altri, tre differenti test da eseguire dopo la prova di durata su asfalto asciutto (i famosi 120 km): si tratta dei test di trazione, accelerazione e frenata che dovranno essere superati con determinati risultati. Per i dispositivi non metallici è in fase di studio la possibilità di introdurre alcuni requisiti riguardanti la resistenza del prodotto all'aggressione degli agenti atmosferici, mentre per le catene i test di laboratorio dovrebbero rimanere quelli della V5117. Ricordiamo, tuttavia, che la norma è ancora in fase di studio e quindi alcune cose potrebbero cambiare.

AUSTRIA CHIAMATA DAVANTI L'EUROPA – Ma cosa sta succedendo in Austria? “A livello nazionale, AutoSock ha inviato al Ministero dei Trasporti austriaco (BMVIT), a gennaio 2012, una dettagliata opinione sull'incompatibilità dell'attuale disciplina austriaca e prassi amministrativa con la normativa comunitaria (in particolare, il regolamento CE n. 764/2008 sul mutuo riconoscimento), alla quale ha fatto seguito ulteriore documentazione fornita al Ministero e numerosi solleciti, nonostante i quali, ad oggi, AutoSock non ha ancora ricevuto alcuna risposta formale. Viste le difficoltà incontrate a livello nazionale – prosegue lo studio legale internazionale McDermott Will & Emery che segue AutoSock – , l'azienda si è mossa anche a livello europeo. A novembre 2012, abbiamo depositato una denuncia alla Commissione Europea per accertare il mancato adeguamento da parte dell'Austria alla normativa comunitaria. Purtroppo, non si è giunti ancora alla definizione della questione neanche a livello comunitario, probabilmente anche a causa del fatto che il mandato degli attuali componenti della Commissione Europea scadrà ad ottobre del 2014, e negli ultimi mesi di attività, gli uffici sono meno propensi ad avviare nuovi procedimenti”.

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1 Commento

ooo
16:44, 15 Marzo 2014

si ma questo in pratica “per non andarci di mezzo” fa melina… di fondo non interessa se funzionano o no… l'importante è non andarci di mezzo (a sperare bene…)

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