Azienda sanzionata: aveva messo le multe a bilancio

Azienda sanzionata: aveva messo le multe a bilancio È accaduto nel ferrarese

È accaduto nel ferrarese, dove una società è stata perseguita dall'Agenzia delle Entrate per aver ritenuto deducibile gli importi delle contravvenzioni. La questione è controversa...

19 Aprile 2011 - 08:04

Le contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada sono deducibili dall'imponibile di un'azienda? No, secondo il fisco. Sì, secondo alcuni studi di commercialisti e avvocati. Intanto, però, una società metalmeccanica ferrarese che ha inserito le multe nel suo bilancio come spese relative al funzionamento dei veicoli è stata “pizzicata” dall'Agenzia delle Entrate e ha dovuto pagare delle sanzioni per evasione fiscale. L'azienda in questione, beninteso, ha messo in atto un meccanismo illecito ben articolato, evadendo imposte per 1,5 milioni di euro e ha riconosciuto le sue colpe “patteggiando” il versamento di 220 mila euro di sanzioni. Tuttavia, qui vogliamo focalizzarci solo su quei 26 mila euro di costi imputabili al parco auto aziendale, per il quale venivano messe in detrazione anche le multe.

LE RAGIONI DEL FISCO… – Quali sono le argomentazioni del fisco che ritiene tali spese indeducibili e quali invece quelle degli esperti che sostengono il contrario? Intanto, va detto che nel Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) la questione non è normata, né lo è in altri manuali o documenti di origine ufficiale che parlano del trattamento fiscale delle auto aziendali. Ciò fa sì che, proprio per la mancanza di disposizioni sulla deducibilità delle contravvenzioni, la prassi fiscale vuole che esse non siano deducibili, poiché estranee all'attività dell'impresa. Questa interpretazione è stata anche confermata dalla sentenza n° 7071/2000 della Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che, sulla base del fatto che un costo si può ritenere deducibile solo se se serve a produrre reddito, nella fattispecie il rapporto di correlazione tra multe e reddito non esiste, quindi ne consegue l'indeducibilità delle prime. Inoltre, se così non fosse, verrebbe a mancare la componente punitiva di una contravvenzione, che deve servire anche da deterrente per evitare di non reiterare lo stesso comportamento illecito.

…E QUELLE DEGLI ESPERTI – Di tutt'altro avviso sono invece gli esperti, che dalla loro hanno argomentazioni complesse, ma non prive di peso. Innanzitutto, per contestare la mancanza di correlazione tra multe e produzione del reddito sostenuta dal fisco, citano il comma 5 dell'art. 109 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), il quale afferma che “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Da ciò si comprenderebbe che il concetto di correlazione è piuttosto vasto e non sarebbe relativo solo ai ricavi, ma anche ai costi e agli oneri dai quali tali ricavi derivano.

INDETERMINATEZZA – Sempre il citato art. 109 afferma che i componenti negativi del reddito, se non diversamente specificato, concorrono a formare la base imponibile e qualora questa non sia determinabile, tali componenti concorrrono a formare il reddito d'esercizio. In altre parole, l'art. 109 non parla di costi “leciti” o “illeciti”, e questa indeterminatezza farebbe sì che non si possano dichiarare indeducibili quelli “non leciti”, visto che non si dice con precisione quali siano. Pertanto, prima di decidere se un costo è deducibile o no bisognerebbe verificare sempre se esiste un rapporto tra costo e attività svolta dall'azienda e se tale rappoto c'è, non si può ritenere illecita la deduzione che riguarda tale costo. Poiché i veicoli rappresentano beni strumentali indispensabili per molte aziende, e quindi produttori di reddito, il rapporto tra questi beni e tutte le spese che generano è evidente, quindi toccherà all'Agenzia delle Entrate stabilire se e perché non ci sia in determinate occasioni, per esempio quelle che hanno determinato una sanzione per violazione del Codice della Strada. In sostanza, la tesi dei legali è che per determinare la deducibilità di un costo non è richiesto che questo sia citarlo espressamente in un testo di legge, ma la citazione è invece necessaria per dichiararlo indeducibile.

IL VALORE PUNITIVO – Un'altra argomentazione interessante è quella che riguarda il valore punitivo della multa che, secondo il fisco, verrebbe a mancare se ne fosse consentita la deducibilità. Riguardo a questo, gli esperti sostengono esattamente il contrario. L'indeducibilità, in pratica, raddoppia la sanzione (non tanto come importo, ma come concetto), quindi saremmo in presenza di due sanzioni, una costituita dalla multa stessa (che va pagata) e l'altra dall'impossibilità di dedurla dal reddito d'impresa. Tuttavia, se è così, ciò violerebbe il principio costituzionale secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto commesso prima che sia entrata in vigore la legge che lo punisce. In questo caso, viene sottolineato che il Tuir è una legge del 22 dicembre 1986, mentre il decreto legislativo sulle sanzioni amministrative è del 18 dicembre 1997. Infine, viene rilevata la contraddizione tra l'indeducibilità di una multa e la deducibilita concessa invece per altri costi (per esempio, del “malus” assicurativo, delle riparazioni e della custodia giudiziaria del veicolo) sostenuti in caso di un incidente stradale avvenuto per colpa di un veicolo aziendale il cui conducente abbia commesso un'infrazione. Se il sinistro è avvenuto per una violazione del Codice e tutti i costi che ne conseguono sono ritenuti deducibili, perché non dovrebbe esserlo anche la multa dovuta all'infrazione? Al legislatore spetta la risposta.

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