Autovelox: preavvisare e contestare

LA DOMANDA - Un lettore assiduo di “Via libera” scrive a www.primonumero.it per chiedere:”Ma a cosa può mai servire un apparecchio misuratore di velocità, posto su di una...

14 Maggio 2009 - 09:05

LA DOMANDA – Un lettore assiduo di “Via libera” scrive a www.primonumero.it per chiedere:”Ma a cosa può mai servire un apparecchio misuratore di velocità, posto su di una strada, se poi ne debba  essere segnalata la presenza?”.

LA RISPOSTA – Non basta neanche questo, rispondiamo noi, perché è obbligatorio persino indicare nel verbale di contestazione che la postazione è stata presegnalata. Quindi, preliminarmente, le Forze di polizia devono “rivelare” che è in uso un misuratore di velocità con un cartello luminoso posto almeno 400 metri prima della postazione. Ad affermarlo, è il decreto legge n. 117 del 2007, convertito nella legge n. 160 del 2007, secondo cui “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

         Evidente, quindi, che tale norma – imposta ai fini della sicurezza stradale nel tratto dove viene effettuato il controllo – prescrive che tali sanzioni potranno essere applicate solo utilizzando “postazioni di controllo preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

         Peraltro, in proposito, una sentenza della II Sezione della Cassazione civile (la n. 24526 del 17 novembre 2006) ha posto fine ad un dubbio interpretativo sorto sull’applicazione dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 121 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 168 del 2002).

         La norma dispone che sulle “autostrade e sulle strade extraurbane principali (di cui al dlgs 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B) gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministeri dell’Interno (sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 e 148 Cds. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2”.

Al contrario, molti Giudici di pace applicavano la norma interpretandola letteralmente, per ciò stesso escludendo l’obbligo di informazione (circa l’impiego di strumenti elettronici di rilevamento della velocità) sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali. Orbene tale disparità di trattamento non trovava sinceramente ristoro nel principio di ragionevolezza a cui tutte le norme di legge devono sottostare, né tanto meno trovava fondamento nella ratio della stessa norma, vale a dire la prevenzione delle infrazioni e non la repressione a fini patrimoniali degli illeciti amministrativi.

Pertanto, accogliendo in pieno l’interpretazione fornita dalla Corte, ora, su tutte le diverse tipologie di strade, vige l’obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità; precetto assolvibile da parte degli agenti di Polizia municipale e delle altre Forze dell’ordine, mediante l’impiego di appositi cartelli verticali installati in prossimità delle zone dove viene effettuato il rilevamento elettronico della velocità. In caso contrario il verbale di contestazione deve considerarsi illegittimo, e quindi annullabile.

  Pure una Circolare del Prefetto di Roma (quella contraddistinta dal n. 19333/2007)  recita al punto C:”L’informazione deve essere fornita all’utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e debbono essere ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

           Perciò, alla luce di tutto quanto sopra esposto, ritornando alla domanda iniziale posta dal lettore, occorre rilevare che riuscirebbe veramente semplice dire che presegnalare un misuratore di velocità costituisca una palese contraddizione. Sarebbe come dire che il marito – che tema di essere tradito dalla moglie – facesse bene a chiamare la consorte per confermarle il proprio ritorno a casa. Nella realtà, tutto dipende dalle finalità che si intende perseguire.

         Quindi, uno Stato che si rispetti non dovrebbe tendere trappole solo per sperare di cogliere in flagrante chi abbia sgarrato. Questo perché, soprattutto sulla strada, l’obiettivo è solamente quello di prevenire incidenti o rischi di ogni sorta. Allora, se la velocità è uno di questi ultimi, sia per sé che per gli altri, non basta multare con gli autovelox (o con apparecchi similari).

         Ove non vi fosse l’obbligo di segnalarli, gli automobilisti verrebbero “semplicemente“ sanzionati; e l’unico scopo che verrebbe ad essere raggiunto sarebbe quello di fare incassare somme consistenti al Comune ed alla Società titolare degli apparecchi.

         Al contrario, se l’autovelox viene segnalato, non solo gli automobilisti evitano di incorrere in pesanti sanzioni quand’anche debbono pure rallentare, di tale da mettere fine ad un comportamento che potrebbe avere conseguenze ben più gravi di una sanzione o della perdita di qualche punto sulla patente.

           SULLE STRADE URBANE – Per concludere, ci piace segnalare che la Prefettura di Padova (con circolare del 13 dicembre del 2008) ha ribadito che la legge n. 168 del 2002 obbliga gli organi di polizia stradale alla contestazione immediata delle infrazioni rilevate a mezzo autovelox nei centri urbani; e che, quindi, spetta all’Autorità amministrativa individuare quei tratti di strada pericolosi in cui si può fare a meno di procedere a contraddittorio sul posto, che giammai possono essere rappresentati dalle strade urbane di quartiere e locali.

         L’emanazione di questa circolare è avvenuta in seguito a richieste di chiarimenti ed a numerosi ricorsi avverso verbali di violazione ai limiti di velocità, rilevate a mezzo autovelox in cui si contestava la legittimità dell’accertamento.

         La Prefettura patavina, interpretando rigorosamente le prescrizioni del Codice della strada relativamente alla materia in oggetto, ha chiarito (ove mai ve ne fosse stato bisogno) che nelle strade urbane di quartiere ed in quelle locali non si possono installare misuratori velocità senza operare in regime di contestazione immediata.

         Come è ormai noto, mentre nelle strade extra-urbane secondarie ed urbane di scorrimento (lettere “C e D” dell’art. 2, comma 2, C.d.S.), spetta alla Prefettura individuare i tratti ritenuti pericolosi, dove possa procedersi alla misurazione della velocità senza la contestazione immediata (peraltro a seguito di emanazione di un apposito decreto), al contrario sulle strade urbane di quartiere e locali, gli organi di polizia stradale hanno l’obbligo di contestare sul pposto le infrazioni, a pena di nullità delle stesse.

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