Ricarica auto elettriche: novità sui pagamenti dal 13 aprile 2024

Ricarica auto elettriche: novità sui pagamenti dal 13 aprile 2024

Cambia la ricarica delle auto elettriche: scopri le novità sui pagamenti nei punti di ricarica pubblici valide dal 13 aprile 2024

5 Aprile 2024 - 15:30

Il 13 aprile 2024 è una data importante per la mobilità sostenibile perché iniziano ad applicarsi le norme del regolamento AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) dell’Unione Europea sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE. Le novità principali riguardano l’obbligo di assicurare la presenza di almeno una colonnina ultrafast ogni 60 km sulle arterie della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), e l’obbligo per i gestori dei punti di ricarica delle auto elettriche di facilitare i pagamenti consentendo la ricarica spot senza la necessità di sottoscrivere contratti o abbonamenti.

PAGAMENTI PIÙ FACILI PER LA RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

Più precisamente l’articolo 5 del nuovo regolamento AFIR dispone che presso i punti di ricarica pubblici installati a decorrere dal 13 aprile 2024, dev’essere possibile effettuare una ricarica ‘ad hoc’ utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione Europeo. Di conseguenza i gestori dei punti di ricarica devono accettare pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali (POS) e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento. Cioè lettori di carte di pagamento o dispositivi con funzionalità senza contatto che consentano quanto meno di leggere carte di pagamento; solamente per i punti di ricarica pubblici con una potenza di uscita inferiore a 50 kW sarà possibile utilizzare anche dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida (QR Code).

A decorrere dal 1o gennaio 2027, i gestori dei punti di ricarica dovranno provvedere affinché tutti i punti di ricarica accessibili al pubblico da loro gestiti, con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW installati lungo la rete stradale TEN-T o in un’area di parcheggio sicura e protetta, compresi i punti di ricarica installati prima del 13 aprile 2024, rispettino le nuove prescrizioni.

Traducendo dal linguaggio ‘burocratese’ delle normative, ecco cosa cambia nello specifico:

  • dal 13 aprile 2024 tutti i punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici, installati a decorrere da questa data, devono garantire il pagamento diretto con carta di credito o di debito. Per i punti di ricarica con una potenza di inferiore a 50 kW è permesso in alternativa il pagamento online tramite un codice QR dinamico. L’obiettivo è quello di consentire la ricarica spot, cioè la ricarica e il pagamento senza l’obbligo di sottoscrivere un contratto di fornitura di energia elettrica.
  • i gestori avranno tempo fino al 10 gennaio 2027 per adeguare alle nuove disposizioni i punti di ricarica pubblici da loro gestiti, con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW, installati prima del 13 aprile 2024.

RICARICA AUTO ELETTRICHE: PREZZI CHIARI NELLE COLONNINE

In conseguenza dell’obbligo di autorizzare la ricarica delle auto elettriche senza abbonamenti, gli operatori devono esporre in bella evidenza le tariffe praticate ‘a consumo’ in ogni colonnina.

Nel dettaglio, i gestori dei punti di ricarica pubblici con una potenza di uscita pari o superiore a 50 kW, indicano presso le stazioni di ricarica il prezzo ad hoc per kWh e l’eventuale tariffa di occupazione espressa per minuto, in modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell’inizio della sessione di ricarica e che sia facilitato il raffronto dei prezzi.

Allo stesso modo, i gestori dei punti di ricarica pubblici con una potenza di uscita inferiore a 50 kW rendono chiaramente e facilmente disponibili, presso le stazioni di ricarica da loro gestite, le informazioni sul prezzo ad hoc con tutte le sue componenti di prezzo, da loro gestite, in modo che tali informazioni siano note agli utenti finali prima dell’inizio della sessione di ricarica e che sia facilitato il raffronto dei prezzi. Le componenti di prezzo applicabili sono presentate in quest’ordine: prezzo per kWh; prezzo per minuto; prezzo per sessione; ogni altra eventuale componente di prezzo applicata.

In parole povere, le colonnine devono diventare come le pompe di carburante che espongono chiaramente il prezzo al litro.

Le disposizioni sulle tariffe si applicano per i punti di ricarica installati dal 13 aprile 2024, con obbligo di adeguare tutti gli altri entro il 10 gennaio 2027.

Ricarica auto elettriche novità pagamenti 13 aprile 2024

COPERTURA DII PUNTI DI RICARICA ULTRAFAST SULLE STRADE

Come anticipato, il Regolamento AFIR definisce anche gli obiettivi obbligatori per la realizzazione di un’infrastruttura sufficiente di punti di ricarica. Per quanto riguarda i soli veicoli leggeri, gli Stati membri devono garantire che:

  • lungo la rete stradale centrale TEN-T, in ciascun senso di marcia, siano installati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico a una distanza massima di 60 km tra loro, conformemente alle seguenti prescrizioni:
    – entro il 31 dicembre 2025, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisca una potenza di uscita di almeno 400 kW e con almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
    – entro il 31 dicembre 2027, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisca una potenza di uscita di almeno 600 kW e comprenda almeno due punti di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW.
  • Lungo la rete stradale globale TEN-T, in ciascun senso di marcia siano installati gruppi di stazioni di ricarica accessibili al pubblico per i veicoli elettrici leggeri a una distanza massima di 60 km tra loro, conformemente alle seguenti prescrizioni:
    – entro il 31 dicembre 2027, nell’ambito di almeno il 50% della lunghezza della rete stradale globale TEN-T, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisca una potenza di uscita di almeno 300 kW e comprenda almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
    – entro il 31 dicembre 2030, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisca una potenza di uscita di almeno 300 kW e comprenda almeno un punto di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW;
    – entro il 31 dicembre 2035, ciascun gruppo di stazioni di ricarica fornisce una potenza di uscita di almeno 600 kW e comprenda almeno due punti di ricarica con potenza di uscita singola di almeno 150 kW.

Disposizioni similari sono state stabilite per i veicoli pesanti nonché per i mezzi alimentati a idrogeno o GNL (metano liquefatto).

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