Tempi di guida e riposo degli autisti di autobus extraurbani Circolare dell'Ispettorato del Lavoro sui tempi di guida e di riposo degli autisti di autobus extraurbani

Tempi di guida e riposo degli autisti di autobus extraurbani

Circolare dell'Ispettorato del Lavoro sui tempi di guida e di riposo degli autisti di autobus extraurbani, tra normativa nazionale e legge comunitaria

25 Gennaio 2021 - 01:01

Con la circolare n. 61/2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto per chiarire meglio i tempi di guida, il riposo e le pause dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extraurbana, adibiti al trasporto passeggeri, nelle tratte di percorrenza inferiori e superiori a 50 km nella medesima giornata o settimana. Questo perché la materia è regolata da due leggi, una nazionale (Legge n. 38/1958) e una europea (Regolamento CE n. 561/2006), che non sempre coincidono.

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI: NORMATIVA ITALIANA ED EUROPEA

La disciplina generale dei periodi di guida, interruzioni e periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, spiega la circolare dell’Ispettorato del Lavoro, è contenuta nel regolamento europeo e prevede espressamente la sua disapplicazione ai “trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri”. Il regolamento rimette quindi agli Stati membri il compito di adottare per queste tipologie di trasporti delle regole nazionali che, nel disciplinare i tempi di guida, di riposo e le interruzioni obbligatorie, garantiscano un opportuno livello di tutela dei conducenti. Compito che l’Italia assolve proprio mediante la già citata legge 138/1958.

COME CALCOLARE I TEMPI DI GUIDA E I RIPOSI SU TRATTE SUPERIORI O NON SUPERIORI A 50 KM

Alla luce di ciò, nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, deve trovare applicazione esclusivamente la normativa nazionale; qualora, invece, anche una sola attività di guida superi i 50 km giornalieri, bisogna fare riferimento alla legislazione comunitaria. Ne consegue che nel caso di percorso ‘misto’ con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, il conducente è tenuto a osservare il periodo di riposo prescritto dall’articolo 8 del regolamento europeo (leggi qui la normativa). Tuttavia qualora nel corso di due settimane consecutive non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto, ha diritto alla compensazione del periodo residuo.

Tempi di guida e riposo degli autisti

RICHIAMO AL CRITERIO DELLA PREVALENZA

La circolare si chiude precisando che non appare pertinente, nella materia in oggetto, il richiamo al criterio della prevalenza citato mediante interpello (n. 27 del 20 marzo 2009) intervenuto a suo tempo nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida, effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti. In questi casi, infatti, l’interpello si limita ad affermare che per i lavoratori disciplinati dalle norme europee, e che svolgono attività ulteriori rispetto alla guida, deve trovarsi applicazione, a proposito dell’orario di lavoro, la normativa relativa all’attività svolta in maniera prevalente. E ipotizzando che non sia facilmente individuabile l’attività di maggior impegno, occorre far riferimento alla normativa di maggior tutela per il lavoratore.

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