Taxi, NCC, rider, autotrasporto: nuove linee guida sulla sicurezza Sono state emanate nuove linee guida sulla sicurezza dei trasporti che riguardano anche taxi

Taxi, NCC, rider, autotrasporto: nuove linee guida sulla sicurezza

Sono state emanate nuove linee guida sulla sicurezza dei trasporti che riguardano anche taxi, NCC, rider, e autotrasportatori

20 Marzo 2020 - 10:03

Nell’ambito della lotta contro il Coronavirus, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stilato il 20 marzo 2020 un protocollo con nuove linee guida sulla sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica. Il protocollo, siglato di concerto con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali, riguarda in particolare il trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci e trasporto locale, sia di linea che non. Sono pertanto interessati taxi, NCC, rider, autotrasportatori, ecc. In contemporanea il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza con nuove restrizioni sugli spostamenti a piedi e in auto (qui si può scaricare il modulo per l’autocertificazione) e sull’apertura degli esercizi che somministrano alimenti e bevande.

LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA NEI TRASPORTI: REGOLE GENERALI

Il protocollo del MIT prevede numerosi adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito dei trasporti, ma anche alcune regole generali che valgono per tutti gli ambiti. Sottolineano le più importanti:
– la sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente;
– ove possibile, installare dispenser di idroalcolica a uso dei passeggeri;
– per quanto riguarda il trasporto viaggiatori, è necessario contingentare la vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro; laddove non fosse possibile, i passeggeri devono dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti);
– per tutto il personale viaggiante (macchinisti, piloti, controllori, ecc.), cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 metro dall’utenza (o dagli stessi colleghi) non siano possibili, va previsto l’utilizzo di appositi DPI.

LINEE GUIDA TAXI E NCC

Sui taxi e sui veicoli che effettuano il servizio di noleggio con conducente, il posto del passeggero vicino all’autista va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non possono essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente deve indossare dispositivi di protezione. Ricordiamo che il recente Decreto Cura-Italia ha previsto un contributo economico per l’acquisto di paratie divisorie per separare conducente e passeggeri.

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LINEE GUIDA CONSEGNE A DOMICILIO E RIDER

Le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate dai cosiddetti rider, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l’utilizzo di mascherine e guanti.

LINEE GUIDA AUTOTRASPORTATORI

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico delle merci anche se l’autista è sprovvisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Dev’essere inoltre assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori e autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è infine consentito l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati.

Scarica la versione integrale del protocollo del MIT 20 marzo 2020 che contiene disposizioni anche per il settore aereo, ferroviario, marittimo e del trasporto pubblico locale.

SPOSTAMENTI: NUOVE RESTRIZIONI PER FERMARE IL CONTAGIO

Come anticipavamo all’inizio, sempre nella serata del 20 marzo 2020 il Ministero della Salute ha adottato nuove restrizioni sugli spostamenti per limitare il contagio da Coronavirus. Queste disposizioni, contenute in un’ordinanza (scarica qui il documento integrale) sono valide dal 21 al 25 marzo, giorno in cui scadranno le misure del DPCM 11 marzo 2020, in attesa di un nuovo e probabilmente ben più rigido provvedimento del Governo (il termine è stato infatti successivamente esteso al 13 aprile e poi al 3 maggio, ndr). Ecco le misure principali:

– vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
– vietato svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
– chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade (solo da asporto), negli ospedali e negli aeroporti (mantenendo obbligatoriamente la distanza di 1 metro);
– nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

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