Rottamare l’auto di un defunto implica l’accettazione dell’eredità [Cassazione]

Rottamare l’auto di un defunto implica l’accettazione dell’eredità [Cassazione]

Per la Corte di Cassazione rottamare l'auto di un defunto determina l'accettazione tacita dell'eredità. E la successiva eventuale rinuncia non ha efficacia

23 Febbraio 2021 - 06:02

La rottamazione di un’auto è un atto di accettazione tacita dell’eredità. Lo ha precisato la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 15663/2020, con la quale, confermando i primi due gradi di giudizio, ha respinto il ricorso degli eredi di un defunto che si sono visti accollare, contro la loro volontà, il pagamento del debito derivante dal mutuo contratto dal defunto stesso. L’essersi fatta intestare la vettura del ‘de cuius’, per poi rottamarla, ha infatti reso nullo il successivo atto di rinuncia all’eredità.

PERCHÉ LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ RISULTA PRIVA DI EFFICACIA

Tempo addietro gli eredi avevano sottoscritto, presso un’agenzia di pratiche auto, un atto intitolato come di accettazione dell’eredità + demolizione per esportazione, con il quale, premettendo di essere gli unici eredi del defunto, chiedevano che l’autovettura di questi fosse loro intestata e successivamente rottamata. Ad avviso dei giudici tale dichiarazione ha costituito però un’accettazione espressa dell’eredità, così come la successiva rottamazione dell’auto è equivalsa a un atto di accettazione tacita. Di conseguenza la successiva rinuncia all’eredità posta in essere dagli stessi è risultata priva di efficacia, stante l’irrevocabilità dell’accettazione dell’eredità. Per questo sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello non hanno accolto le ragioni degli eredi.

ROTTAMARE L’AUTO DI UN DEFUNTO DETERMINA L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ

E anche la Corte di Cassazione non ha potuto far altro che qualificare un simile atto (ossia l’intestazione dell’auto del defunto, seguita dalla rottamazione) come di ‘accettazione eredità’. Sia l’intestazione che la successiva rottamazione esulano infatti dall’attività meramente conservativa riservata al chiamato all’eredità (che in base all’art. 460 comma 2 c.c. può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) e implicano invece l’accettazione tacita dell’eredità. Anche perché la necessità, richiamata dagli eredi, di dover intervenire sul bene mobile per ragioni di pubblico interesse (nel ricorso avevano sostenuto di essersi intestati la vettura solo per favorirne la rimozione dalla strada pubblica, ove era stata lasciata dal congiunto deceduto), non implicava necessariamente la soluzione della rottamazione, potendo limitarsi a disporre lo spostamento del veicolo dalla pubblica via e la sua custodia in un luogo sicuro.

Rottamare l'auto di un defunto

CASSAZIONE: L’ATTO DI ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ È IRREVOCABILE

Per questo e per altri motivi l’atto di accettazione dell’eredità è dunque irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede. E non può cessare non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui compia un successivo atto di rinuncia all’eredità. Alla luce del principio di irrevocabilità dell’atto di accettazione, la regola della retroattività della rinuncia va correttamente riferita alla sola ipotesi in cui tra l’apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l’eredità, ma non anche al diverso caso, come quello della vicenda in questione, in cui sia intervenuta l’accettazione dell’eredità.

Per chi vuole approfondire è disponibile la sentenza integrale della Corte di Cassazione.

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