Rimborso per i rider che usano un mezzo proprio: forma il reddito?

Rimborso per i rider che usano un mezzo proprio: forma il reddito?

Il rimborso chilometrico per i rider che usano un mezzo proprio per fare le consegne contribuisce a formare il reddito? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

13 Aprile 2023 - 12:15

Il rimborso chilometrico corrisposto ai rider che, su richiesta del datore di lavoro, utilizzano un mezzo proprio per effettuare le consegne è irrilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, in altri termini non è imponibile ai fini Irpef. È questa la conclusione cui è giunta l’Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello di una società che opera nel settore del food delivery.

COME FUNZIONA IL RIMBORSO CHILOMETRICO PER I RIDER

Uno dei modelli organizzativi adottati da tale società si basa sull’utilizzo da parte dei rider (assunti con contratto di lavoro subordinato) del proprio mezzo di trasporto: auto, moto, e-bike o bici tradizionale. L’accordo stipulato con le sigle sindacali prevede, a favore dei rider che usano un proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, un’indennità a titolo di ‘rimborso chilometrico’ a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante o energia, usura del veicolo, manutenzione, assicurazione, ecc.). Per determinare l’importo del rimborso la società adotta criteri oggettivi (tipo di veicolo utilizzato, tabelle ACI, calcolo dei km percorsi, ecc.) tenendo conto della quota dei costi dalla stessa risparmiati in quanto sostenuti dal rider. Il diritto a ricevere il rimborso chilometrico si realizza solo per l’effettuazione delle consegne e non per il tragitto che i rider devono seguire per raggiungere il punto di partenza, per farvi ritorno o per muoversi da e verso la propria abitazione.

IL RIMBORSO CHILOMETRICO È IMPONIBILE AI FINI IRPEF?

Alla luce di ciò la società di food delivery chiede conferma all’Agenzia delle Entrate che le somme rimborsate per l’utilizzo del mezzo di trasporto personale durante le consegne non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, e pertanto non devono essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. La società ritiene infatti che tale indennità abbia natura meramente risarcitoria.

Rimborso per i rider che usano un mezzo proprio

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate: in generale tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese, costituiscono per quest’ultimo reddito di lavoro dipendente, al netto delle eccezioni previste dall’art. 51 comma 2 e seguenti del TUIR. Tuttavia, in relazione alla rilevanza reddituale dei rimborsi spese, possono essere esclusi da imposizione fiscale quei rimborsi che riguardano spese diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro ma anticipate dal dipendente per esigenze operative. Allo stesso tempo le spese sostenute dal lavoratore e rimborsategli in modo forfettario sono escluse dalla base imponibile solo nell’ipotesi in cui tale criterio forfettario sia stato previsto dal legislatore. In caso contrario i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentati e accertabili.

IL RIMBORSO CHILOMETRICO PER I RIDER CHE USANO UN MEZZO PROPRIO NON CONTRIBUISCE A FORMARE IL REDDITO

In effetti l’articolo 14 dell’accordo aziendale che la società di food delivery ha stipulato con le organizzazioni sindacali, finalizzato all’inserimento dei rider nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e all’applicazione del CCNL ‘Logistica, trasporto, merci e spedizione’, prevede esplicitamente un ‘rimborso chilometrico’ determinato con criteri e regole definite. Sulla base di questa e di altre considerazioni (non ultima la circostanza che il mezzo di trasporto messo a disposizione dal dipendente è ‘’necessario’ per lo svolgimento da parte del rider dell’attività lavorativa) l’AdE ritiene pertanto che nel caso in questione il cosiddetto ‘rimborso chilometrico’ spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini Irpef, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Per approfondire scarica il testo integrale della risposta dell’Agenzia delle Entrate con le motivazioni.

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X