RC auto: l’Italia recepisce la direttiva UE sulla parità di tutela

RC auto: l’Italia recepisce la direttiva UE sulla parità di tutela

Novità in materia RC auto: l'Italia recepisce la direttiva UE che garantisce la parità di tutela minima delle persone lese per un incidente. Introdotte anche altre tutele

20 Febbraio 2023 - 12:20

Sarà più facile ottenere un giusto indennizzo in caso di sinistro stradale sull’intero territorio dell’Unione Europea. Il Governo italiano ha infatti approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 sulla RC auto che si pone, appunto, l’obiettivo di garantire la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutta l’UE. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

RC AUTO: LE MODIFICHE DELLA DIRETTIVA (UE) 2021/2118

Facciamo un passo indietro. La direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021, che modifica in più punti la direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (RC auto) e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, è stata introdotta per armonizzare in tutti i Paesi membri le regole sulla tutela delle vittime dei sinistri stradali, specificatamente su questi aspetti:

  • stabilire importi minimi obbligatori di copertura assicurativa. Infatti questo dato, che adesso varia da Stato a Stato, impedisce la corretta ed equa parità di trattamento (la direttiva stabilisce in 6.450.000 euro l’importo minimo per sinistro, nel caso di danni alle persone indipendentemente dal numero delle persone lese, o di 1.300.000 euro per persona lesa; invece nel caso di danno alle cose, l’importo minimo è di 1.300.000 euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone lese).
  • garantire il giusto risarcimento anche se la compagnia assicurativa è insolvente;
  • in deroga alle norme che regolano la circolazione dei mezzi all’interno di aree delimitate e soggette a restrizioni in cui si svolgono allenamenti, gare sportive, prove e dimostrazioni, garantire il risarcimento alle persone lese in occasione di attività ed eventi sportivi motoristici autorizzati;
  • qualora in un sinistro siano coinvolti rimorchi con un’assicurazione diversa da quella del veicolo trainante, autorizzare il soggetto leso dal sinistro a presentare la richiesta dei danni all’assicuratore del rimorchio.

RC AUTO: L’ITALIA HA RECEPITO LA NUOVA DIRETTIVA UE CHE AMPLIA LE TUTELE IN CASO DI SINISTRO IN TUTTI I PAESI MEMBRI

Gli Stati membri dell’UE avevano 24 mesi per recepire nella normativa interna la direttiva aggiornata e l’Italia si è messa al passo approvando, in esame preliminare, un apposito decreto legislativo di recepimento. In particolare, come si legge nel comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo lo scorso 16 febbraio, il recepimento riguarda l’articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l’articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l’articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.

In questo modo sarà finalmente garantita la parità di tutela minima delle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell’Unione Europea, assicurando nel contempo la loro protezione in caso di insolvenza delle imprese di assicurazione e la parità di trattamento da parte degli assicuratori delle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell’Unione.

RC auto Italia direttiva UE

IL FONDO DI GARANZIA DEVE ESSERCI IN OGNI STATO MEMBRO

Inoltre le nuove norme rendono obbligatorio e omogeneo, in tutti i Paesi europei, l’intervento risarcitorio del Fondo di garanzia in caso d’insolvenza di una compagnia di assicurazione (in Italia, come sappiamo, questo fondo esiste già ma in molti altri Paesi no) e garantiscono, in caso di fallimento di compagnie estere operanti in regime di libera prestazione di servizi (LPS) o di stabilimento, il diritto di rivalsa del Fondo che ha risarcito il danneggiato nei confronti del Fondo del Paese di origine dell’impresa insolvente.

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