Rc auto: l'Antitrust boccia lo sconto anti avvocato

Lo sconto del 3,5% sull'assicurazione è una trappola: il Garante congela Allianz sulla clausola che vieta il risarcimento tramite avvocato

 
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Lo sconto del 3,5% sull'assicurazione è una trappola: il Garante congela Allianz sulla clausola che vieta il risarcimento tramite avvocato

5 Gennaio 2017 - 02:01

Se il diavolo si annida nei particolari allora le clausole potrebbero essere una buona dimora per Lucifero e i suoi sodali. Queste condizioni contrattuali sono ormai diventate un topos spesso associato alla frase “scritte in caratteri piccolissimi” a evidenziare la loro scarsa leggibilità. La possibilità che esse nascondano qualche insidia per i consumatori e, in generale, per chi firma un contratto, fa si che a volte si assegni ad esse il suffisso 'vessatoria'. Questa poco ambita caratterizzazione è stata recentemente affibbiata dall'Antitrust ad una delle condizioni delle polizze RC auto di Allianz, in uno strascico delle indagini sulla clausola anti avvocato.

PROFESSIONISTI OFF-LIMITS Il procedimento dell'Antitrust, identificato dal numero CV144, ha per oggetto la clausola rubricata come “Condizione Aggiuntiva RC – Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica” limitatamente ai rapporti contrattuali tra l'impresa e i clienti. Essa è presente in due varianti, con la prima presente nei moduli contrattuali predisposti da Allianz per le polizze RC auto “Bonus/Malus – autovetture e autotassametri” utilizzati dal 1° febbraio 2014 al 1° aprile 2016. In questo caso essa dice: “Condizione Aggiuntiva RC – Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica: Per i sinistri gestiti con la procedura di risarcimento diretto, l'assicurato si impegna a: – non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili); – ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l'ammontare del danno non supera i 15.000 euro. In cambio di tale obbligo l'impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto RCA; per contro se l'assicurato viola il predetto impegno l'impresa applica una penale di 500 euro, da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest'ultimo”. (leggi delle penali illegali per chi ripara l'auto da un carrozziere indipendente)

L'ANTITRUST E ALTRI NON CI STANNO La clausola è stata poi, a partire dal 1° aprile 2016, cambiata nella quantificazione della penale, passata dall'importo fisso ad “una penale del 20% del valore del sinistro con il limite massimo di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento”. Il cambiamento è stato probabilmente innescato dall'avvio, in data 22 marzo 2016, del già citato procedimento CV144 nei confronti di Allianz, che è stata avvertita dall'AGCM; il CV144 è stato successivamente integrato in data 8 luglio 2016. A mettere in moto la procedura sono state le segnalazioni dell'IVASS e di alcuni consumatori. Successivamente è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo tramite la pubblicazione di un comunicato sul sito dell'Authority. Nell'ambito della consultazione, sono arrivate le osservazioni di Aduas (Associazione danneggiati e utenti assicurativi), Assoutenti, Casa del Consumatore, Codici e Movimento Consumatori. Sono inoltre intervenuti tre organismi di categoria: Sipa (Sindacato Italiano Periti Assicurativi), Cupsit (Comitato Unitario Patrocinatori Stragiudiziali Italiani) e l'Oua (Organismo unitario dell'avvocatura Italiana).

VESSATORIA E PERSISTENTE La cronologia della vicenda registra altre tappe: l'11 maggio 2016 Allianz ha depositato la propria memoria difensiva, fra gli argomenti della quale troviamo la frase “È temporalmente circoscritto al termine previsto per lo svolgimento della procedura di conciliazione paritetica. Qualora la procedura non abbia esito positivo, il cliente può accettare la somma proposta dalla società unicamente come anticipo e rivolgersi ai procuratori o legali per adire le vie giudiziali”. Nella stessa occasione Allianz ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento mentre il 22 giugno Allianz ha dato riscontro alla richiesta di ulteriori informazioni. In data 23 giugno Allianz è stata sentita in audizione e l'8 luglio il procedimento è stato, come detto, esteso alla versione della clausola in vigore dal 1° aprile. La conclusione è stata però la stessa: sia la prima sia la seconda versione della clausola sono state considerate come vessatorie (leggi di un Disegno legge che potrebbe introdurre clausole vessatorie per il risarcimento danni), ai sensi dell'articolo 33 e 34 (squilibrio, ai danni del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto) del Codice del Consumo, e limitanti la possibilità di rivolgersi ad un avvocato, sancita dagli insegnamenti della Cassazione e dall'articolo 24 della Costituzione. La pronuncia dell'Antitrust è arrivata anche perché la maggior parte dei clienti avrebbe uno sconto molto inferiore rispetto alla penale e perché la clausola non è descritta in modo chiaro (leggi la Guida alle Assicurazioni di SicurAUTO.it). Allianz può comunque presentare ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla data del provvedimento: lo farà? Staremo a vedere…

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