Nel definire l'effettiva proprietà di un veicolo i dati del PRA sono solo presuntivi e possono essere superati con ogni mezzo di prova. Lo precisa la Corte di Cassazione
Nello stabilire di chi sia la proprietà di un veicolo, i dati del PRA forniscono un valore solo presuntivo e possono essere superati da eventuali altri elementi di prova. È l’indicazione più interessante emersa da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6385 pubblicata il 6 marzo 2020, chiamata a dirimere un’intricata vicenda legale tra il danneggiato di un incidente stradale e l’assicurazione della controparte. In altri termini, quindi, la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento di un veicolo, ma è soltanto un mezzo per renderlo noto.
SINISTRO STRADALE E PROPRIETÀ DELL’AUTO
Come riporta il sito giuridico avvocatoandreani.it, la vicenda riguarda un automobilista presentatosi dinanzi al Giudice di Pace al fine di ottenere un risarcimento da un altro conducente e, in solido, dall’assicurazione di quest’ultimo, per i danni subiti in un sinistro. Il conducente presunto responsabile non si è costituito in giudizio, al contrario della sua compagnia assicurativa che ha eccepito la carenza di legittimazione attiva del danneggiato, deducendo che al momento del verificarsi dell’incidente non era il proprietario del veicolo coinvolto, in quanto al PRA l’intestatario risultava un altro soggetto. Tesi smentita dall’interessato, che ha dichiarato di aver acquistato il veicolo prima dell’annotazione al PRA, portando come prova la testimonianza del fratello. Sia in primo grado che in appello il verdetto ha sorriso alla compagnia di assicurazione, così il danneggiato si è rivolto in Cassazione.
PROPRIETÀ DI UN VEICOLO: I DATI DEL PRA SONO PRESUNTIVI
La Suprema Corte ha confermato la stessa decisione, rilevando che il ricorrente non è riuscito a fornire la prova che il contratto di compravendita del veicolo fosse stato effettivamente stipulato in una data anteriore rispetto a quella risultante dal PRA, non potendo neppure prendere in considerazione la testimonianza del fratello visto il grado di parentela. Ma gli aspetti più interessanti della vicenda sono altri. La Cassazione ha ricordato, infatti, che per la stipula del contratto di compravendita di un bene mobile registrato, come un automobile, non è richiesta la prova scritta a pena di nullità, essendo essa richiesta solo ai fini della registrazione. Inoltre ai fini di individuare l’effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA hanno carattere meramente presuntivo che possono essere superati con ogni mezzo di prova, compresa quella testimoniale.
COME SI ACCERTA L’EFFETTIVA PROPRIETÀ DI UN VEICOLO
Quindi, ricapitolando, l’effettiva titolarità del diritto di proprietà di un veicolo deve essere accertata applicando le regole del codice civile riguardanti la circolazione dei beni mobili, secondo cui per il contratto con effetti reali è sufficiente il mero consenso tra il venditore e l’acquirente (art. 1376 cc). Mentre l’eventuale forma scritta è richiesta per la trascrizione al PRA ai soli fini pubblicitari intesi a risolvere eventuali contrasti tra più aventi causa del medesimo venditore, e anche ai fini dell’imputabilità fiscale del bollo di circolazione e di altri adempimenti quali la revisione della vettura.
magiamma5_14955676
15:58, 5 Agosto 2020Ho una domanda alla quale spero possiate rispondermi, avendo fatto un passaggio di proprietà presso un delegazione Aci e avendo chiesto la conseguente fattura è plausibile che mi venga addebitata l’Iva sulla somma di € 560 iniziali, comprensive delle € 150 per i costi di agenzia?Grazie
Raffaele Dambra
01:38, 26 Agosto 2020Salve, scusi per il ritardo della risposta. Se ha richiesto la fattura è probabile che sia così, per sicurezza può chiedere ulteriore conferma al suo commercialista.