Modena: l’assicurazione RCA pagherà le vittime della tentata strage? Diritti d'autore AP Photo

Modena: l’assicurazione RCA pagherà le vittime della tentata strage?

L'assicurazione RCA pagherà le vittime della tentata strage di Modena? O la natura dolosa dell'atto esclude la copertura assicurativa?

 

L'assicurazione RCA pagherà le vittime della tentata strage di Modena? O la natura dolosa dell'atto esclude la copertura assicurativa?

19 Maggio 2026 - 16:45

L’evento drammatico occorso a Modena sabato scorso ha scosso profondamente l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione da tali atti. In quest’ambito, però, vogliamo soffermarci su un aspetto fin qui poco dibattuto: la tutela legale e risarcitoria delle vittime. Nello specifico: in un contesto in cui la violenza viene esercitata attraverso l’uso improprio di un autoveicolo, configurando l’ipotesi di tentata strage, il riferimento è sempre la normale assicurazione RCA? In effetti la natura dolosa dell’atto, ovvero la volontà deliberata di colpire la folla, potrebbe far pensare a un’esclusione della copertura assicurativa. Tuttavia il quadro normativo italiano offre una prospettiva volta prioritariamente alla protezione del danneggiato, anche se non è detto che sia sufficiente.

IL RISARCIMENTO DEI DANNEGGIATI È SEMPRE GARANTITO

La questione cardine risiede nella distinzione tra la responsabilità del conducente e l’obbligo indennitario della compagnia assicuratrice. Come ricorda infatti l’Avv. penalista Giuseppe Di Palo sulla sua pagina Facebook (guarda il video in basso), l’RCA in Italia non è una copertura come le altre ma funge da strumento di protezione sociale: l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private garantisce quindi alla persona danneggiata il diritto di ottenere il pagamento dei danni direttamente dall’impresa di assicurazione del responsabile, senza preoccuparsi dei risvolti legali che riguardano quest’ultimo.

Nel contempo la giurisprudenza della Cassazione, nel 2017 e di nuovo nel 2024, ha sancito che il dolo del conducente non è opponibile alle vittime. In termini giuridici, l’assicurazione non può negare il risarcimento eccependo che il danno sia stato provocato volontariamente; deve prima indennizzare i terzi danneggiati e solo in un secondo momento può esercitare il diritto di rivalsa verso l’assicurato/responsabile per recuperare le somme erogate. Questo assicura che le vittime ricevano giustizia economica senza attendere i tempi lunghi di un processo penale.

IL NODO CRITICO DEI MASSIMALI DI LEGGE

Se il diritto al risarcimento appare consolidato, la criticità maggiore riguarda la capienza dei fondi disponibili. La normativa vigente stabilisce dei massimali minimi di legge che, per i danni alle persone, ammontano cumulativamente a 6.450.000 euro per sinistro. In una tragedia come quella di Modena, con ben otto feriti e lesioni potenzialmente gravissime (si pensi a invalidità permanenti o amputazioni), tale cifra rischia però di essere insufficiente. E qualora i danni complessivi superino il massimale, la compagnia non è tenuta a versare oltre il limite contrattuale.

La differenza resterebbe a carico del responsabile e del proprietario del veicolo in solido. Tuttavia, spesso i patrimoni personali di tali soggetti sono nulli o incapienti, lasciando le vittime nell’impossibilità di ottenere l’integrale ristoro del danno subito, creando un paradosso dove la gravità del fatto si scontra con i limiti economici del sistema.

IL RUOLO DEL FONDO DI GARANZIA

In assenza di una polizza assicurativa valida sul veicolo, interverrebbe il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, organismo gestito dalla Consap e finanziato dai contributi di tutti gli assicurati. Il Fondo risarcisce i danni nei limiti dei massimali di legge, equiparando di fatto la tutela della vittima di un’auto non assicurata a quella di un’auto regolarmente coperta.

Tuttavia, emerge un vuoto normativo preoccupante: il Fondo interviene in caso di totale mancanza di copertura, ma non è previsto un suo intervento sussidiario qualora la copertura esista ma risulti insufficiente a causa dell’elevato numero di vittime o della gravità dei danni. Questa “zona d’ombra” del sistema assicurativo rappresenta una sfida per il legislatore, chiamato a garantire che in casi di eventi di tale portata sociale, la tutela economica non venga meno proprio quando il bisogno è più elevato.

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