Alla scoperta della figura professionale del mobility manager: che cosa fa e quando è obbligatorio anche in base alle novità del decreto 16 settembre 2022
Nella primavera dello scorso anno, ancora in piena emergenza Covid, il decreto MITE del 12 maggio 2021 ha definito i compiti del ‘mobility manager‘, una figura professionale molto pubblicizzata ma di cui pochi, in realtà, conoscono le reali funzioni (e la reale utilità). Proviamo dunque a colmare questa lacuna spiegando cosa fa e quando diventa obbligatorio avere un mobility manager, anche alla luce delle recenti novità introdotte dal decreto 16 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 novembre.
-> Chi è e che cosa fa il mobility manager
-> Quando è obbligatorio il mobility manager
-> Il piano degli spostamenti casa-lavoro
-> Novità del decreto 16 settembre 2022
-> Dubbi sulla retribuzione del mobility manager
Aggiornamento del 30 novembre 2022 dopo l’uscita in Gazzetta Ufficiale delle modifiche al decreto 12 maggio 2021 recante “Modalità attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager”.
CHI È E CHE COSA FA IL MOBILITY MANAGER
Il mobility manager è colui che organizza, gestisce e promuove la realizzazione di interventi finalizzati a ridurre l’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, causato dagli spostamenti sistematici casa-lavoro o casa-scuola del personale dipendente e scolastico. In parole più semplici ha il compito di adottare misure strutturali e permanenti per favorire soluzioni di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale dell’auto privata, come per esempio car pooling, car sharing, bike sharing, trasporto a chiamata, navette aziendali/scolastiche, ecc.
Il primo decreto del MITE ha individuato due tipologie di mobility manager:
– mobility manager aziendale, figura specializzata nell’organizzazione e nella gestione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente (analogamente il mobility manager ‘scolastico’ opera nell’ambito degli spostamenti casa-scuola del corpo docente e non docente e degli studenti).
– mobility manager d’area, figura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Il mobility manager aziendale e il mobility manager d’area devono essere scelti tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.
Per ulteriori informazioni sulla figura del mobility manager vi rimandiamo al sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.
QUANDO È OBBLIGATORIO IL MOBILITY MANAGER
La nomina di un mobility manager e la relativa stesura di un piano di spostamenti casa-lavoro sono obbligatori nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti (compresi i collaboratori che lavorano stabilmente presso la medesima unità locale con contratti di appalto, servizi o similari) ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti. Le imprese e le P.A. che non rientrano in questi requisiti possono lo stesso nominare un mobility manager, in via facoltativa, al fine di predisporre un piano di spostamenti finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato.
CRITERI PER PREDISPORRE IL PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO
Il piano degli spostamenti casa-lavoro, regolamentato con il decreto interministeriale MITE-MIMS del 4 agosto 2021 che definisce le “Linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)“, dev’essere predisposto tassativamente entro il 31 dicembre di ogni anno, analizzando con particolare attenzione le esigenze di mobilità dei dipendenti (o degli studenti) e lo stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio. Il piano deve inoltre definire i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i soggetti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e relativo comfort, e sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.
MOBILITY MANAGER: NOVITÀ DEL DECRETO MITE 16 SETTEMBRE 2022
Lo scorso 19 novembre 2022 è apparso in G.U. il decreto MITE del 16 settembre 2022 che apporta alcune modifiche alle disposizioni adottate con il decreto originario del 2021, intervenendo in particolare sul calcolo dei dipendenti delle singole unità locali, sui requisiti del mobility manager aziendale e del mobility manager d’area e sui compensi e rimborsi ammessi nei limiti finanziari. Ecco, in sintesi, le novità introdotte:
– per quanto riguarda il numero di dipendenti oltre il quale si attiva l’obbligo di nomina del mobility manager aziendale, si chiarisce che, in caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento;
– viene poi introdotta la possibilità, per i Comuni obbligati alla nomina del mobility manager, di individuare il mobility manager d’area, oltre che tra il personale in ruolo del Comune, anche tra il personale di una sua società partecipata o dell’agenzia della mobilità, avente comunque il requisito del possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente. Si precisa inoltre che le Pubbliche Amministrazioni possono individuare il mobility manager aziendale tra il personale di ruolo avente i requisiti richiesti;
– infine, contrariamente a ciò che disponeva il primo decreto, viene data la possibilità di riconoscere, sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un rimborso delle spese sostenute dai mobility manager per lo svolgimento delle proprie attività, debitamente documentate e approvate dall’amministrazione.
MOBILITY MANAGER: RESTANO LE CRITICITÀ SULLA RETRIBUZIONE
In un intervento su Linkedin l’Arch, Raffaele Di Marcello, Responsabile Servizio Governo del Territorio presso il Comune di Giulianova ed esperto in materia, ha commentato le novità introdotte nel 2022 affermando il decreto non risolve la criticità della mancata retribuzione aggiuntiva del mobility manager delle Pubbliche Amministrazioni, il quale spesso deve dedicarsi anche, e prioritariamente, ad altre mansioni:
“Questa modifica denota, all’interno del Ministero, una scarsa conoscenza del funzionamento dei bilanci comunali e delle modalità di assegnazione delle risorse ai vari capitoli di spesa. L’attività di mobility manager dovrebbe già prevedere, a bilancio, somme da dedicare alle attività dei redazione dei piani degli spostamenti casa lavoro e di promozione della mobilità sostenibile, senza le quali la figura stessa è praticamente inutile. Tra l’altro sottolineare che le amministrazioni possano prevedere (quindi una facoltà e non un obbligo) il rimborso delle spese sostenute dai MM per lo svolgimento delle proprie attività MA ‘senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica‘, sembrerebbe legittimare un ruolo quasi volontaristico del mobility manager. Senza uno specifico inquadramento nelle piante organiche, con esclusività o, perlomeno, priorità, delle attività di mobility management rispetto ad altre, quella del mobility manager rimarrà una figura di facciata che non potrà adempiere pienamente al suo ruolo“.