Infortunio in itinere: è coperto anche l’incidente con l’auto?

Infortunio in itinere: è coperto anche l’incidente con l’auto?

Senza requisiti, il lavoratore non è idoneo al risarcimento da parte dell’Inail per infortunio in itinere dovuto a un incidente stradale

11 Gennaio 2024 - 17:00

L’espressione infortunio in itinere identifica gli incidenti stradali lungo il tragitto tra il domicilio e il luogo di lavoro. Per i lavoratori dipendenti, la compensazione per questo tipo di infortuni è gestita dall’Inail. Ma sotto precise condizioni e vincoli, soprattutto per chi utilizza veicoli privati invece dei mezzi pubblici. Ecco allora che diventa interessante entrare nelle pieghe delle disposizioni e della giurisprudenza per capire se è sempre coperto l’incidente con l’auto. Nell’ambito della normativa sugli infortuni, il tempo che un dipendente impiega per recarsi al lavoro o per rientrare a casa dopo il proprio turno è considerato a tutti gli effetti lavoro. Di conseguenza, gli infortuni sono inclusi nella copertura assicurativa dell’Inail e sono soggetti a risarcimento da parte dello Stato. Qualche esempio tipico? Il caso di un pedone che inciampa in una buca stradale e cade a terra. O quello di una persona che, scendendo da un mezzo pubblico, si infortuna scivolando su un gradino.

INCIDENTE CON L’AUTO RIENTRA TRA I CASI DI INFORTUNIO IN ITINERE?

La copertura assicurativa per infortunio in itinere nel caso di incidenti stradali con veicolo privato è subordinata alla necessità di utilizzo del mezzo. Che a sua volta deriva dall’indisponibilità o dall’inadeguatezza dei mezzi pubblici. Questo scenario si configura quando, ad esempio, un autobus offre solo una parziale copertura del percorso. O i suoi orari non coincidono con quelli del turno lavorativo. Oppure quando una fermata della metropolitana è improponibile a causa della sua distanza da domicilio del lavoratore. Quest’ultimo deve giustificare l’utilizzo del mezzo privato fornendo prove concrete a sostegno della sua scelta. In assenza di documentazione adeguata, l’Inail non risarcisce. In pratica, il lavoratore non viene considerato idoneo al risarcimento da parte dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

attraversamento pedonale incidente

INFORTUNIO IN ITINERE, LE PRONUNCE DELLA CASSAZIONE

La Corte di cassazione ha parlato chiaramente. Ha escluso il diritto al risarcimento per infortunio in itinere a un lavoratore coinvolto in un incidente stradale con il proprio veicolo durante il percorso verso il luogo di impiego distante meno di un chilometro dal suo domicilio. La decisione è stata presa in considerazione della comodità del tragitto, agevolmente percorribile anche a piedi. Sempre secondo i giudici della Suprema Corte, l’incidente con la moto non è coperto in base alla sola deduzione che l’utilizzo di questo mezzo comporterebbe un risparmio di tempo a causa del traffico. Per entrambi i mezzi, auto e moto, l’impiego deve essere giustificato dalla mancanza di mezzi pubblici o da gravi disagi. La Cassazione ha riconosciuto la copertura per infortunio in itinere nel tragitto a piedi tra il luogo di lavoro e il parcheggio dell’auto utilizzata per recarsi al lavoro. In un altro caso ha confermato la copertura dell’Inail per un infortunio verificatosi durante il percorso di ritorno a casa dopo un turno di lavoro notturno, nonostante la responsabilità dell’incidente fosse attribuibile al lavoratore per la mancata osservanza di uno stop.

INFORTUNIO IN ITINERE, CASI DI ESCLUSIONE NEL CASO DI INCIDENTE CON L’AUTO

L’infortunio in itinere non è riconosciuto nel caso di incidenti stradali correlati all’abuso di alcolici e psicofarmaci, all’uso di stupefacenti e allucinogeni, nonché alla mancanza della patente. Nel contesto degli incidenti con l’auto, l’uso della bicicletta è sempre giustificato. A meno che il sinistro non derivi da condotte imprudenti del ciclista. C’è anche un altro caso particolare. L’infortunio in itinere è escluso se il dipendente, durante la pausa pranzo, rientra a casa usufruendo di buoni pasto validi nei locali nelle vicinanze dell’azienda, a meno che non sia obbligato a seguire una particolare dieta. La Corte di cassazione ha stabilito l’esclusione dell’infortunio in itinere per incidenti verificatisi all’interno della residenza del dipendente o nelle aree adiacenti e condominiali. L’infortunio in itinere deve necessariamente accadere sulla pubblica strada o comunque in luoghi che non siano di esclusiva o comune proprietà del lavoratore. La definizione di percorso protetto si estende alle strade condominiali aperte al traffico, in cui un numero indeterminato di veicoli può circolare e che presentano condizioni di rischio assimilabili a quelle riscontrabili nelle strade pubbliche.

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