
Nell'eventualità di un infortunio a un autista che risulta privo di adeguata formazione, il titolare della ditta di autotrasporto ne risponde penalmente
Nel caso di infortunio sul lavoro subito da un autista anche a causa di scarsa o mancante formazione, il titolare della ditta di autotrasporto che non ha provveduto a istruirlo adeguatamente può risponderne a livello penale. È quanto ha sentenziato di recente la Terza Sezione della Corte di Cassazione, occupandosi del caso di un conducente feritosi mentre stava svolgendo dei lavori sul pianale del camion, di cui evidentemente non era abbastanza esperto.
CAUSA EFFETTO TRA INCIDENTE E MANCATA FORMAZIONE
L’autista si è infortunato mentre stava sistemando una cinghia che assicurava un silos al pianale del suo camion. Dopo essere salito sul pianale l’uomo ha afferrato la cinghia ma ha perso subito la presa, cadendo dal veicolo e rompendosi una tibia. La vicenda è finita in Tribunale, dove il titolare dell’impresa di autotrasporto è stato condannato a due mesi di reclusione e al risarcimento dei danni per ‘lesioni personali colpose’ (art. 590 c.p.) con aggravanti. I giudici hanno infatti riconosciuto l’esistenza di un rapporto di causa-effetto tra la mancata formazione dell’autista e l’incidente. Sentenza confermata anche in appello.
LE RAGIONI DEL TITOLARE DELLA DITTA DI AUTOTRASPORTO
Il titolare della ditta non si è però dato per vinto e ha trascinato la diatriba legale in Cassazione, lamentando tra l’altro la mancata individuazione da parte del Tribunale e della Corte d’appello dei contenuti della formazione che avrebbe dovuto essere somministrata al lavoratore infortunato, e quindi del nesso causale tra l’eventuale omissione della stessa e l’incidente. Il titolare ha rimarcato inoltre che l’autista conosceva benissimo le caratteristiche strutturali del veicolo, dato che lo utilizzava tutti i giorni, e che l’automezzo aziendale risultava conforme all’impiego previsto.
CASSAZIONE: INFORTUNIO DELL’AUTISTA COLPA ANCHE DELLA DITTA
Tuttavia la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13918/2020, ha confermato la condanna, rilevando che sebbene le attività di fissaggio del carico facciano parte delle mansioni dell’autista, dal procedimento è emerso che l’infortunato non aveva svolto alcun corso di formazione dedicato a tale attività. E per ovviare alla carenza l’azienda gli aveva fatto firmare una dichiarazione sull’avvenuta formazione solo dopo l’incidente, durante il ricovero in ospedale. A ciò si deve aggiungere che il veicolo stesso non aveva tutti gli equipaggiamenti di sicurezza, come una scala per salire sul pianale e punti di fissaggio per il silos, inoltre l’autista era del tutto privo di adeguate informazioni su come comportarsi per fissare un silos su un autocarro con pianale e sponde, nonché sulle modalità per salire e per usare le cinghie.
AUTISTA DI CAMION NECESSITA DI SPECIFICA FORMAZIONE SUL CARICO E SCARICO DEL VEICOLO
Come sottolinea la rivista di settore Trasporto Europa, questa sentenza è molto importante perché ribadisce che l’autista di camion necessita di specifica formazione riguardo l’attività di carico e scarico del veicolo, e che la sua mancanza può essere ritenuta concausa di un infortunio sul lavoro.