Green Pass obbligatorio da ottobre per lavoratori pubblici e privati Dal 15 ottobre 2021 il Green Pass obbligatorio anche per accedere in tutti i luoghi di lavoro

Green Pass obbligatorio da ottobre per lavoratori pubblici e privati

Dal 15 ottobre 2021 il Green Pass obbligatorio anche per accedere in tutti i luoghi di lavoro, sia della Pubblica Amministrazione del del settore privato

16 Settembre 2021 - 02:09

Il Governo italiano ha rotto gli indugi imponendo il Green Pass obbligatorio anche ai lavoratori pubblici e privati, oltre che a tutte le cariche elettive e istituzionali. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri del 16 settembre riunitosi dopo il confronto tra la Cabina di regia e i presidenti delle Regioni e delle Province autonome. L’obbligo entrerà in vigore dal 15 ottobre 2021 per dare il tempo a chi non è vaccinato di farsi inoculare quanto meno la prima dose, e l’Italia sarà il primo Paese europeo a introdurre una misura anti-Covid di questo tipo. Naturalmente l’obbligo di Green Pass per tutti i luoghi di lavoro si aggiunge a quelli già in vigore e che riguardano gli operatori sanitari e delle RSA, gli insegnanti e diversi luoghi e attività come concerti, spettacoli, ristoranti e bar al chiuso, stadi, aerei, treni a lunga percorrenza, autobus interregionali, ecc. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso il Governo sull’obbligo del Green Pass.

6° aggiornamento del 16 settembre 2021 dopo l’estensione dell’obbligo di Green Pass ai lavoratori del settore pubblico e privato.

5° aggiornamento del 10 settembre 2021 dopo il Consiglio dei Ministri del 9/9/21 che  ha deliberato misure urgenti per fronteggiare l’emergenza in ambito scolastico, universitario e socio sanitario-assistenziale.

4° aggiornamento del 2 settembre 2021 dopo l’introduzione delle nuove misure del Green Pass.

3° aggiornamento del 5 agosto 2021 con le disposizioni del nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

2° aggiornamento del 26 luglio 2021 con alcune considerazioni che riguardano possibili criticità del Green Pass in materia di privacy.

1° aggiornamento del 22 luglio 2021 dopo il Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto-legge sull’obbligo del Green Pass per partecipare ad alcune attività.

COME OTTENERE IL GREEN PASS

Prima, però, ricordiamo le semplici modalità per ottenere il Green Pass Covid:

– essersi vaccinati contro il Covid-19 almeno con una dose, da non oltre 9 mesi (diventeranno presto 12), con uno dei vaccini approvati in Italia (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson);

– essere guariti dal Covid dal almeno 6 mesi (anche qui saliranno presto a 12);

– essersi sottoposti a tampone molecolare o antigienico rapido, con esito negativo, entro e non oltre le precedenti 48 ore.

Sono ovviamente esentati dall’obbligo di Green Pass i soggetti forzatamente esclusi dalla campagna vaccinale. Ossia gli under 12, per cui non esiste ancora un vaccino autorizzato. E chi non può vaccinarsi per motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

Il Governo ha comunque siglato un protocollo per tamponi antigenici rapidi con prezzi calmierati in farmacia. Per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni il costo sarà di 8,00 euro, mentre per gli over 18 il prezzo sarà di 15 euro. Per le prenotazioni dei tamponi si darà priorità alla fascia 12-18 anni.

Qui maggiori informazioni su come funziona e come si ottiene il Green Pass.

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI: COME FUNZIONA

Periodo di validità: dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (termine eventualmente prorogabile in base alla situazione epidemiologica).

Destinatari del provvedimento: tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione e del settore privato, inclusi i lavoratori con contratto esterno, gli operatori del volontariato e le cariche elettive e istituzionali (che si devono però auto-regolamentare). Attenzione: l’obbligo di Green Pass vale solo per chi lavora in presenza, di conseguenza chi lavora in smart working può anche non esserne fornito. La disposizione, inoltre, non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale dietro presentazione di certificazione medica

Chi controlla: i datori di lavoro dovranno definire, entro il 15 ottobre, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, individuando i soggetti incaricati dell’accertamento e dell’eventuale contestazione, e prevedendo ove possibile che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso.

Sanzioni previste: da 600 a 1.500 euro per chi si introduce nel luogo di lavoro senza Green Pass o con un Green Pass falsificato. Medesima sanzione per il datore di lavoro che non provvede alle opportune verifiche. Il lavoratore privo di Green Pass è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, vede sospeso il rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione del rapporto di lavoro non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

Misure accessorie: obbligo per le farmacie di adeguarsi alla convenzione sul prezzo calmierato dei tamponi che dovrebbe essere di 8 euro per i minorenni e 15 euro per i maggiorenni.

GREEN PASS OBBLIGATORIO: LE MISURE PER L’AMBITO UNIVERSITARIO E SOCIO-ASSISTENZIALE

Ambito scolastico

Le nuove misure disposte dal CdM del 9/9/21 resteranno in vigore fino al 31 dicembre prossimo disciplinando l’accesso in ogni struttura del sistema nazionale di istruzione e di formazione, compresi le strutture in cui si svolgono i corsi serali, i centri per l’istruzione degli adulti, i servizi educativi per l’infanzia, ecc. D’ora in poi, quindi, l’accesso alle strutture scolastiche sarà consentito solo ai possessori di Green Pass. Questa disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione. Sono invece inclusi i genitori che entrano negli istituti per accompagnare o riprendere i figli.

Ambito universitario

Analogamente, chiunque accede alle strutture del sistema nazionale universitario deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19.

Ambito socio-assistenziale

Tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (RSA, strutture per anziani, ecc.) sono obbligati a vaccinarsi contro il Covid. L’obbligo sarà in vigore dal 10 ottobre 2021 e rimarrà efficace fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Le nuove misure per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 6 AGOSTO E DALL’1 SETTEMBRE: DOVE E QUANDO?

Dunque, dal 6 agosto 2021 è previsto il Green Pass obbligatorio nei luoghi ad alto rischio affollamento. Ecco quando e dove serve la certificazione verde a decorrere da questa data:

– ristoranti e bar al chiuso (eccetto per i servizi al banco);

– stadi e altri luoghi che ospitano eventi sportivi, all’aperto e al chiuso;

– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

– per concerti e altri spettacoli dal vivo, all’aperto e al chiuso;

– cinema, teatri, musei, mostre;

– concorsi pubblici;

– fiere, sagre, convegni e congressi;

– banchetti e ricevimenti che seguono le cerimonie civili e religiose;

– centri termali, parchi tematici e di divertimento;

– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso. Con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Invece a partire dal 1° settembre 2021 il Green Pass è necessario in questi altri luoghi:

– aerei adibiti a trasporto di persone;

– navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

– treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;

– autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

– autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, a esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

– Inoltre tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari devono possedere il Green Pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Il Green Pass è richiesto in zona bianca, gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività per cui è previsto siano consentiti. Significa, per esempio, che se in zona arancione o rossa i ristoranti sono chiusi, non si può accedervi nemmeno con la certificazione verde.

La verifica del possesso del Green Pass è a carico dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività autorizzate. In caso di violazione (p.es. per mancata verifica) scatta una multa da 400 a 1.000 euro, sia a carico dell’esercente che dell’utente sprovvisto di certificazione. In caso di violazione ripetuta per 3 volte in 3 giorni diversi, l’attività viene chiusa da 1 a 10 giorni.

Green Pass obbligatorio 6 agosto

CAMBIO PARAMETRI PER LE ZONE BIANCHE, GIALLE, ARANCIONI E ROSSE

E  a proposito delle zone bianche, gialle, arancioni e rosse, il Governo ha deciso pure di cambiare i parametri per il passaggio tra le diverse fasce di rischio. Dal 1° agosto non si tiene più soltanto conto dell’incidenza dei contagi. Ma anche, anzi soprattutto, delle ospedalizzazioni. Ecco il dettaglio:

– restano in zona bianca le regioni e le province autonome che mantengono l’incidenza settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Oppure, pur superando tale limite, mantengono il tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid non superiore al 10% in terapia intensiva; e al 15% nei reparti ordinari;

– passano dalla zona bianca alla zona gialla le regioni e le province autonome con un’incidenza settimanale dei contagi da 50 a 149 casi ogni 100.000 abitanti. E con tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid superiore al 10% in terapia intensiva e al 15% nei reparti ordinari. Con un’incidenza pari o superiore a 150 casi, le regioni possono lo stesso rimanere in zona gialla se, in alternativa, mantengono il tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid non superiore al 20% in terapia intensiva; o al 30% nei reparti ordinari;

– passano dalla zona gialla alla zona arancione le regioni e le province autonome con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti. E con tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e reparti ordinari superiore a quello previsto per la zona gialla;

– infine passano dalla zona arancione alla zona rossa le regioni e le province autonome con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti. E con tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid superiore al 30% in terapia intensiva e al 40% nei reparti ordinari.

Il Governo ha inoltre deciso di prorogare lo Stato d’emergenza dal 31 luglio al 31 dicembre 2021.

GREEN PASS OBBLIGATORIO: PROBLEMI CON LA PRIVACY?

Ciò che abbiamo elencato finora sono le norme contenute nel decreto Covid che ha istituito il Green Pass obbligatorio. Tuttavia non si escludono possibili complicazioni in relazione al rispetto della privacy delle persone, ma non solo. Ricordiamo infatti che esistono diverse risoluzioni, a livello europeo e italiano, che vietano ogni forma di discriminazione verso le persone non vaccinate. Inoltre le norme nazionali vietano ai datori di lavoro di chiedere ai propri dipendenti informazioni sul proprio stato vaccinale.

A questo proposito giova ricordare il Regolamento UE 2021/953 sul Green Pass europeo, secondo cui la certificazione “è intesa a facilitare l’applicazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante la pandemia di Covid-19“, e “non dovrebbe essere intesa come un’agevolazione o un incentivo all’adozione di restrizioni alla libera circolazione o di restrizioni ad altri diritti fondamentali, […] visti i loro effetti negativi sui cittadini e le imprese dell’Unione“.

Allo stesso tempo, recita sempre il Regolamento, “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti Covid-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate” (come da rettifica al Regolamento UE 2021/953 pubblicata sulla G.U. dell’UE il 5 luglio 2021). Si sottolinea inoltre che “il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati“.

Non va poi dimenticato che a luglio 2021 il Garante della Privacy italiano, in risposta a una decisione della Regione Siciliana che aveva disposto la “ricognizione del personale non vaccinato operante nelle Pubbliche Amministrazioni e preposto ai servizi di pubblica utilità e ai servizi essenziali“, prevedendo che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza fossero “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione, ha giudicato inammissibili tali disposizioni (Provvedimento n. 9683814 del 22 luglio 2021), ribadendo tra le altre cose che “le norme nazionali vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti“.

E se è vero che per il momento i luoghi di lavoro sono esclusi dall’obbligo del Green Pass, è altrettanto vero che il Garante potrebbe riscontrare discriminazioni e violazioni di vario tipo nella scelta di limitare l’accesso ad alcuni luoghi e attività al possesso della certificazione verde. Detto questo, fin dallo scorso 1° marzo il Garante non ha escluso “il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi“, ma solo ottemperando a “una norma di legge nazionale che risulti conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali, in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e l’interesse individuale alla riservatezza“.

Non per ultima, aggiungiamo noi, andrebbe risolta la questione dei controlli. I titolari e i gestori delle attività, che già hanno perso tanto, devono pure sobbarcarsi l’onere di verificare il possesso del Green Pass?

In ogni caso il decreto del Governo sul Green Pass sembra aver previsto questi eventuali rilievi. L’articolo 3 comma 3 rimanda infatti a un ulteriore DPCM, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione di specifiche tecniche al fine di consentirne la verifica digitale tramite certificazione, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in essa contenuti.

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