
Fringe benefit auto aziendali: regole 2025, AdE chiarisce le novità
Dall'Agenzia delle Entrate il vademecum sul fringe benefit 2025 per le auto aziendali: una circolare chiarisce tutte le novità
Dall'Agenzia delle Entrate il vademecum sul fringe benefit 2025 per le auto aziendali: una circolare chiarisce tutte le novità
Ci siamo spesso occupati delle nuove regole 2025 sulle auto aziendali in fringe benefit, che negli ultimi mesi hanno tenuto banco tra gli addetti ai lavori e richiesto un intervento supplementare da parte del Governo per correggere alcune storture. E adesso, per mettere (forse) definitivamente la parola fine sulla questione, interviene l’Agenzia dell’Entrate (AdE) con una circolare che chiarisce tutti gli aspetti più controversi della norma, con un focus particolare sul cosiddetto ‘periodo transitorio’.
FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: LE REGOLE 2025 NON SI APPLICANO SE…
In particolare, la circolare conferma che la nuova disciplina fiscale in vigore dal 2025 per le auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti non si applica se il mezzo è stato ordinato entro fine 2024 e consegnato al lavoratore entro il primo semestre di quest’anno (30 giugno 2025). Nulla, invece, cambia per le auto immatricolate e assegnate al lavoratore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024: le vecchie regole valgono fino alla naturale scadenza dei contratti.
A questo punto occorre fermarsi e fare un veloce ‘riassunto delle puntate precedenti’ ricordando le novità introdotte nel 2025. Come è noto le auto aziendali (ma anche motocicli, ciclomotori e autocaravan) concesse in uso promiscuo ai dipendenti, ossia quelle utilizzabili sia per esigenze di lavoro che per esigenze private, costituiscono una forma di remunerazione ‘in natura’ complementare alla retribuzione principale ‘in denaro’, e sono pertanto soggette alla tassazione prevista per il fringe benefit, che è appunto una retribuzione aggiuntiva in beni o servizi. Fino all’anno scorso la tassazione si basava esclusivamente sulle emissioni di CO2 (ciclo WLTP) e prevedeva quattro fasce di emissioni, con altrettante percentuali da applicare al costo in €/km indicato nelle tabelle ACI. Ma da gennaio 2025 le cose sono cambiate.
In pratica, lo schema della tassazione non è più basato sulle emissioni di CO2 ma solo ed esclusivamente sulla tipologia di alimentazione, con evidenti vantaggi per BEV e PHEV e svantaggi per le altre (soprattutto termiche e ibride fino a 160 g/km di CO2). La tassazione, infatti, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 è la seguente:
- Auto elettriche: 10%
- Auto plug-in hybrid: 20%
- Tutte le altre alimentazioni: 50%.
Significa che le auto elettriche e plug-in hybrid sono passati dalla vecchia tassazione del 25% a una, rispettivamente, del 10% e del 20%. Mentre le vetture con emissioni di CO2 da 61 g/km a 160 g/km, cioè la stragrande maggioranza (secondo stime circa l’85% delle auto aziendali in Italia), sono passati dal 30% al 50%, aumentando notevolmente la tassazione Irpef e contributiva in busta paga al lavoratore e per l’azienda.
Come ha specificato l’Agenzia delle Entrate, la nuova disciplina si applica ai veicoli che, dal 1° gennaio 2025, sono immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e già consegnati al dipendente. Quelli ordinanti entro il 31/12/2024 ma non ancora consegnati hanno beneficiato di una proroga fino al 30/6/2025.
AUTO AZIENDALI IN USO PROMISCUO: COME FUNZIONA IL PERIODO TRANSITORIO
Infatti, per garantire una graduale applicazione delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto, in specifiche condizioni, la possibilità di applicare, anche nel primo semestre 2025, le vecchie percentuali per la determinazione dei valori che costituiscono fringe benefit. In particolare, resta valido il sistema di tassazione previsto fino al 31 dicembre 2024 non solo per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti, ma anche per i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e consegnati al dipendente tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.
La circolare ha precisato inoltre che, qualora il veicolo ordinato entro la fine del 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri tra quelli a basse emissioni che beneficiano di nuove percentuali più favorevoli (10% per gli elettrici, 20% per gli ibridi plug-in), si ritiene applicabile il nuovo sistema più vantaggioso.
Scarica e leggi la circolare n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate per ulteriori informazioni.
ESEMPI CONCRETI DI UTILIZZO DELLA VECCHIA NORMATIVA ANCHE NEL 2025
La circolare dell’AdE sulle novità concernenti le auto aziendali in fringe benefit, ha infine chiarito, anche con esempi pratici, in quali casi possono ancora essere applicate le regole in vigore fino al 31 dicembre 2024.
- Esempio 1: nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.
- Esempio 2: analogamente, il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.
- Esempio 3: laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi della nuova normativa, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta quest’anno, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.