Bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato Nuova sentenza della Corte di Cassazione: bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato

Bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato

Nuova sentenza della Corte di Cassazione: bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato, configurando il delitto di violenza privata

10 Gennaio 2020 - 05:01

Con l’ordinanza 16/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato. In particolare configura il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) che viene punito con la reclusione fino a quattro anni. E questo a prescindere che il conducente riesca o meno a eludere il blocco proseguendo nella sua marcia. È sufficiente il solo tentativo.

BLOCCARE LA MARCIA DI UN VEICOLO CON IL CORPO: L’EPISODIO SPECIFICO

La Suprema Corte ha dovuto esprimersi sul caso di un uomo condannato già in primo grado e in appello per i reati di ‘delitto tentato’ (art. 56 c.p.) e ‘violenza privata’ (610 c.p.) per aver minacciato di morte una persona che era a bordo di una motocicletta, provando tra le altre cose a impedirgli di proseguire la marcia tagliandogli la strada con il proprio corpo e inseguendolo pure per un breve tratto. L’episodio, come riporta il portale giuridico studiocataldi.it, va inserito in un risalente clima d’astio tra i due soggetti determinato dalla pretesa dell’imputato, e dei suoi familiari, di vedersi corrispondere un emolumento da una ditta alla quale il fratello del motociclista aggredito l’aveva segnalato.

METTERSI DAVANTI A UN VEICOLO CON IL CORPO È REATO: LE MOTIVAZIONI DELLA CASSAZIONE

L’aggressore ha chiesto in Cassazione l’annullamento della condanna appellandosi all’art. 131-bis c.p. che, nei reati per cui è prevista la pena detentiva massima di cinque anni, dispone la non punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso in base ad alcune solide motivazioni. Innanzitutto la condotta dell’imputato rientra correttamente nel contestato delitto di tentata violenza privata, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a interromperne la marcia del veicolo che la persona offesa stava conducendo, non riuscendo nel suo intento solo perché questi, manovrando il mezzo, si era sottratto al tentativo di blocco. E l’orientamento giurisprudenziale, corroborato da precedenti sentenze, ritiene che l’impedire la libertà di movimento di un utente della strada costituisce indubbiamente violenza privata.

Bloccare la marcia di un veicolo con il corpo è reato

BLOCCARE LA MARCIA DI UN VEICOLO CON IL CORPO NON È UN’OFFESA DI PARTICOLARE TENUITÀ

Accertato che la condotta dell’imputato non si era limitata alla fase preparatoria ma si era concretizzata nel tentativo vero e proprio di aggressione, la Corte di Cassazione ha escluso di poter applicare la ‘tenuità del fatto’ prevista dall’art. 131-bis c.p. Questo perché l’episodio delittuoso fa parte di un più ampio contesto di recupero di un credito lavorativo, con l’aggravante di aver coinvolto soggetti che non risultavano direttamente parte del medesimo. Circostanze, queste, che non hanno consentito di giudicare il fatto di particolare tenuità. Cliccando sul tasto rosso Scarica PDF si può leggere la sentenza integrale della Corte di Cassazione.

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