Ambulanze e Codice della Strada: le sanzioni per chi ostacola il passaggio

Ambulanze e Codice della Strada: le sanzioni per chi ostacola il passaggio

Come sono normate le ambulanze nel Codice della Strada? E in particolare, quali sanzioni sono previste per chi ne ostacola o impedisce il passaggio?

26 Settembre 2019 - 02:09

Come sono regolate le ambulanze nel Codice della Strada? Per le automobili è prassi comune, quando nel traffico si sente la sirena di un mezzo di soccorso, fare in modo di lasciar libero il passaggio. Rallentando e accostando, per non ostacolarne la marcia. Anzi, più che una prassi è proprio una disposizione di legge, disciplinata dal comma 3 dell’articolo 177 del Codice della Strada, secondo cui “chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di soccorso […] appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi”. Chi trasgredisce tale comando non soltanto commette un’azione scorretta dal punto di vista etico, perché mette in pericolo il buon esito dell’intervento di soccorso. Ma rischia una sanzione pecuniaria e persino una denuncia penale.

PASSAGGIO DELLE AMBULANZE: LE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA

Ma andiamo per gradi. Innanzitutto il Codice della Strada (art. 177 comma 5) dispone che chi impedisce od ostacola il passaggio di un’ambulanza o di un altro mezzo di soccorso “è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”. La multa riguarda pure l’automobilista che approfitta del varco apertosi nel traffico per far passare l’ambulanza; e quello che si mette in scia avvantaggiandosi nella progressione di marcia. A pensarci bene, però, una sanzione da 41 a 168 euro non è poi così pesante. Ma, come anticipavamo, le conseguenze per chi ostacola il passaggio di “autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze” possono essere decisamente peggiori.

Ambulanze e Codice della Strada

OSTACOLARE IL PASSAGGIO DELL’AMBULANZA: CONSEGUENZE PENALI

In certi casi infatti se un veicolo ostacola la marcia di un’ambulanza i giudici possono riscontrare l’ipotesi di ben quattro reati penali. ‘Violenza privata’ (articolo 610 del Codice Penale), ‘Interruzione di pubblico servizio’ (art. 340 c.p.), ‘Lesioni colpose’ (art. 590 c.p.) e ‘Omicidio colposo’ (art. 589 c.p.). Il primo può per esempio verificarsi se un automobilista parcheggia la propria vettura dinanzi a un fabbricato bloccando il passaggio e impedendo l’accesso di un altro mezzo. L’interruzione di pubblico servizio si realizza invece in caso di interruzione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, come appunto il passaggio di un ambulanza a sirene spiegate. Le ipotesi di lesioni od omicidio colposo possono infine determinarsi se, ostacolando o impedendo a un’ambulanza di passare, ritardando così i soccorsi, ne derivino gravi o fatali conseguenze per i feriti o malati a bordo. Perciò è meglio ricordarsi che la precedenza alle ambulanze si deve dare sempre.

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