Alticcio al volante evita alcoltest e la fa franca grazie al CdS

Alticcio al volante evita alcoltest e la fa franca grazie al CdS Alticcio al volante evita alcoltest. Propone ricorso fino alla Corte di Cassazione e la fa franca grazie all'aggiornamento del CdS

Alticcio al volante evita alcoltest. Propone ricorso fino alla Corte di Cassazione e la fa franca grazie all'aggiornamento del CdS

26 Aprile 2011 - 09:04

La riforma del codice della strada, approvata la scorsa estate, ha depenalizzato il caso più lieve di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico compreso fra 0,5 e 0,8 g/l), eliminando l'ammenda penale e lasciando la sola sanzione amministrativa da 500 a 2.000 €. Così facendo si è aperta la strada ad una specie di “condono” per chi era stato fermato prima del luglio 2010 e nel frattempo aveva fatto ricorso.

IL FATTO – Nel 2008 un'automobile viene fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Al conducente viene chiesto di effettuare l'alcoltest ma lui si rifiuta. Gli agenti stabiliscono quindi lo stato di ebbrezza solo sulla base degli indici sintomatici. L'automobilista fa ricorso e il Tribunale di Gela, nel 2008, condanna l'automobilista al pagamento della ammenda prevista per guida in stato di ebbrezza (attribuendogli un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8). Sull'analisi delle carte processuali l'imputato propone appello, sostenendo che al momento dell'intervento dei Carabinieri non si trovasse lui alla guida, bensì il figlio, e che non poteva considerarsi accertato il tasso non essendo stato utilizzato l'etilometro. La Corte di appello di Caltanissetta, però, dichiara inammissibile l'appello proposto e sentenzia che l'imputato debba comunque pagare la sanzione.

APPELLO IN CASSAZIONE – Non contento l'automobilista fa appello in Cassazione, sollevando inoltre il fatto che la corte territoriale avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione (cosa che non ha fatto). Sulla base degli incartamenti la Cassazione decide di riconsiderare il ricorso fatto dall'automobilista: la sentenza di condanna, secondo gli aggiornamenti della legge, va annullata per “abolitio criminis” in quanto il fatto non costituisce più reato. Secondo il principio del “favor rei”, l'imputato va processato in base al diritto che gli è più favorevole, in questo caso applicando gli aggiornamenti del Codice della Strada, nonostante l'illecito sia stato compiuto quando la legge in vigore era un'altra e puniva quel comportamento. Il Tribunale d'appello avrebbe dovuto quindi prosciogliere l'imputato ma non lo ha fatto. In sostanza sotto il profilo penale non si configurava più alcun reato ma sotto quello civile si. Tuttavia, il fatto stesso di non avere trasmesso i dati da un tribunale all'altro ha fatto intercorrere il tempo utile per fare cadere in prescrizione anche la sanzione amministrativa. Abbiamo di fronte un caso limite (e di pochi altri che hanno vissuto questa esperienza a cavallo fra il vecchio CdS e il suo aggiornamento) o possiamo parlare di una piccola falla legislativa che ha aperto la strada ad un involontario condono?

 

Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket

Iscriviti gratis al nostro canale whatsapp cliccando qui o inquadrando il QR Code

Commenta con la tua opinione

X